La mancata allegazione all'atto introduttivo del giudizio dell'informativa, in forma scritta, resa alla parte assistita circa la possibilità di avvalersi della procedura di mediazione civile ex art. 4, comma 3, del d.lgs. 28/2010, è causa di annullamento del contratto d'opera professionale anche se detto adempimento non ha avuto conseguenze sul piano processuale

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Avv. Monica  Allulli

Corte di Cassazione, Sez. 2 Civile, 07.12.2022, ordinanza n. 35971, relatore Giuseppe Fortunato

A cura del Mediatore Avv. Monica Allulli da Roma.
Letto 1235 dal 27/12/2022

Commento:
Il ricorso per cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano veniva proposto da un avvocato X contro il Condominio Y. La Corte distrettuale, confermando la sentenza di primo grado, aveva riconosciuto all’avv. X un indennizzo ex art. 2041 c.c. di importo ridotto in considerazione dell’anticipo già percepito, per aver difeso il Condominio Y in un procedimento per accertamento tecnico preventivo, avente ad oggetto vizi costruttivi dell’edificio condominiale e la quantificazione del danno, e nel successivo giudizio di merito. Il giudice distrettuale aveva stabilito che la mancata allegazione all'atto introduttivo del giudizio dell'informativa, in forma scritta, resa alla parte assistita circa la possibilità di avvalersi della procedura di mediazione civile ex art. 4, comma 3, del d.lgs. 28/2010, fosse causa di annullamento del contratto d'opera professionale anche se detto adempimento non aveva avuto conseguenze sul piano processuale, e che, inoltre, al difensore spettasse solo un indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento, che già il tribunale aveva liquidato in base all’attività effettivamente svolta (stesura, notifica e iscrizione a ruolo di un atto di citazione), in applicazione del D.M. 55/2014.
Il ricorso si basa su tre motivi di cui il secondo denuncia la violazione dell’art. 4, comma terzo, d.lgs. 28/2010, per aver la Corte ritenuto annullabile il contratto professionale per il mancato avvertimento, rivolto alla parte, della possibilità di esperire la mediazione.
Il supremo consesso dà atto che al momento della proposizione del giudizio di merito, in data 22.6.2013 - la norma che prescrive l’obbligatorietà della mediazione non era in vigore, essendo stata dapprima prevista dall’art. 5, comma primo, d.lgs. 21.3.2010, n. 28, dichiarato incostituzionale con sentenza n. 272/2012, e quindi reintrodotta con d.l. 69/2013, con effetto dal 22.6.2013.
Il mandato professionale aveva, inoltre, ad oggetto anche un procedimento di accertamento tecnico preventivo, non sottoposto all’obbligo di mediazione e l’inosservanza della norma non aveva determinato l’improcedibilità della domande in alcuna delle cause in cui il ricorrente aveva esercitato la difesa.  Pertanto il motivo è stato ritenuto infondato.
la Corte di merito, avendo rilevato la mancanza dell’informativa rivolta al cliente della possibilità di avvalersi della mediazione, abbia dichiarato l’annullamento del contratto con riferimento alla mediazione facoltativa; è allora irrilevante stabilire se i giudizi patrocinati dal ricorrente fossero o meno sottoposti all’onere di mediazione obbligatoria o che nessuna delle domande sia stata dichiarata improcedibile per violazione dell’art. 5, comma primo, d.lgs. 28/2010. Quanto, infine alla sussistenza dell’informativa nella procura sottoscritta dalla resistente, la circostanza di fatto, semplicemente enunciata, è in contrasto con le conclusioni della sentenza, che ha ritenuto inadempiuto l’obbligo di cui al citato art. 4, considerato peraltro il documento contenente l'informativa non può identificarsi con la procura "ad litem", dalla quale si distingue per oggetto e funzione (Cass. 13886/2016).
Il ricordo viene pertanto rigettato e viene dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.°
 

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Avv. Monica  Allulli Mediatore Avv. Monica Allulli
Quando ho esercitato l'attività di avvocato a Genova mi sono "meritata" la definizione di "avvocato di pace" nel senso che pur essendo iscritta all'albo dal 1996 seguo i miei clienti indirizzandoli a perseguire la via stragiudiziale. Questo mi ha portato a specializzarmi nel settore della mediazione civile e familiare perchè credo fermamente nella capacità delle persone, adeguatamente sostenute, di risolvere i conflitti, raggiungendo al meglio la propria soddisfazione .
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