La condizione di procedibilità è realizzata se al termine del primo incontro, una delle parti ha dichiarato la propria indisponibilità a proseguire oltre nella procedura

Avv. Laura  Floris

Corte d’appello di Firenze, Sez. II, 24.03.2025, sentenza n. 552

A cura del Mediatore Avv. Laura Floris da Cagliari.
Letto 14 dal 01/09/2026

Commento:

In una controversia bancaria avanti al Tribunale di Arezzo, l’opposizione proposta dai fideiussori veniva rigettata e il decreto ingiuntivo confermato a titolo di saldo debitore di diversi rapporti contrattuali intrattenuti tra l'impresa individuale Alfa e l’allora Banca Beta, credito oggi ceduto alla mandataria Gamma.  I fideiussori interponevano appello avanti alla Corte d’appello di Firenze basato su diversi motivi.

Vengono rigettati i motivi attinenti al contrasto tra ordinanza e sentenza e la riforma del capo della sentenza nel quale il giudice di primo grado ha rigettato l’eccezione di improcedibilità della domanda. Il giudice di primo grado aveva ritenuto sufficiente, per valutare come soddisfatta la dedotta condizione di procedibilità, la manifestazione, da parte dell'appellata, della propria indisponibilità a procedere oltre, resa in occasione del primo incontro di mediazione. La Corte d’appello si conforma all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nei precedenti n. 8473/2019 (https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/se-l-avvocato-difensore-e-munito-di-apposita-procura-sostanziale-puo-rappresentare-la-parte-in-mediazione-812.aspx), secondo il quale la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità a procedere oltre, confermato dall’ordinanza n. 18485 del 08/07/2024  (https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/la-condizione-di-procedibilita-e-realizzata-qualora-una-o-entrambe-le-parti-comunichino-al-termine-del-primo-incontro-davanti-al-mediatore-la-propria-1554.aspx). Ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo con facoltà per le parti di comunicare al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre.

Ritenuti validi i contratti che costituiscono la fonte del complessivo credito, l'appello viene parzialmente accolto e il decreto ingiuntivo revocato.   °

 

 

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Laura  Floris Mediatore Avv. Laura Floris
Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 2009, presto la mia assistenza professionale sia nel settore civile che penale, in ambito giudiziale e stragiudiziale.
Una naturale capacità di ascolto empatico, che coltivo e approfondisco per l utilizzo professionale al servizio dei miei assistiti, mi avvicina alle tecniche alternative di risoluzione delle controversie.
Nel 2015 divento mediatore civile e successivamente arricchisco le mie competenze di negoziatore formandomi con il metodo...
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