Il giudice sanziona la banca assente ingiustificata

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Avv. Pietro Lencioni

Tribunale di Padova, sentenza 27.4.2017

A cura del Mediatore Avv. Pietro Lencioni da Prato.
Letto 3639 dal 12/07/2017

Commento:

La mancata partecipazione in mediazione costituisce un comportamento contrario alla ratio della mediazione.
Quando l’assenza è priva di giustificazione come nel caso in commento, il giudice condanna la parte che non ha partecipato al versamento in favore del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, del d. lgs. n. 28 del 2010.

Testo integrale:

TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE II CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Padova, Seconda Sezione Civile, in persona del dott. Luca Marani, in funzione giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado, iscritto a ruolo il 7.10.2014 al n. 9765/2014 del ruolo generale promossa con ricorso ex art. 702 bis c.p.c
DA C. rappresentato e difeso in causa dagli avv.ti M.M. e R. T. del Foro di Verona ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’ avv. F. O. in Padova,
 –ricorrente/attore-
CONTRO
D. rappresentata e difesa in causa dall’ _ del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ avv.                                                     
 convenuta-
Oggetto: nullità, annullamento, risoluzione del contratto in materia di intermediazione finanziaria e risarcimento del danno
(…)                                                    MOTIVI DELLA DECISIONE
 La presente causa riguarda il piano finanziario denominato My Way n. … sottoscritto dall’attore in data 11.9.2000, piano che prevede la concessione di un finanziamento di £ 97.700.700 della durata di 30 anni e con 354 rate a scadenza mensile di £ 600.000 ciascuna, l’obbligo di acquisto di obbligazioni E I B per un valore nominale di € 124.000,000 e la sottoscrizione di quote del Fondo Comune di investimento denominato “Spazio Finanza Concentrati”. L’attore ricorrente ha eccepito la nullità del piano finanziario (e di tutti i contratti che lo compongono) per violazione dell’art. 30 TUF, stante mancata previsione della facoltà di recesso. In secondo luogo il …. Ha eccepito che la proposta contrattuale è pervenuta da ……  mentre il contratto è stato concluso con un diverso soggetto, vale a dire …., di talché il contratto non si sarebbe mai perfezionato.
In terzo luogo il ricorrente ha eccepito la violazione dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza dell’intermediario, il quale ha violato il dovere di informazione, il dovere di astenersi da operazioni non adeguate ed il dovere di agire in conflitto di interessi, violazioni queste (dell’art. 21 TUF, degli artt. 28 e 29 del Regolamento Consob del 1998 e degli artt. 2 e 39 del Codice del Consumo) che hanno determinato un vizio del consenso ex art. 1419 e ss. Cod. cov. (da qui la subordinata richiesta di annullamento del contratto per dolo ed errore, oltre per conflitto di interessi) e che comunque giustificano la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale. Il …. ha formulato altresì domanda di risarcimento del danno patrimoniale (ivi incluse le spese di mediazione) e non patrimoniale (stante la segnalazione al SIC dell’interruzione dei pagamenti dallo stesso effettuata quando ha iniziato a dubitare della validità del piano finanziario sottoscritto) e, infine, ha chiesto che la banca provveda alla cancellazione del suo nominativo dalla Centrale Rischi e da ogni altra banca dati cui sia stato comunicato, quale cattivo pagatore, il suo nominativo. La convenuta (d’ora in poi anche … per comodità espositiva) si è costituita dimettendo documentazioni e contestando le avverse difese con argomentazioni sulle quali si tornerà, per quanto di rilievo, nel prosieguo dell’esposizione. Va qui ricordato che …ha formulato domanda riconvenzionale per il pagamento di € 16.230,29 a titolo di rate non pagate e di residuo dell’estinzione anticipata del finanziamento (cui essa ha dato corso, intimando la risoluzione del contratto, dopo che il ricorrente si era reso moroso nel pagamento di 22 rate, nulla avendo corrisposto a partire dal mese di ottobre 2007).
