L'accordo di mediazione che accerta l'usucapione deve essere sottoscritto dalle parti e autenticato da un pubblico ufficiale (notaio) per poter essere trascritto nei registri immobiliari. Il riconoscimento giudiziale delle firme non può sostituire l'autentica notarile.

Avv. Rossana Delbarba

Tribunale di Trani, 13.05.2026, sentenza n. 549

A cura del Mediatore Avv. Rossana Delbarba da Brescia.
Letto 106 dal 31/08/2026

Commento:

Con verbale di conciliazione del 21 gennaio 2026 avanti all’Organismo di Mediazione del Foro di Trani, quattro fratelli hanno riconosciuto che il fratello Tizio aveva posseduto, animo domini, senza contestazione alcuna, a far data dall’inizio dell’annata agraria 1994 - 1995 un fondo rustico sito in agro di Corato. Il fratello Tizio agiva nei confronti degli altri avanti al Tribunale di Trani chiedendo di accertare e dichiarare che le firme apposte dai fratelli convenuti sull’accordo conciliativo appartenessero agli stessi e per l’effetto esonerare il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo, con totale compensazione delle spese del procedimento. I convenuti si costituivano aderendo alle conclusioni del ricorrente e chiedendo accogliere le richieste formulate dall’attore.

La domanda viene ritenuta infondata per difetto di interesse.

Dopo aver richiamato gli artt. 5 e 12 D.lgs 28/2010 riformato, il tribunale rileva che i fratelli hanno compiuto uno degli atti previsti dall’art. 2643 c.c. e precisamente, un accordo di mediazione che accerta l'usucapione (punto 12 bis) ma ai fini della trascrizione, la sottoscrizione apposta dalle parti deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’attore Tizio ha convenuto in giudizio i germani per sentire giudizialmente riconosciute le sottoscrizioni, anziché rivolgersi ad un notaio per l’autentica delle firme apposte alla scrittura privata di accertamento di avvenuta usucapione. L’azione proposta è funzionale a sostituire l’autentica notarile con un riconoscimento giudiziale della sottoscrizione in funzione della successiva trascrizione dell’accordo. Il tribunale ritiene che la normativa prevista dal D.lgs. 28/2020 prevalga sull’art. 2657 c.c. che stabilisce che la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, in forza del principio di specialità (richiamando Corte d’appello Bari, n. 1863/2025).

Il giudice rileva inoltre che nella fattispecie non è stato effettuato né un controllo giudiziario sull'effettiva sussistenza dei presupposti dell'usucapione a garanzia dei terzi (tale non potendo essere intese le dichiarazioni rese dalle parti in udienza) né la verifica della conformità dei beni rispetto ai dati catastali. °

 

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Chi è l'autore
Avv. Rossana Delbarba Mediatore Avv. Rossana Delbarba
Si sa, l Italia è conosciuta nel mondo per la buona cucina, l arte e la cultura, il calcio, la bellezza e . per i LITIGI!
Già, perché gli italiani sono creativi, generosi, simpatici, passionali, ma anche testardi, contraddittori e individualisti.
Ed è proprio la nostra indole a portarci ad avere numerosi contrasti e diverbi che spesso finiscono nelle aule giudiziarie.
Tutto questo ha generato in me la curiosità di conoscere la Legge; così, nel 2006 mi sono laureata in giurisprudenza presso l...
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