Commento:
In una controversia locatizia, il locatore otteneva dal Tribunale di Viterbo decreto ingiuntivo per canoni scaduti e a scadere, oneri condominiali e spese dello sfratto nei confronti del conduttore, che veniva opposto. Alla prima udienza, rigettata l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. avanzata dall'opponente e rilevato che le parti non avevano proceduto all'esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio, il tribunale rinviava la causa per l'assolvimento della condizione di procedibilità.
Il tentativo di mediazione falliva pertanto la causa veniva istruita in via documentale e rinviata all'udienza per discussione.
Parte ricorrente eccepiva l'improcedibilità della domanda per la mancata prova in ordine all'esperimento della mediazione, poiché il deposito del verbale negativo di mediazione da parte dell’opposta sarebbe stato tardivo e irrituale, dopo la prima udienza successiva all'assolvimento della condizione di procedibilità.
L'eccezione non viene accolta.
L'art. 5 co. 2 del D. Lgs 28/2010 prevede che la condizione di procedibilità si considera assolta allorché la condizione è stata iniziata e si è conclusa in un momento antecedente alla successiva udienza di comparizione e l'improcedibilità della domanda consegue soltanto al mancato soddisfacimento della condizione di procedibilità.
Nel caso di specie, l'esperimento della mediazione non è stato in nessun caso messo in discussione, neppure dalla parte ricorrente, la quale non ha mai negato l'assolvimento della condizione di procedibilità - né avrebbe potuto far diversamente, salvo dichiarare il falso, avendo preso parte al procedimento - ma si è soltanto limitata ad eccepire che "non risulta depositata nel fascicolo telematico la prova dell'espletamento del procedimento di mediazione".
Il giudice dà atto che “un conto è l'aspetto sostanziale dell'assolvimento della condizione di procedibilità, circostanza mai contestata dal ricorrente, e che rileva ai fini della procedibilità; altro conto è la prova formale di tale adempimento, effettivamente intervenuta solo in un momento successivo all'udienza”.
Ciò che conta è che le parti abbiano avuto modo di interloquire in ordine alle rispettive pretese in un momento antecedente alla prosecuzione del giudizio, così da consentire loro, nell'eventualità, di risolvere la lite in via bonaria, evitando i costi del processo e i tempi per la definizione giudiziale della controversia e tanto è avvenuto nel caso di specie.
Dalla produzione tardiva della sola prova della mediazione non può conseguire l'improcedibilità della domanda. Opinare diversamente significherebbe adottare approcci formalistici, anche in contrasto anche con la ratio dell'istituto e con l'intenzione del legislatore.
Nel merito, l’opposizione viene in parte accolta (per le spese di registro) e il conduttore condannato a corrispondere i canoni, gli oneri condominiali e le spese legali.°