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 Va innanzitutto valutata la seconda contestazione formulata dal ricorrente, posta che la stessa, attenendo alla conclusione del contratto, assume carattere preliminare rispetto alle altre. Tale eccezione va rigettata in quanto la diversità dei nominativi delle banche è riconducibile, come spiegato dalla convenuta, alle operazioni di mutamento di denominazione e di fusione per
incorporazione che hanno determinato il mutamento della titolarità del rapporto fino a giungere all’odierna ……
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Con riferimento all’eccezione di nullità formulata dall’attore ai sensi dell’art. 30 TUF, si osserva che è pacifico tra le parti che il contratto di cui è causa rientri nel campo applicativo di quella norma per avere ad oggetto strumenti finanziari e per essere stato concluso fuori sede, vale a dire presso l’abitazione dell’attore o al più presso la sua azienda, stando a quanto dichiarato in forma dubitativa dal teste …… che all’epoca dei fatti era il promotore finanziario di ……. che procurò la sottoscrizione del contratto di cui è causa. Appare comunque maggiormente credibile che il contratto sia stato sottoscritto presso l’abitazione dell’attore, stante il sicuro ricordo manifestato dall’altra teste escussa, vale a dire …… all’epoca dei fatti coniuge del ………e da questi separata da oltre cinque anni al momento dell’escussione testimoniale. Dall’esame del contratto dimesso dall’attore – composto dai documenti n. 1 a) e 1 b) del suo fascicolo –emerge l’assenza della clausola sul recesso, dovendo al riguardo ricordarsi che la clausola deve avere il contenuto di cui al comma 6 dell’art. 30, vale a dire deve consentire all’investitore di recedere dal contratto nei sette giorni successivi alla sua conclusione senza alcuna spesa o corrispettivo in favore del promotore finanziario o del soggetto abilitato. La convenuta, per confutare l’eccezione del ricorrente, ha dimesso quale documento n. 2 quella dovrebbe essere la proposta di adesione al piano finanziario denominato My Way.
La coppia prodotta dalla banca – prodotta dal …………Nella prima e nell’ultima (ovvero la nona) pagina, mentre ne differisce per quanto riguarda le pagine da due ad otto. Si osserva che queste ultime (le quali contengono la previsione sulla facoltà di recesso) sono all’evidenza riferite al diverso piano finanziario “4 YOU”, come del reso emerge dall’indicazione di tale diverso piano che compare in calce a destra di ciascuna delle pagine che compongono il corpo del documento. E’ pure interessante evidenziare che manca la consecuzione tra l’ottava pagina del documento dimesso dalla convenuta (che si chiude con l’art. 5 avente ad oggetto “Accusa di ricezione da parte) e la nona pagina (uguale anche nell’originale anche nell’originale dimesso dal ……  che si apre con l’art. 5 avente anch’esso oggetto “Accusa di ricezione da parte del Cliente” nonché avente il medesimo contenuto della clausola indicata alla fine di pagina otto del documento dimesso dall’opposta. E’, quindi, chiaro che non si tratta (nelle pagine da due ad otto) del contratto a suo tempo sottoscritto dal ricorrente, ma di una copia creata in vista del contenzioso giudiziario, forse dalla convenuta o forse dalla società in essa incorporate, al fine di (tentare di) dimostrare l’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 30 TUF.
