Commento:
Con atto di citazione la moglie Tizia proponeva appello avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Biella all'esito del giudizio di cognizione sommaria dalla stessa instaurato, con il quale aveva chiesto la condanna del marito Caio alla corresponsione di un'indennità o in subordine il risarcimento dei danni per l'occupazione esclusiva della casa familiare, che gli era stata assegnata in sede di separazione consensuale, con diritto di occuparla in via esclusiva e gratuitamente, sino a quando l'immobile non fosse stato venduto o ne fosse stata richiesta la divisione. Si costituiva il marito Caio appellato chiedendo in via principale il rigetto dell'appello e, in via subordinata, la riduzione dell'importo dell'indennità richiesta dall'appellante.
Caio ha eccepito l'improcedibilità del procedimento per avere la ricorrente Tizia omesso la procedura di mediazione e poi si è dichiarato indisponibile a partecipare al predetto procedimento. Dal canto suo, Tizia aveva rifiutato la proposta di conciliazione formulata da Caio in udienza che prevedeva la nomina di un tecnico per formare due lotti dell'immobile, con assegnazione a sorte, in caso di mancato accordo, di ciascun lotto.
La corte conferma quanto sostenuto dal giudice di primo grado che la dizione "fino a quando ...anche uno dei coniugi ne chieda la divisione" deve essere interpretata nel senso che l'effetto previsto dalla clausola decorre da quando il coniuge propone domanda giudiziale di divisione.
La corte rileva che ambo i coniugi non hanno cooperato in buona fede per individuare una soluzione e rigetta tutti i motivi dell’appello con condanna dell’appellante alle spese. °


