L’assenza del consenso allo svolgimento della riunione in videoconferenza rende irrituale la mediazione e di conseguenza improcedibile la domanda

Avv. Silvio Zicconi

Tribunale di Benevento, 30.01.2026, n. 146

A cura del Mediatore Avv. Silvio Zicconi da Sassari.
Letto 12 dal 25/05/2026

Commento:

In una controversia in materia di divisione fra 4 fratelli, veniva avviata la mediazione obbligatoria da un fratello nei confronti degli altri 3.
La mediazione si era svolta in data 30.11.22: a tale incontro avevano partecipato a distanza in videoconferenza l’attore e una sorella convenuta, assistiti dai difensori, mentre gli altri due fratelli, tramite il difensore, non avevano prestato il consenso allo svolgimento dell’incontro con modalità da remoto e avevano chiesto il rinvio della procedura (che evidentemente non era stato concesso). Tale opposizione veniva verbalizzata dal mediatore e la mediazione si concludeva negativamente con verbale di mancato accordo.
I fratelli convenuti nel giudizio di divisione eccepivano l’improcedibilità della domanda per irritualità del procedimento di mediazione obbligatoria.
Il giudice accoglie l’eccezione di improcedibilità rilevando che la normativa applicabile alla data di instaurazione del giudizio (7.7.22), alla data di instaurazione del procedimento di mediazione (25.10.22) e alla data dall’incontro di mediazione che ha avuto esito negativo (30.11.22) è esclusivamente l’art. 83 comma 20-bis del D.L. 18/20 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (comma 20-bis abrogato successivamente dal dlgs n. 216/2024) il quale, inequivocabilmente, stabiliva che “nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza”.
 
L’art. 7, comma 1, lettera i) del Dlgs n. 149/2022 (cd. Riforma Cartabia) ha introdotto l’art. 8 bis al Dlgs n. 28/2010 (articolo poi modificato dall’art. 1, comma 1, lettera g) del Dlgs n. 216/2024, il quale, oltre a modificare l’art. 8-bis, ha introdotto anche l’art. 8-ter distinguendo specificamente la mediazione in modalità telematica dagli incontri di mediazione con modalità audiovisive o da remoto) non era ancora entrato in vigore. Pertanto, soltanto a partire dall’introduzione dell’art. 8 bis al Dlgs n. 28/2010 è possibile partecipare agli incontri del procedimento di mediazione in modalità telematica o tramite collegamento audiovisivo anche in assenza del consenso di tutte le parti del procedimento. L’art. 35 del Dlgs n. 149/2022 stabilisce: “le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
 
La mancanza del consenso determina l’irritualità della procedura. E l’illegittimità della procedura di mediazione obbligatoria viene equiparata al mancato esperimento della stessa ai fini della dichiarazione di improcedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5 comma II Dlgs n. 28/2010. Il giudice fa leva sul precedente Cass. Civ. sez. II, 13.12.2019 n. 32797  in cui la Suprema Corte, pronunciandosi su un’ipotesi diversa ma i cui principi il Tribunale di Benevento ritiene che possano essere utilizzati anche nella fattispecie oggetto del  presente giudizio, ha precisato che dall’irritualità della procedura – in quel caso caso svolta in assenza della parte personalmente e in assenza della procura speciale sostanziale conferita al difensore presente – deriva, nel caso previsto dall’art. 5 comma II Dlgs 28/2010, l’improcedibilità della domanda.
 
[Nel caso sottoposto all’esame della sentenza citata, la Corte d’appello di Ancona aveva dichiarato l’improcedibilità della domanda per irregolare assenza delle parti in mediazione e aveva stabilito che non era precluso al giudice d’appello rilevare la nullità della sentenza per il difetto di rituale mediazione non rilevato dal giudice di primo grado. Invece la Corte di Cassazione, ribaltando la predetta sentenza di corte d’appello, aveva affermato che l’eccezione di improcedibilità deve essere perentoriamente sollevata entro e non oltre la prima udienza.]°

Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Floriana Consolante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 2680 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 19.11.25 ed avente ad OGGETTO: divisione di beni caduti in successione, vertente
TRA
(...) (C.F. (...)), rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. (...); ATTORE
CONTRO
(...) (C.F. (...), rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. (...); CONVENUTA
E
(...) (C.F. (...), rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. (...);
CONVENUTO
E
(...) (C.F. (...)), rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. (...); CONVENUTA
Conclusioni delle parti: le parti precisavano le conclusioni come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.11.25, da intendersi qui integralmente trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, (...) ricorreva all'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa ereditaria da dividersi e delle singole quote tenendo presente l'occupazione e i benefici che i convenuti (...) e (...) hanno tratto dal decesso della de cuius ad oggi; ordinare la divisione dei cespiti ereditari sopra descritti, ad esclusione della p.lla (...); attribuire ai singoli partecipanti la quota ad essi spettante; porre le relative spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio"
A sostegno delle predette domande, l'attore riferiva che a seguito del decesso della madre (...), avvenuto in Paternopoli in data 20.7.2016, in assenza di disposizioni testamentarie della de cuius, si era aperta la successione ab intestato - denuncia di successione presentata in data 29.8.2017 - e si era conseguentemente instaurata sull'asse ereditario la comunione ereditaria tra gli eredi (...), (...), (...) e (...), tutti figli della de cuius.
L'attore riferiva che la massa ereditaria in comunione era costituita da diversi beni, ed in particolare: da un immobile sito nel Comune di Paternopoli alla via (...), in NCEU foglio n. (...), particella n. (...) sub n. 1 (cat. A/2) per la quota di 333/1000; un locale sito nel Comune di Paternopoli alla Via (...), in NCEU foglio n. (...), particella n. (...) (cat. C/2) per la quota di 143/1000; un terreno sito nel Comune di Paternopoli in NCT al (...), particella 396 per la quota di 333/1000; un terreno sito nel Comune di Paternopoli in NCT al (...), particella (...) per la quota di 1000/1000; un terreno sito nel Comune di Paternopoli in NCT al (...), particella 432 per la quota di 1000/1000; un terreno sito nel Comune di Paternopoli in NCT al (...), particella 692 per la quota di 333/1000; un terreno sito nel Comune di Paternopoli in NCT al foglio (...), particella (...) per la quota di 1000/1000; un terreno sito nel Comune di Paternopoli in NCT al foglio (...), particelle (...) per la quota di 1000/1000; un terreno sito nel Comune di Paternopoli in NCT al foglio 9, particella 556 per la quota di 143/1000; un libretto di risparmio postale n.21417000 con un credito di euro 1.920,28.
L'attore evidenziava, inoltre, che i germani (...) e (...) avevano instaurato un godimento stabile ed esclusivo su alcuni beni rientranti nella comunione, senza aver ottenuto il consenso degli altri compartecipi.
L'attore promuoveva pertanto la presente domanda giudiziale per ottenere, previa nomina di un consulente tecnico d'ufficio per la stima della massa ereditaria e la formazione delle singole quote, la pronuncia di divisone della comunione ereditaria formatasi tra gli eredi di (...), tenendo altresì conto dei benefici che (...) e (...) avevano già ottenuto dall'occupazione di alcuni beni in comunione.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio (...) e (...) i quali eccepivano, preliminarmente, la improcedibilità della domanda per non essere stato effettuato il procedimento di mediazione obbligatoria e, nel merito, non si opponevano alla domanda di divisione, ma chiedevano non computarsi nella formazione delle singole quote anche l'utilità derivante dall'occupazione di alcuni beni ereditari.
Si costituiva, infine, anche (...), la quale non si opponeva alla domanda di divisione ereditaria, ma chiedeva il riconoscimento, nella formazione delle singole quote, di alcune somme a lei spettanti, oltre all'indennità vantata nei confronti dei germani (...) e (...) per il godimento esclusivo di alcuni beni ereditari.
Alla prima udienza del 28.11.22 l'attore chiedeva un rinvio della causa essendo pendente il procedimento di mediazione obbligatoria e la causa era rinviata all'udienza del 12.12.22. All'udienza del 12.12.22 i convenuti (...) e (...) insistevano nell'eccezione di improcedibilità della domanda per irritualità del procedimento di mediazione obbligatoria sull'assunto che all'incontro del 30.11.22 l'attore e la conventa (...)avevano partecipato a distanza in videoconferenza, così come i loro rispettivi difensori, anche a fronte dell'opposizione di (...) e (...) che, tramite il loro difensore, non avevano prestato il consenso allo svolgimento dell'incontro con modalità da remoto. Chiedevano inoltre, in conseguenza della dichiarazione di improcedibilità della domanda, ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2668 c.c.