La falsità del documento prodotto da ……… risulta confermata dalla copia in possesso di ………. E da questi depositata in cancelleria in corso di causa in adempimento dell’ordine emesso dal Giudicante all’udienza nel quale è stato sentito (copia che è stata legittimamente acquisita in giudizio ai sensi dell’art. 118 c. p. c. come è stato evidenziato dalla stessa convenuta, così potendosi superare le contestazioni – peraltro tardive in quanto non formulate all’udienza nella quale è stata pronunciata l’ordinanza – dell’attore). Invero, la copia del documento in possesso del promotore finanziario è identica (e, quindi, priva dell’informativa di recesso) a quella dimessa dall’attore. La convenuta ha sostenuto, nella comparsa conclusionale, che la facoltà di recesso sarebbe prevista dall’art. 8 del documento dimesso dall’attore. In realtà, così non è, posto che l’anzidetta clausola non disciplina la facoltà di cui l’art. 30, comma 6, TUF, bensì il diritto di recesso (o, per meglio dire, di estinzione anticipata del rapporto) esercitabile sì dal cliente, ma nel corso del rapporto ed a titolo oneroso (vale a dire previa corresponsione degli interessi e degli altri oneri maturati fino a quel momento nonché di un ulteriore importo determinato dalla somma delle rate ancora a scadere attualizzate come da contratto). Neppure il richiamo all’art. 3 del contratto – effettuato sempre dalla convenuta nella predetta memoria ex art. 190 c. p. c. – è persuasivo in quanto la facoltà di recedere dal servizio di acquisto/vendita dei singoli strumenti finanziari è fattispecie diversa dal recesso dal piano di investimento, fermo restando che, secondo quanto specificato nel contratto, “resta impregiudicata l’esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile” (sicchè si è al di fuori dell’ipotesi di cui all’art. 30, comma 6, TUF). Va, quindi, dichiarata la nullità del piano finanziario dal ………  nullità che si estende ai contratti ad esso collegati (tra cui il conto corrente sul quale venivano effettuati gli addebiti relativi al piano finanziario), con assorbimento di tutte le ulteriori contestazioni di invalidità e risoluzione. L’attore ha diritto alla restituzione delle somme versate, pari ad € 26.338,95 oltre ad interessi legali che decorrono ex art. 2033 cod. civ. dal giorno dei pagamenti. Invero, la banca va considerata quale soggetto in mala fede per quanto detto sopra, posto che è evidente che ……… le banche cui essa è subentrata hanno richiesto il pagamento di somme sulla base di un contratto la cui nullità era, per quanto detto sopra, nota o al più chiaramente evincibile (e la colpa grave, per principio generale, va equiparata al dolo). Va corrispondentemente rigettata la domanda riconvenzionale della convenuta. La domanda di risarcimento del danno formulata dal ricorrente va rigettata in quanto non è stato provato che sia derivato al …un pregiudizio dalla segnalazione a sofferenza effettuata dalla convenuta (e, prima ancora, manca persino una compiuta allegazione, che avrebbe dovuto riguardare la tipologia di attività svolta dal ricorrente e
l’indicazione delle forme di credito, con correlativo pregiudizio, cui egli non ha potuto avere accesso per effetto della condotta ……Non rilevano ai fini della determinazione del danno risarcibile, bensì ai fini delle statuizioni di cui all’art. 91 c. p. c., le spese sostenute dall’attore per il procedimento di mediazione, spese di cui si dirà oltre. Il ………ha, invece, diritto a che vengano eliminate le segnalazioni alla Centrale rischi della Banca d’ Italia (o ad altra banca dati) relative al mancato pagamento delle somme dovute sulla base del contratto di cui è causa. **** Le spese seguono la soccombenza e la convenuta, in applicazione dei parametri di cui al D. M. n. 55 del 2014 per le cause di valore compreso tra € 26.00,01 ed € 52.000,00 (cui si fa riferimento attesa l’entità della pronuncia restitutoria), va condannata pagamento di ………….     per compenso, ……………. per spese forfettarie al 15% ed ……………………… per esborsi, oltre ad IVA e CPA come per legge. La condanna si estende alle spese sostenute dall’attore nel procedimento di mediazione, posto che lo stesso rappresenta una condizione di procedibilità dell’azione. Vanno rifuse sia le spese corrisposte all’organismo di mediazione (pari ad € 212,35), apparendo quest’ultima somma proporzionata all’attività svolta in tale fase pre-giudiziale. La condotta tenuta dalla banca merita adeguata sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. invero, …………ha resistito in giudizio nonostante la evidente falsità del documento dalla stessa dimesso (forse formato da soggetti riconducibili alle banche in essa incorporata, ma ciò non cambia la sostanza delle cose, dovendo l’ente incorporante rispondere della condotta tenuta dall’ente incorporato). L’utilizzo di un contratto alterato da parte della convenuta è tanto più grave in quanto il …… Già con la lettera del 3. 