Il contratto tra avvocato e assistito è annullabile se non si informa per iscritto il cliente sulla possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e sulle agevolazioni fiscali ai sensi dell’art. 4, comma 3, D.Lgs. 28/2010 anche quando non è obbligatoria per legge

Dott. Salvatore Favarolo

Corte d’appello di Napoli, Sez. III, 23.04.2025, sentenza n. 2190

A cura del Mediatore Dott. Salvatore Favarolo da Cagliari.
Letto 13 dal 01/09/2026

Commento:

La controversia, che vede contrapposti avvocato e clienti, viene introdotta con ricorso ex art. 281  decies e ss c.p.c. e art. 14 d. lgs. n. 150 del 2011 per la liquidazione e il pagamento delle prestazioni professionali.

I convenuti costituendosi eccepivano preliminarmente l’annullamento del contratto di prestazione d’opera professionale per aver omesso il difensore l’obbligo informativo di all’art. 4, co.3 D. lgs. 28/2010.

Alla prima udienza successiva all’ eccezione, il ricorrente avvocato contestava l’omissione informativa in maniera generica e proponeva domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. N on articolava mezzi di prova sull’obbligo informativo né produceva documentazione. L’omissione dell’obbligo informativo è dunque ritenuta pacifica.

Il predetto art. 4, co.3  D.lgs. 28/2010,  non modificato dalla riforma Cartabia, prevede espressamente che “l’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile”.

Per giurisprudenza concorde, l’obbligo informativo è riferibile alla mediazione in generale, anche quella facoltativa (Cass. 2019 n. 31852; Cass. 7.12.2022 n. 35971 (https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/la-mancata-allegazione-all-atto-introduttivo-del-giudizio-dell-informativa-in-forma-scritta-resa-alla-parte-assistita-circa-la-possibilita-di-1205.aspx). Il contratto inoltre è annullabile anche se non vi sono conseguenze sul piano processuale. Pertanto la domanda principale di liquidazione dei compensi viene rigettata.

La domanda di ingiustificato arricchimento invece viene accolta dalla Corte in quanto la prestazione professionale era stata comunque svolta (sono state documentati diverse attività fino alla nomina del nuovo difensore) e la somma dovuta è stata equitativamente determinata.°

 

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Dott. Salvatore Favarolo Mediatore Dott. Salvatore Favarolo
Generale di Divisione dei Carabinieri nella riserva. Lauree in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna. Avvocato non iscritto all Albo. Durante i 45 anni di servizio nell Arma dei Carabinieri, trascorsi prevalentemente reggendo Comandi operativi in aree sensibili del territorio nazionale, ho dovuto svolgere svariate mediazioni afferenti all ordine e alla sicurezza pubblica, risolvendo molti casi complessi a vantaggio della collettività: E stato questo uno dei motivi che mi ...
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