Improcedibile il giudizio se la mediazione delegata non è stata correttamente esperita

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Avv. Fabrizia  Resta

Tribunale di Roma, sentenza 14.7.2016

A cura del Mediatore Avv. Fabrizia Resta da Lecce.
Letto 2788 dal 18/07/2016

Commento:

Nella mediazione delegata è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente.
In difetto, detta condotta oltre a causare la improcedibilità della domanda giudiziale è in ogni caso valutabile nel merito della causa ex art. 116 del codice di procedura.

Testo integrale:

In NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ROMA
SEZIONE Sez.XIII°
REPUBBLICA ITALIANA

Il Giudice dott. cons. Massimo Moriconi
nella causa tra
A.R.                                                                                                                         attrice
E
Provincia Italiana della (per Ospedale ___)                                                              convenuta
E
____ SpA Assicurazione ___                                                                          terza chiamata
E
dott. F. G.                                                                                                            convenuto
 
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell’art.281 sexies cpc, alla pubblica udienza del 14.7.2016 dando lettura del dispositivo e della presente motivazione, facente parte integrale del verbale di udienza, la seguente
SENTENZA
letti gli atti e le istanze delle parti,
osserva:
La motivazione che segue è stata redatta ai sensi dell’art.16-bis, comma 9-octies (aggiunto dall’art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
Poiché già la novella di cui alla l.. 18 giugno 2009, n. 69 era intervenuta sugli artt.132 cpc e 118 att.cpc , prevedendo che la sentenza va motivata con una concisa e succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, occorre attribuire al nuovo intervento un qualche significato sostanziale, che tale non sarebbe se si ritenesse che l’innovazione ultima sia puramente ripetitiva – mero sinonimo- del concetto già precedentemente espresso.
La necessità di smaltimento dei ruoli esorbitanti e le prescrizioni di legge e regolamentari (cfr. Strasburgo 2) circa la necessità di contenere la durata delle cause, impongono pertanto applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è stile più stringente di previgente alla disposizione dell’art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, d.l.83/2015.
La domanda dell’attrice, di contenuto inaccettabilmente generica, tanto da risultare ictu oculi infondata (con le conseguenze sulla regolamentazione delle spese di cui infra), non può trovare accoglimento.
La R. esponeva che :
Ø il 14.7.2010 veniva sottoposta dal dott. M.N. ad intervento chirurgico di cataratta all’occhio sinistro presso l’Ospedale …, all’accettazione presente il dott. F.G.;
Ø a seguito dell’intervento perdeva completamente il visus dell’occhio sx
Addebitava la responsabilità per colpa ai convenuti medici che:
Ø non avrebbero prestato la dovuta attenzione alla circostanza che la paziente era affetta da maculopatia, retinopatia sia ipertensiva che diabetica, diabete non avrebbero effettuato gli opportuni preventivi accertamenti sullo stato della retina dell’attrice
Ø non avrebbero debitamente informato la R. dei particolari rischi ai quali andava incontro per le condizioni (predette) in cui si trovava.
Come si vede la citazione è assolutamente carente di qualsiasi indicazione di uno o più profili di specifica responsabilità relativamente alla posizione del dott. F.G..
Nella memoria ex art. 183 I° la R. ha indicato e precisato la fonte della responsabilità del dott. G. esclusivamente nell’essere il Primario del reparto.
I motivi della decisione di rigetto per manifesta infondatezza, oltre che per improcedibilità della domanda.
1. Contenuto dell’addebito che viene mosso al dott. F.G.: si tratta di contestazione vaga e di stile priva di un valido contenuto specifico. Le difese dell’attrice non vanno oltre quanto supra ricordato. :
2. Il dott. F.G. ha evidenziato l’assurdità della sua evocazione in giudizio, da parte di soggetto, la R., che aveva concordato all’esterno, per il rapporto fiduciario che evidentemente vi intratteneva, con il dott. N. (che non è dipendente dell’Ospedale ..) l’operazione di cataratta; e che non si sa bene attraverso quale processo logico-giuridico aveva ritenuto una responsabilità del medico dell’accettazione, quale era egli dott. G., che non aveva effettuato visite, emesso pareri, direttive od altro, essendosi limitato a confermare l’ingresso della paziente.
3. Il giudice con ordinanza del 26.1.2015 formulava una proposta ed ordinava, in mancanza di accordo, la mediazione della controversia relativamente alla posizione R. v. G.
Le parti non raggiungevano l’accordo.
La domanda dell’attrice nei confronti del dott. F. G., oltre ad essere manifestamente infondata, non è procedibile.
Invero, sotto quest’ultimo profilo, va evidenziato che in mediazione compariva solo l’avvocato della R. mentre l’interessata non era presente (cfr. verbale dell’organismo P.F. del 17.9.2015 che dava atto della sola presenza dell’avvocato), senza che sia stata esposta alcuna giustificazione.
L’art.8 primo comma del decr.lgsl.28/10 è molto chiaro al riguardo:
Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato.
Quindi la presenza personale della parte è predicata dalla legge come indefettibile.
Ed il giudice ha costantemente avvertito che ai sensi e per l’effetto del secondo comma dell’art.5 decr.lgsl.28/’10 come modificato dal D.L.69/’13 è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere, secondo una sempre più diffusa interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa.
4. Convinta condivisione da parte del Giudice del principio cardine dell’onere di allegazione specificata predicato dalle S.U. della Suprema Corte, la sentenza esprime un principio di utile contenimento all’azionabilità incontrollata delle pretese in questa materia, laddove avverte che l’allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno.
Da questo principio derivano importanti implicazioni (talune, peraltro, problematiche per il presunto danneggiato):
Ø l’attore dovrà allegare in modo preciso e specifico i profili di inadempimento; ed è in relazione a tali profili – e solo a tali profili – che si porrà un onere del medico e della struttura di dimostrare che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno;
Ø nella grande complessità, vastità e difficoltà delle problematiche afferenti all’attività medico-sanitaria (ed in particolare chirurgica), per l’attore potrà rivelarsi non sempre agevole, come invece in eclatanti casi di scuola ad es. un attrezzo medico lasciato in situ, un intervento sull’organo sbagliato…, individuare con la richiesta precisione e specificità i profili di inadempimento (che non potrà essere dedotto genericamente) da allegare con la domanda giudiziale;
Ø non saranno da ammettere nella causa consulenze tecniche che pongano al medico legale ed allo specialista quesiti omnicomprensivi e generali, vale a dire diretti ad accertare se nell’attività del medico (quale essa sia stata) siano rilevabili errori;
Traendo ulteriori conclusioni, si deve precisare quanto segue:
a. dal punto di vista della dicotomia adempimento-inadempimento, l’attore (presunto danneggiato) deve allegare specificamente la mancata guarigione o l’aggravamento della patologia di ingresso e gli specifici profili di inadempimento del medico e/o della struttura nosocomiale;
b. il medico e/o la struttura hanno l’onere della prova che l’inadempimento non vi è stato affatto o se vi è stato, non è dipeso da causa ad essi imputabile ovvero non è stato causa del danno;
c. dal punto di vista del nesso causale, ove il giudice non sia in grado di accertare in modo certo e pieno, in base al principio del libero convincimento, la derivazione del danno dalla condotta del medico e/o della struttura, occorrerà verificare se in mancanza della condotta sanitaria censurabile (ovvero in presenza di una condotta più appropriata ed omessa) i risultati (in termini di normalità applicata alla singola e complessiva fattispecie) sarebbero stati diversi e migliori (per il paziente) secondo il principio del più probabile che non.
Avendo l’attrice, relativamente al dott. F.G., del tutto fallito quanto all’assolvimento dell’onere di cui alla lettera a) che precede, sotto il profilo della specifica allegazione dell’inadempimento del medico, la domanda della R., anche in virtù dell’art. 116 cpc richiamato dall’art. 8 co.IV° bis del decr. lgsl.28/10, va rigettata.
Le spese (che vengono regolate secondo le previsioni – orientative per il giudice che tiene conto di ogni utile circostanza per adeguare nel modo migliore la liquidazione al caso concreto- della l.24.3.2012 n.27 e del D.M. Ministero Giustizia 10.3.2014 n.55) seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo aumentate, a carico dell’attrice, di un terzo ai sensi del comma ottavo dell’art.4 del decreto atteso che le difese delle parti vittoriose sono manifestamente fondate, avendo l’attrice introdotto una causa (nei confronti di F.G.) che sapeva esser del tutto infondata ( o comunque con colpa grave). La condanna alle spese riguarda anche l’assicurazione del dott. G. che ha partecipato alla causa in virtù della infondata domanda della R.
Si provvede con ordinanza per il prosieguo.
La sentenza è per legge esecutiva.
P.Q.M.
NON definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede:
DICHIARA improcedibile la domanda (che rigetta nel merito), di A.R. avverso il dott. F.G.;
CONDANNA A.R. al pagamento in favore di F.G. dei compensi di causa che liquida in complessivi €.7.500,00 oltre IVA, CAP e spese generali; nonché in favore della spa C. Assicurazioni in persona del legale rappresentante pro tempore in complessivi €.7.500,00 oltre IVA, CAP e spese generali;
SENTENZA esecutiva
Roma lì 14.7.2016 Il Giudice
dott. cons. Massimo Moriconi
 
 
 

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Chi è l'autore
Avv. Fabrizia  Resta Mediatore Avv. Fabrizia Resta
Ho deciso di diventare mediatore nel 2011. In tutta la mia storia professionale non ho mai smesso di credere quanto sia importante spingere le persone a muoversi su un piano superiore a quello grettamente personale, consentendo loro di riappropriarsi della propria responsabile capacità decisionale.
Ho studiato e studio diritto dai tempi dell'università, sono avvocato dal 1993. Ho seguito il contenzioso nei primi anni di formazione e questo periodo mi è servito a capire che non sono fatta per li...
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