Con provvedimento del 24.2.23, la causa era rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni sulla questione pregiudiziale di rito idonea a definire il giudizio. All'udienza del 19.11.2025 la causa era riservata in decisione.
Preliminarmente, giova precisare che la causa è stata riservata in decisione sulla questione pregiudiziale di rito idonea a definire il giudizio avente ad oggetto il procedimento di mediazione obbligatoria.
L'art. 187 comma II c.p.c. stabilisce, infatti, che il giudice istruttore può rimettere le parti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio. Il comma III prevede inoltre che il giudice provvede analogamente - ovvero rimette la causa in decisione - se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito.
La procedura di mediazione, nelle materie individuate dall'art. 5 del Dl.vo 28/2010 (tra le quali vi è anche la materia della divisione) è condizione di procedibilità della domanda e, in assenza dell'avveramento di tale condizione di procedibilità, viene a configurarsi una questione pregiudiziale di rito idoneo a definire il giudizio con una sentenza dichiarativa dell'improcedibilità della domanda.
Il comma II dell'art. 5 del Dl.vo 28/2010 stabilisce infatti "Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale".
Ciò premesso, nella fattispecie in esame il procedimento di mediazione obbligatoria è stato instaurato e si è concluso all'esito dell'incontro del 30.11.22, il cui verbale dà atto del mancato accordo tra le parti.
I convenuti (...) e (...) hanno, tuttavia, contestato la legittimità della procedura di mediazione sull'assunto che all'incontro del 30.11.22 l'attore e la convenuta (...), unitamente ai rispettivi difensori, avevano partecipato a distanza in videoconferenza, nonostante la verbalizzata opposizione di (...) e (...) i quali non avevano prestato il consenso allo svolgimento dell'incontro da remoto ed avevano chiesto il rinvio della procedura. I convenuti (...) e (...) hanno, inoltre, contestato la mancanza della procura sostanziale in favore del difensore dell'attore, necessaria ai fini della partecipazione alla mediazione.
L'attore, invece, ha affermato la legittimità della procedura di mediazione espletata sul
presupposto che il Dl.vo 149/2022 (cd. Riforma Cartabia) era la normativa vigente al tempo dell'incontro di mediazione (30.11.22), e che tale riforma normativa aveva da poco introdotto l'art. 8 bis del Dl.vo 28/2010, concernente lo svolgimento della mediazione in modalità telematica, il quale, al comma II, nella formulazione vigente fino alla modificazione avvenuta per effetto dell'art. 1 del Dl.vo n. 216/2024, aveva previsto il diritto per ciascuna parte, previa richiesta al responsabile dell'organismo di mediazione, di partecipare da remoto anche in assenza del consenso delle altre parti del procedimento.
L'attore ha inoltre dedotto, in subordine, che il vizio concernente l'illegittimità del procedimento di mediazione non può essere equiparato, ai fini della declaratoria di improcedibilità della domanda, all'assenza tout court del procedimento medesimo.
L'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dai convenuti (...) e (...) va accolta per le ragioni di seguito precisate.
Orbene, va rilevato che con riferimento al procedimento di mediazione, la normativa applicabile alla data di instaurazione del giudizio (7.7.22), alla data di instaurazione del procedimento di mediazione (25.10.22) e alla data dall'incontro di mediazione che ha avuto esito negativo (30.11.22) è esclusivamente l'art. 83 comma 20-bis del D.L. 18/20 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (comma 20-bis abrogato successivamente dal DL.vo n. 216/2024) il quale,
inequivocabilmente, stabiliva che "nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza".
L'art. 7, comma 1, lettera i) del DL.vo n. 149/2022 (cd. Riforma Cartabia) ha introdotto l'art. 8 bis al DL.vo 28/2010 (articolo poi modificato dall'art. 1, comma 1, lettera g) del DL.vo n. 216/2024, il quale, oltre a modificare l'art. 8-bis, ha introdotto anche l'art. 8-ter distinguendo specificamente la mediazione in modalità telematica dagli incontri di mediazione con modalità audiovisive o da remoto) il quale, nella formulazione introdotta antecedente all'ultima modifica, prevedeva al comma II che "gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza". Dunque, dall'analisi della normativa richiamata emerge che soltanto a partire dall'introduzione dell'art. 8 bis al DL.vo 28/2010 è possibile partecipare agli incontri del procedimento di
mediazione in modalità telematica o tramite collegamento audiovisivo anche in assenza del consenso di tutte le parti del procedimento; viceversa, per i procedimenti regolati dall'art. 83 comma 20-bis del D.L. 18/20 è necessario il consenso di tutte le parti per lo svolgimento dell'incontro da remoto, la cui mancanza determina l'irritualità della procedura.
