La condizione di procedibilità è realizzata se al primo incontro di mediazione presenzia solo la parte istante personalmente ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali. Importante "obiter dictum" su duplice ruolo avvocato in mediazione

Avv. Carlotta  Calabresi

Cassazione, Sez. III, 15.04.2026, ordinanza n. 9608

A cura del Mediatore Avv. Carlotta Calabresi da Roma.
Letto 13 dal 25/05/2026

Commento:

La controversia vede contrapposti un conduttore e l’Istituto che gestisce le case popolari e ha ad oggetto il mancato pagamento dei canoni di locazione.
L’Istituto agiva nei confronti del conduttore per il mancato pagamento dei canoni dal 1992 al 2012 per Euro 54.148,66. Il conduttore si costituiva in giudizio per opporsi alla convalida, eccependo la sproporzione e genericità degli importi richiesti, la parziale prescrizione dei canoni e la mancata ricezione della raccomandata del 2006 quale atto interruttivo. Il Tribunale di Roma riteneva validamente interrotta la prescrizione, accertava la morosità e dichiarava risolto il contratto di locazione, pur condannando l’Istituto per la mancata partecipazione alla mediazione, non giustificata e pertanto condannava il conduttore al pagamento dei canoni di locazione maturati dal luglio 2001 in poi, ritenendo prescritti i precedenti, nonché alle spese di lite.
Il conduttore proponeva appello eccependo, in via principale, l'improcedibilità della domanda e l'inefficacia dell'ordinanza di rilascio e in subordine, il rigetto delle domande proposte. L’appello veniva rigettato. In particolare, la Corte d’Appello ha escluso l'improcedibilità, ritenendo che la sanzione per la mancata partecipazione del convenuto alla mediazione è solo pecuniaria con la possibilità per il giudice di desumere argomenti di prova. Quanto all’avviso di ricevimento, per la corte è un atto pubblico ex art. 2700 contro cui il conduttore avrebbe dovuto proporre querela di falso per contestare la firma, non essendo sufficiente il mero disconoscimento di essa.
Il conduttore proponeva ricorso per cassazione basato su 4 motivi e l’Istituto resisteva con controricorso.  Tutti i motivi vengono ritenuti inammissibili o infondati con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese e all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
La Corte fa una lettura sistematica dell'istituto sulla base dei precedenti n. 8473/2019, n. 28695/2023, n. 18485/2024, n. 14676/2025 e n. 40035/2021, n. 22038/2023, n. 4133/2024, 12858/2025:
  • la natura della mediazione richiede che all'incontro davanti al mediatore siano presenti le parti - personalmente o tramite rappresentante sostanziale - poiché l'istituto mira a riattivare la comunicazione diretta tra i litiganti al fine di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto questa finalità implica necessariamente un'interazione immediata tra le parti davanti al mediatore, che la sola presenza dei difensori non è strutturalmente in grado di assicurare.
  • non avrebbe senso imporre lo svolgimento del primo incontro tra i soli difensori e il mediatore in vista di una informativa che i difensori, per definizione, già conoscono su di essi, del resto, la legge pone l'obbligo di fornire al cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, l'informazione prescritta dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 28 del 2010, il che presuppone una piena consapevolezza della natura e delle finalità dell'istituto.
  • con argomento di carattere testuale e sistematico, la lettura coordinata dell'art. 5, comma 1-bis, e dell'art. 8 del D.Lgs. n. 28 del 2010 - che prevedono che le parti esperiscano il procedimento di mediazione "con l'assistenza degli avvocati" - implica una distinzione strutturale tra la parte che partecipa e il difensore che la assiste ne discende che la comparizione del solo avvocato, ancorché munito di procura, non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità, non potendo il difensore cumulare in sé i distinti ruoli di parte e di suo assistente.
Il motivo viene rigettato sulla base del principio di diritto:
"In tema di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è collegata all'effettivo esperimento del procedimento, e non al mero avvio formale dello stesso. Tale condizione si considera soddisfatta quando, al primo incontro dinanzi al mediatore, almeno la parte ritualmente onerata dell'attivazione del procedimento compaia personalmente ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, potendo, all'esito di detto incontro, anche manifestare legittimamente la propria indisponibilità a procedere oltre, senza che sia necessario lo svolgimento della mediazione in senso sostanziale o negoziale. Ne consegue che la mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle parti regolarmente convocate non determina, di per sé, l'improcedibilità della domanda giudiziale, quando il procedimento si sia comunque svolto con la comparizione dell'altra parte; tale condotta rileva esclusivamente ai fini sanzionatori e probatori, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010. Diversamente, ove nessuna delle parti compaia al primo incontro, né personalmente né tramite un rappresentante sostanziale, difetta l'esperimento del procedimento e la condizione di procedibilità non può dirsi avverata".
L'ordinamento non consente alla parte chiamata in mediazione di bloccare l'accesso alla giurisdizione semplicemente non presentandosi.
L’obiter dictum (divieto di cumulo di ruoli) menzionato al punto 3 ha generato un acceso dibattito a cui si rinvia °
 
