Efficacia dell’accordo privo della attestazione di conformità degli avvocati

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Avv. Daniela De Vita

Tribunale di Bari, ordinanza 07.09.2016

A cura del Mediatore Avv. Daniela De Vita da Milano.
Letto 3819 dal 17/12/2016

Commento:

La mancanza dell’attestazione e certificazione di “conformità dell’accordo di mediazione alle norme imperative e all’ordine pubblico”, costituisce un requisito di mera irregolarità formale, inidoneo ad impattare sull’intrinseca efficacia esecutiva del titolo.
Con queste motivazioni, il Tribunale di Bari ha rigettato l’istanza di sospensione della procedura esecutiva avviata sulla scorta di un accordo di mediazione, sottoscritto dagli avvocati, ma privo della clausola di conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Testo integrale:

TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE- ESECUZIONI MOBILIARI
Il Giudice, sciogliendo la riserva di cui all’udienza del 2/5/2016, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letto il ricorso in opposizione all’esecuzione per rilascio di immobile depositato in data 4/4/2016 da       e la contestuale istanza di sospensione della procedura esecutiva;
esaminata la memoria difensiva depositata dal creditore procedente opposto all’udienza del 2/5/2016; 
rilevato che il debitore esecutato ha eccepito, in primo luogo, l’insussistenza di idoneo titolo esecutivo alla base dell’intrapresa esecuzione per rilascio, in ragione dell’inidoneità del verbale di conciliazione e dell’allegato accordo sottoscritto dai difensori delle parti il 5/5/2015 presso l’Organismo di mediazione e conciliazione forense istituito presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, essendo lo stesso privo dell’attestazione e della certificazione di conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico;
in secondo luogo, l’omessa trascrizione integrale nell’atto di precetto notificato il 22/1/2016 – come richiesto dall’art. 480, co. II, c.p.c. - del verbale di conciliazione in aggiunta al relativo accordo di mediazione, nonché la mancata certificazione di conformità da parte dell’ufficiale giudiziario circa l’esatta corrispondenza tra l’originale del titolo esecutivo e la relativa trascrizione nell’intimazione pre-esecutiva; 
ritenuto che l’art. 12 d.lgs. 28/2010, come modificato dal d.l. 69/2913, abbia innovato la categoria dei titoli esecutivi ex lege attraverso il riconoscimento di detta qualità all’accordo di conciliazione sottoscritto dalle parti e dagli avvocati innanzi ad organismi di conciliazione accreditati, senza la necessità della previa omologazione giudiziale;
rilevato che il dato letterale della citata disposizione normativa conferisce prima facie valenza di titolo esecutivo al mero accordo munito delle suindicate sottoscrizioni e che l’intervento degli avvocati assolve, per l’appunto, di per sé ad uno scopo certificatorio dell’eseguita verifica relativa al rispetto delle norme imperative e dei principi di ordine pubblico (circostanza oltretutto non preclusiva di possibili impugnative successive, ad opera delle parti, avverso l’accordo stragiudiziale); 
ritenuto che la soluzione debba valere anche prescindendosi dall’adozione di una formale attestazione di conformità, analogamente alla funzione di autenticazione esercitata dal difensore con riguardo alla sottoscrizione della parte apposta a margine o in calce al mandato rilasciato nel corpo introduttivo del primo atto del giudizio; 
ritenuto, pertanto, che il difetto dell’attestazione e delle certificazione di “conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico” costituisca un requisito di mera irregolarità formale inidoneo ad impattare sull’intrinseca efficacia esecutiva del titolo;
ritenuto che tale interpretazione trovi conforto anche nella lettura sistematica della disposizione, in quanto “in tutti gli altri casi” (da intendersi qualora non vi sia la partecipazione diretta dei difensori o non si tratti di organismo conciliativo tra quelli accreditati) all’omologazione dell’accordo si provvede, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale “previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico”, non richiedendosi neppure in tale situazione l’impiego di precise formule sacramentali;  ritenuto che, alla luce della sostanziale valenza pubblicistica dell’attività di attestazione e certificazione conferita agli avvocati, nell’ottica incentivante la degiurisdizionalizzazione, non possa che accreditarsi – sia pure con i limiti della sommaria delibazione cautelare – un’opzione ermeneutica comune alle due fattispecie contemplate dalla norma speciale;
ritenuto che gli ulteriori profili di doglianza ineriscano la regolarità formale dell’atto di precetto e che sussistono dubbi in merito alla tempestività dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. depositata in data 4/4/2016 a fronte della notifica del precetto di rilascio perfezionatasi l’11/3/2016; ciò alla stregua del prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la mancata trascrizione del titolo esecutivo nel precetto intimato in base a cambiale o ad assegno, che è prescritta per la sua individuazione, ne determina la nullità, che è deducibile con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. (…)” (si veda, al riguardo, Cass. n. 5168 del 09/03/2005); ritenuto, in ogni caso, che il precetto opposto contenga puntuali elementi tesi all’individuazione del titolo esecutivo posto a fondamento della contestata procedura; 
ritenuto, pertanto, che non sussistano gravi motivi di sospensione ai sensi dell’art. 624 c.pc..; ritenuto, in conformità alla pronuncia della Suprema Corte (cfr. n. 22033 del 24/10/2011) che “nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod. proc. civ., emergente dalla riforma di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito”; ritenuto in applicazione dei parametri professionali medi di cui al DM 55/2014 (tabella 10), in relazione al valore indeterminabile della controversia e, dunque, allo scaglione compreso tra €5.200,01 ed €26.000,00 (secondo quanto previsto dall’art. 5, co. VI, d.m. 55/2014), della modesta entità delle questioni controverse, della natura della causa e della qualità delle parti, con riduzione della voce relativa alla fase istruttoria in misura del 70% (attesa l’esclusiva valenza documentale) e del 50% di quella decisoria (essendosi le parti limitate a sintetizzare le rispettive conclusioni cautelari a verbale d’udienza), di liquidare a titolo di compensi per i giudizi sommari di opposizione all’esecuzione riuniti l’importo complessivo di €2.230,00;
P.Q.M.
Rigetta l’istanza di sospensione dell’esecuzione;
Condanna       , opponente, alla rifusione in favore dell’opposto,         , delle spese processuali della presente fase sommaria che liquida in complessivi €2.230,00, oltre a rimborso spese forf., CAP ed IVA come per legge.
Assegna il termine di giorni novanta per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’art. 163 bis, o altri se previsti, ridotti della metà.
Si comunichi. Bari, 7 settembre 2016
Il Giudice dell’esecuzione Valentina D’Aprile
 

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Chi è l'autore
Avv. Daniela De Vita Mediatore Avv. Daniela De Vita
Avvocato libero professionista iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano, docente di ruolo in Discipline Giuridiche ed Economiche e mediatrice familiare, si occupa in prevalenza di tematiche relative al diritto di famiglia, successioni ereditarie, diritti reali, locazioni, comodato, condominio, infortunistica stradale, responsabilità medica.
Ha partecipato a svariati eventi formativi, master e corsi di aggiornamento relativi alle predette materie di competenza, finalizzati a migliorare il pe...
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