L’impugnazione della delibera condominiale: mediazione e decadenza

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Avv. Manuela Canu

L’impatto della Riforma Cartabia e del D.Lgs. 216/2024 sull’art. 1137 c.c.: dalla decorrenza dei termini di decadenza alla sospensione feriale, verso una stabilizzazione del quadro applicativo

A cura del Mediatore Avv. Manuela Canu da Sassari.
Letto 18 dal 26/02/2026

 

Chi intende avviare una causa in materia condominiale è tenuto ad esperire preventivamente la procedura di mediazione così come contemplato nell’articolo 5, co. 1, D.lgs 28/2010, oggetto di rilevanti modifiche da parte della riforma Cartabia. Per individuare nello specifico le controversie per le quali dover esperire l’obbligatorio tentativo di mediazione l’art. 71–quater, co. 1, disp. att. c.c., nel richiamare il citato art. 5, co. 1, specifica che sono tali quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice civile (e cioè dall’art. 1117 all’art. 1139 c.c.) e degli artt. da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice civile.
Rientra in dette ipotesi, dunque, l’impugnazione della delibera dell’assemblea condominiale, chi intende impugnare è tenuto ad esperire preventivamente il procedimento di mediazione, dovendo, nell’atto introduttivo del giudizio, allegare di avere assolto agli oneri di legge.
In questo articolo, analizzeremo le problematiche sorte in materia e come gli interventi giurisprudenziali siano stati determinanti per l’evoluzione della normativa dalla vecchia formulazione del d.lgs. 28/2010 fino al d.lgs. 216/2024 (Correttivo).
 
a. Gli effetti della mediazione sulla decadenza
Il termine decadenziale di trenta giorni per l’impugnazione previsto dall’art. 1137 cod.civ., da sempre oggetto di dibattito dottrinale e giurisprudenziale, oggi appare consolidato con il prevalere del principio della sua interruzione e non della sospensione dalla introduzione della procedura di mediazione.
Il processo di formazione del principio interruttivo ha comunque incontrato difficoltà interpretative. L’art. 8, D.lgs 28/2010, nel suo testo modificato dalla Riforma Cartabia, al co. 2, dispone infatti che “Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 (invito alla mediazione) perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta”.
La Riforma Cartabia ha tuttavia modificato anche l’articolo 5, eliminando il comma 6, il quale stabiliva che: “Se il tentativo (di mediazione, n.d.a.) fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo”.
Si è pertanto creato un vuoto normativo, che ha portato il Tribunale di Napoli (sent. n. 8555/2023) ad affermare che il termine decadenziale, interrotto (solo una volta) dalla comunicazione dell’istanza di mediazione, riprenda da quel momento, con la conseguenza che la parte sarebbe tenuta in ogni caso ad impugnare giudizialmente la delibera entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della domanda di mediazione.
Conclusione in evidente contrasto con la funzione deflattiva dell’istituto della mediazione che, secondo la Cassazione (si veda in particolare sent. n. 24629/2015), impone una lettura della norma costituzionalmente orientata con i principi della ragionevole durata del processo e dell’efficienza processuale, ai sensi dell’art. 111, co. 2, Cost., in base ai quali il processo deve costituire l’extrema ratio. Una lettura restrittiva della norma avrebbe comportato, per la parte che depositava l’istanza, di dover avviare il giudizio durante la pendenza della procedura di mediazione per non incorrere nella decadenza. Del resto, non va dimenticato che il primo comma dello stesso art. 8, D.lgs 28/2010, dispone che il primo incontro tra le parti debba tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, con il che risulterebbe concretamente possibile che il termine di decadenza per l’azione giudiziale di impugnativa ex art. 1137 c.c. spiri prima ancora che si sia svolto il primo incontro di mediazione!
Una recentissima sentenza del Tribunale di Cagliari (n.173 del 26 gennaio 2026) ha evidenziato che, se la normativa della riforma Cartabia dovesse essere interpretata nel senso voluto da chi ha sollevato tale eccezione, verrebbe del tutto frustrata la ratio deflattiva che permea l’istituto della mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010.
Pertanto, l’interpretazione del testo della Cartabia deve attenersi ai criteri dettati dall’art. 12, comma I, delle Disposizioni sulla legge in generale, che impongono di valorizzare la ratio legis della mediazione al fine di ricostruire la volontà del legislatore in coerenza con il sistema.
Non a caso, per fugare i dubbi interpretativi, è intervenuto il correttivo alla riforma D.lgs.216 del 2024 (in vigore dal 25.01.2025) che ha quindi introdotto l’interpretazione autentica dell’art. 8, comma II, inserendo il comma 4 bis nell’art. 11 del D. Lgs. 28/2010 per il quale quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale dev’essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all’art. 8 comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell’organismo”.
Dunque, l’avvio del procedimento di mediazione interrompe il termine decadenziale che ricomincia a decorrere dal deposito del verbale negativo con i limiti che di seguito vedremo.
 
