La proposta

Scopri i vantaggi di una Proposta formale

 

 

Che cos’è la "Proposta del mediatore" ? 

Consiste in una soluzione della lite suggerita dal mediatore per iscritto e che ha delle conseguenze giuridiche.

Può essere formulata dal mediatore solo su richiesta concorde delle parti (es. l'accordo è ormai vicinissimo, ma le parti si sono radicate sulle loro posizioni non compiendo più passi in avanti).
La Proposta è redatta per iscritto e notificata alle parti. Le parti dovranno rispondere, per iscritto ed entro sette giorni, comunicando l'accettazione o il rifiuto della Proposta. In mancanza di una risposta, quest'ultima si intende rifiutata.

 

Le conseguenze del rifiuto della Proposta:

La mancata accettazione della proposta ha delle conseguenze sulle spese del successivo giudizio in Tribunale.
Difatti, se il futuro provvedimento del giudice (es. sentenza) dovesse:

a) corrispondere interamente al contenuto della proposta suggerita dal mediatore,
il giudice escluderà la ripetizione (il rimborso) delle spese sostenute dalla parte vincitrice, ma che ha rifiutato la proposta, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente, ivi compresi i compensi versati all'Organismo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore importo corrispondente al contributo unificato. 
  
b) non corrispondere interamente al contenuto della proposta suggerita dal mediatore,

il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, che però ha rifiutato la proposta, per l’indennità’ corrisposta all'Organismo (art. 13 Dlgs 28/2010).

 

Costi della proposta

Nella mediazione volontaria, delegata o in contumacia (ossia dove la controparte non ha aderito al procedimento) vi è una maggiorazione del 20% del costo della mediazione stabilito dalle tariffe ministeriali.

Nessun costo è previsto invece nella mediazione obbligatoria.

 










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