Va precisato inoltre che l'illegittimità della procedura di mediazione obbligatoria è da equipararsi al mancato esperimento della stessa ai fini della dichiarazione di improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 comma II DL.vo 28/2010. La Suprema Corte, pronunciandosi su un'ipotesi diversa ma i cui principi possono essere utilizzati anche nella fattispecie oggetto del presente giudizio, ha precisato che dall'irritualità della procedura - nel caso di specie svolta in assenza della parte personalmente e in assenza della procura speciale sostanziale conferita al difensore presente - deriva, nel caso previsto dall'art. 5 comma II DL.vo 28/2010, l'improcedibilità della domanda (cfr. Cass. n. 32797/2019).
È necessario allora individuare il dies a quo di applicazione dell'art. 8-bis DL.vo 28/2010. Come anticipato, l'art. 8 bis del DL.vo 28/2010 è stato introdotto dall'art. 7, comma 1, lettera i) del DL.vo n. 149/2022.
Il DL.vo 10/10/2022 n. 149 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17/10/2022 n. 243 e l'art. 52, rubricato "entrata in vigore" stabilisce che "il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ". Tuttavia, l'art. 35 del DL.vo n. 149/2022, concernente la disciplina transitoria, nella versione antecedente alla modifica effettuata attraverso l'articolo 1, comma 380, lettera a), della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevedeva che "le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a
decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Dunque, in assenza di diversa previsione, tutte le disposizioni del DL.vo n. 149/2022 - ivi
compreso l'art 7, comma 1, lettera i) che ha introdotto l'art. 8-bis del DL.vo 28/2010 e la possibilità di svolgere l'incontro di mediazione in modalità telematica anche in assenza del consenso delle altre parti del procedimento - sono divenute efficaci soltanto a partire dal 30 giugno 2023 (dies a quo poi modificato dall'art. 1, comma 380, lettera a), della Legge 29 dicembre 2022, n. 197). Ne deriva che né alla data di instaurazione del giudizio, né alla data di instaurazione del
procedimento di mediazione, né alla data dell'incontro davanti al mediatore poteva applicarsi l'art 8-bis del DL.vo 28/2010 concernente il diritto della parte di partecipare all'incontro di mediazione in modalità telematica anche in assenza del consenso delle altre parti del procedimento. Viceversa, l'art 83 comma 20-bis del D.L. 18/20 richiedeva quale condizione imprescindibile per poter svolgere l'incontro di mediazione in modalità telematica il consenso di tutte le parti del procedimento, che nel caso di specie è mancato, risultando dal verbale dell'incontro del 30.11.22 versato in atti l'opposizione esplicita da parte dei convenuti (...) e (...) (cfr. verbale dell'incontro del 30.11.22).
È da ritenersi assorbita dalla dichiarazione di improcedibilità della domanda l'eccezione avanzata dai convenuti (...) e (...) concernente la mancanza di procura sostanziale speciale del difensore dell'attore.
Non può essere accolta la domanda proposta dai convenuti (...) e (...) concernente l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita dall'attore, contraddistinta con i nn. 12849 di reg. gen. e 10912 di reg. part., del 27/07/2022 dell'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Avellino, non rinvenendosi nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 2668 c.c.
L'art. 2668 c.c. stabilisce, infatti, al comma I che la cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. Il comma II precisa che la cancellazione della trascrizione della domanda deve essere giudizialmente ordinata qualora la domanda sia rigettata, cioè quando vi è una pronuncia di merito sfavorevole all'attore-trascrivente, oppure quando il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti.
La sentenza declaratoria di improcedibilità della domanda non è equiparata ad una sentenza di rigetto nel merito della domanda, ragione per cui, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per ordinare, con la presente sentenza, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. La peculiarità della questione trattata, anche in considerazione dell'esito dell'incontro di mediazione del 30.11.22 e del ruolo del mediatore nella vicenda, induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande avanzate da (...)nei confronti dei convenuti (...)
(...) (...) e (...), disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

  1. Dichiara improcedibile la domanda di divisione della comunione ereditaria avanzata da (...);
  2. Compensa le spese di lite.
Benevento, 20 gennaio 2026
Data udienza 20 gennaio 2026

 

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Chi è l'autore
Avv. Silvio Zicconi Mediatore Avv. Silvio Zicconi
Avvocato Civilista dal 1995, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Sassari dal 2008, dal 2010 al 2014 è Consigliere Segretario del medesimo Ordine. Già componente della relativa commissione "Mediazione", dal 2011 è Mediatore civile e commerciale ai sensi del D.Lgs. n.28/10. Svolge attività di consulenza ed assistenza legale giudiziale ed stragiudiziale prevalentemente nel settore del diritto civile, diritti reali, obbligazioni e contratti, divisioni, successioni, assicurazioni, diritto comme...
continua