b. Da quale momento la mediazione produce l’effetto interruttivo?...
Superate le posizioni contrastanti della giurisprudenza di merito per cui alcuni  Tribunali ritenevano non potersi far ricadere sull’istante il ritardo nella fissazione dell’incontro e nella conseguente notificazione della convocazione da parte dell’Organismo, è ormai incontroverso che l’effetto interruttivo prodotto dalla mediazione debba essere ricondotto alla comunicazione dell’istanza e non al mero deposito della stessa, per cui è diritto ed onere della parte istante comunicare (in questo caso) al Condominio, la cui notifica va eseguita presso l’Amministratore e non presso l’edificio condominiale pena la nullità con ogni conseguenza di legge, l’avvenuto deposito della domanda di mediazione.
In tale contesto la riforma Cartabia, adeguandosi all’orientamento maggioritario della giurisprudenza, ha contribuito a fare chiarezza, con la nuova formulazione dell’ art. 8 comma 2 che, al fine di impedire la decadenza, riconduce l’effetto impeditivo al momento della comunicazione alle altre parti e non a quello del deposito della domanda: “la parte può a tal fine comunicare all’altra parte la domanda … fermo l’obbligo dell’organismo di procedere ai sensi del comma 1.”
 
c. ...e da quando il termine decadenziale ricomincia a decorrere?
La questione non è di poco conto considerato che, salva l’ipotesi di nullità della delibera assembleare (soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale), questa interessa la stragrande maggioranza delle delibere condominiali impugnate.
La vecchia formulazione dell’art. 5, comma 6 (abrogato dalla Riforma Cartabia), D.lgs. 28/2010  prevedeva che “(Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta), ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale dev’essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell’Organismo”.
L’intervento della Riforma Cartabia, come già esaminato alla lettera a), nella riformulazione dell’art. 8, comma 2, d.lgs. 28/2010, riproduce in parte il contenuto del vecchio articolo 5, comma 6, ma ne omette l’ultimo periodo (“se il tentativo fallisce...), facendo mancare una precisa e univoca indicazione sul dies a quo del calcolo della decorrenza dei termini di decadenza e prescrizione.
Non pochi sono stati i problemi sollevati a livello interpretativo e, consapevole di ciò il legislatore è intervenuto con il già citato Correttivo Cartabia D. Lgs. n. 216 del 27.12.2024 che, riportando sostanzialmente in vigore la vecchia norma ante Riforma, all’art. 11 ha introdotto il comma 4Bis e stabilito che “quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale dev’essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all’art. 8 comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell’organismo”.
Altri dubbi interpretativi sono sorti tuttavia con riferimento alle ipotesi in cui la procedura di mediazione si sia conclusa oltre il termine legale di sei mesi, a seguito di una proroga concordata tra le parti. Parte della giurisprudenza di merito ritiene che, in tali casi, i termini decadenziali fuoriescono dalla disponibilità delle parti, per cui, anche in ipotesi di proroga concordata, il termine per l’impugnazione giudiziale della delibera assembleare riprenda a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per la conclusione della mediazione (oggi 6 mesi), se anteriore a quello di deposito del verbale negativo.
Pertanto, il termine decadenziale riprende a decorrere:
- prudenzialmente, in considerazione della posizione di parte della giurisprudenza, allo spirare dei sei mesi previsti dalla legge, qualora la procedura di mediazione non si sia ancora conclusa e le parti ne abbiano concordato la proroga;
– dalla data di deposito del verbale conclusivo presso la segreteria dell’organismo, ove la mediazione si chiuda con esito negativo prima del decorso del termine di sei mesi.
Se la mediazione si svolge in modalità telematica, il termine partirà dal momento in cui il verbale firmato viene inviato via pec alle parti.
Facciamo un esempio pratico su impugnazione di delibera assembleare assunta il 10 dicembre 2025:
- il condomino ha 30 giorni per proporre il ricorso in tribunale;
- deposita istanza di mediazione il 7 gennaio 2026 che si conclude senza accordo il 27 gennaio 2026;
- il verbale viene depositato il 29 gennaio 2026;
Dunque, i 30 giorni ripartono dal 29 gennaio 2026, e il ricorso dovrà essere depositato entro il 28 febbraio 2026.
 