12. 2009 aveva segnalato ………l’alterazione del documento contrattuale invitagli dall’odierna convenuta, avendo, inoltre, l’attore manifestato nei suoi atti difensivi la volontà di trovare una soluzione transattiva, volontà cui la banca non ha dato seguito, costringendo l’adito Ufficio giudiziario a definire nel merito la controversia. Si ritiene, quindi, che condanna appropriata sia quella pari a due volte e mezzo l’importo liquidato a titolo di compenso, vale a dire € 10.000,00. ……va condannata altresì al versamento in favore del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, del d. lgs. N. 28 del 2010 in quanto non ha addotto alcun giustificato motivo per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione (che si è fermato alla fase preliminare, stante la comunicazione dell’odierna convenuta di non volere aderirvi). Non va disposta alcuna segnalazione al Procuratore della Repubblica in quanto il delitto di truffa che si voglia per ipotesi ritenere essere stato commesso in danno dell’attore è procedibile a querela della persona offesa, mentre la condotta di uso di atto falso (indubbiamente posta in essere da …………. Nel presente giudizio) è stata depenalizzata con il d. lgs. N. 7 del 2016 (e comunque in precedenza, trattandosi di scrittura privata, il delitto era procedibile a querela della persona offesa).                                             
P. Q. M.
IL Tribunale di Padova in composizione monocratica nella persona del Giudice unico, dott. Luca Marani, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide: 1) Accerta la violazione dell’art. 30, comma 6, del d. lgs. N. 58 del 1998 e, per l’effetto, dichiara la nullità del contratto di adesione al piano finanziario My Way ………
stipulato dall’attore in data 11. 9. 2000 nonché dei contratti ad esso collegati (contratto di deposito, di negoziazione titoli e di conto corrente n. ………………….
2) Rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta.
3) Condanna la convenuta alla restituzione di € 26.338,95 oltre ad interessi legali dai singoli pagamenti al saldo.
4) Rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata dall’attore.
5) Condanna la convenuta ad effettuare le segnalazioni necessarie per la cancellazione del nominativo dell’attore della Centrale Rischi e da ogni altra banca dati cui il nominativo del ………… sia stato comunicato per le inadempienze riguardanti il piano finanziario di cui è causa. 6) Liquidate le spese di lite sostenute dall’attore in € ………per esborsi, oltre ad IV e CPA come per legge, condanna la convenuta alla loro rifusione integrale.
7) Condanna la convenuta alla refusione in favore di attore delle spese da questi corrisposte all’organismo di mediazione (pari ad € 48,40) e delle spese per l’attività difensiva svolta nel procedimento di mediazione dell’ avv. M (pari ad €212,35).
8) Condanna la convenuta al pagamento di € 10.000,00 in favore dell’attore ai sensi dell’art. 96, comma 3, c. p. c.
9) Condanna la convenuta al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Padova, 27 aprile 2017                      
  IL GIUDICE 
(Dott. Luca Marani)

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Chi è l'autore
Avv. Pietro Lencioni Mediatore Avv. Pietro Lencioni
Sono iscritto nell'Albo degli Avvocati di Prato dal 1965 ed in quello degli Avvocati Cassazionisti dal 1979. Ho avuto l'incarico di Vice Pretore Onorario presso la Pretura di Prato dal 1989 al 1997.
Sono Mediatore dal 28 aprile 2011.
Come avvocato ho trattato tutte le materie nell'ambito civile, preferendo quelle relative alle succesioni ereditarie, alle comunioni, alle locazioni Non tratto controversie di lavoro e di infortunistica stradale.
Svolgendo ancora la professione di avvoca...
continua





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