Bibliografia             
 
Brunella Brunelli, Mediazione “a una sola voce” e divieto di cumulo dell’avvocato: una soluzione discutibile della Cassazione, 12.05.2026
https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/mediazione-a-una-sola-voce-e-divieto-di-cumulo-dell-avvocato-una-soluzione-discutibile-della-cassazione-1820.aspx
 
 
Maria Lina Guarino, L’argomento sistematico della Terza Sezione alla prova del regime post-Cartabia Cass. civ., Sez. III, ord. 15 aprile 2026, n. 9608, 12.05.2026
https://www.101mediatori.it/approfondimenti-mediazione/cass-9608-2026-sul-divieto-di-cumulo-la-questione-ancora-non-posta-1819.aspx
 
 
Pier Giorgio Avvisati - Manuela Zanussi, Novità dalla Cassazione sull’obbligo di presenza in mediazione, 27.04.2026
https://www.cfnews.it/avvocatura/novit%C3%A0-dalla-cassazione-sull-obbligo-di-presenza-in-mediazione/
 
 
Marco Marinaro, Mediazione, non basta la procura all’avvocato, 27.04.2026
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/mediazione-non-basta-procura-all-avvocato-AI7LiPfC
 
 
Angelo Greco, Mediazione obbligatoria: la presenza del solo avvocato non basta, 27.04,2026
https://www.laleggepertutti.it/793825_mediazione-obbligatoria-la-presenza-del-solo-avvocato-non-basta
 
Mediazione obbligatoria: basta una parte per evitare l’improcedibilità
https://www.diritto.it/mediazione-basta-una-parte-per-procedibilita/
 
Cassazione: l’assenza del chiamato non invalida la procedura
29.04.2026
https://www.osservatorioconflitticonciliazione.it/cassazione-lassenza-del-chiamato-non-invalida-la-procedura/
 
 
Giorgio Cesare Amerio, Mediazione e partecipazione personale della parte: la “distinzione strutturale” tra parte e difensore, 07.05.2026
https://www.altalex.com/documents/2026/05/07/mediazione-partecipazione-personale-parte-distinzione-strutturale-parte-difensore
 

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Carlotta  Calabresi Mediatore Avv. Carlotta Calabresi
Dopo diversi anni di esperienza in studi legali italiani ed internazionali e di ricerca universitaria che coltivo tuttora (Luiss Guido Carli, Università Politecnica delle Marche, Università di Urbino), nel 2010 mi sono avvicinata a questa nuova professione introdotta in Italia grazie alla direttiva UE 52/2008 e ho trovato una strada consona alla mia natura pacifica, sempre alla ricerca della soluzione equilibrata e di buon senso.

In questi 14 anni ho visto cambiare la mentalità di avvocati e...
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