d. La sospensione feriale
Altro tema discusso riguarda l’applicabilità alla mediazione del termine di sospensione feriale.
In giurisprudenza è fermo il principio per il quale il termine per l’impugnazione della delibera assembleare è soggetto alla sospensione feriale dei termini, di cui all’art. 1 L. 742/1969, dal momento che tra questi vanno ricompresi non solo i termini inerenti le fasi successive all’introduzione del processo, bensì anche il termine entro il quale il processo dev’essere instaurato (cfr. in particolare Cass. n. 3351/1997).
I dubbi si sono posti con riguardo all’art. 6, comma 3 D.lgs 216/2024 (già comma 2 d.lgs. 149/2022): “il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 (6 mesi oltre proroghe di tre mesi ciascuna) decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2 (demandata dal Giudice 6 mesi più una proroga per una sola volta di ulteriori 3 mesi), decorre dalla data di deposito dell’ordinanza con il quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall’art. 5, comma 2, o dall’art. 5 quater, comma 1”. Non sembra peraltro che la normativa in parola contrasti con la citata giurisprudenza. Infatti il legislatore non ha escluso la sospensione feriale del termine di impugnazione della delibera assembleare, rispetto alla quale la mediazione è adempimento obbligatorio, semplicemente, la sospensione feriale non si applica alla durata della mediazione stessa, che rimane soggetta al termine massimo di 6 mesi (salvo proroga) di cui al citato art. 6.
D’altra parte, non può sfuggire la diversa ratio alla base delle due situazioni: da un lato, l’applicabilità della sospensione feriale al termine di impugnazione deve ricollegarsi alla circostanza che ciò che vale per i termini interni al processo non può che valere anche per quelli della sua introduzione; dall’altro, il fondamento della norma di cui all’art. 6, D.lgs 28/2010, va ravvisato nella finalità deflattiva della mediazione, in linea con i principi di cui all’art. 111, co. 2, Cost. e con le esigenze di celerità di cui alla Direttiva UE n. 52/2008, a loro volta contemperate con la funzione deflattiva in parola, tanto che è espressamente prevista la possibilità di proroga della durata della mediazione, laddove le parti concordemente la ritengano opportuna, o ai fini della ricerca di un accordo conciliativo.
Si può quindi ritenere che il termine di 30 giorni ex art. 1137 cod. civ. per impugnare una delibera condominiale sia soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali.
 
e. Riflessioni conclusive
Le considerazioni svolte evidenziano come la mediazione pur essendo un valido strumento alternativo al giudizio che deve essere sfruttato dalle parti per una facile e veloce risoluzione delle controversie, non possa diventare uno strumento per aggirare i termini di legge per l’impugnazione delle delibere condominiali, svuotandola della sua funzione e rilevanza. Le opportunità offerte sono innumerevoli, ma devono essere correttamente gestite. E’ un procedimento in cui le parti hanno occasione di confronto (talvolta unica) e di “ripensamento”, hanno l’opportunità di vagliare utilmente le ipotesi conciliative senza che questo possa condurre ad atteggiamenti dilatori. Gli strumenti offerti dalla normativa in materia, da una parte, rafforzano la certezza e la stabilità delle decisioni assembleari, dall’altra determinano la consapevolezza che, trascorsi i termini di legge, i condomini che intendono impugnare devono prudenzialmente depositare ricorso entro i successivi 30 giorni, a prescindere dalla durata effettiva della procedura di mediazione.
 
 

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Chi è l'autore
Avv. Manuela Canu Mediatore Avv. Manuela Canu
Laureata all'Università degli Studi di Sassari, vivo ad Alghero in cui condivido lo studio con colleghi con i quali abbiano costituito un'associazione professionale. Esercito la professione nell'ambito civilistico, in particolare in materia condominiale, proprietà, divisioni e famiglia.
Da sempre mi adopero per trovare una soluzione bonaria alle controversie rendendo consapevoli i clienti dei vantaggi che ci riserva un accordo stragiudiziale e dei rischi, anche economici, che invece si dovrann...
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