Il vincolo di riservatezza di cui all'articolo 9 del D.Lgs. n. 28 del 2010 copre le dichiarazioni rese nel procedimento di mediazione, le informazioni apprese nel corso della stessa e le proposte formulate dal mediatore o dalle parti nel procedimento medesimo

Avv. Paula Bongiorni

Tribunale Vallo Della Lucania, ordinanza 12.01.2026

A cura del Mediatore Avv. Paula Bongiorni da Genova.
Letto 16 dal 19/08/2026

Commento:

In una controversia condominiale, un condomino agiva avanti al tribunale per ottenere la sospensione di una delibera assembleare che stabiliva l’assegnazione dei posti auto.

Il tribunale rigetta la richiesta in quanto non rileva la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 700 cpc: "fumus boni iuris" e del "periculum in mora" che secondo la dottrina devono ricorrere nonostante il silenzio della norma. Nella fattispecie il tribunale non rileva la presenza del requisito del pregiudizio grave ed irreparabile e di natura non esclusivamente patrimoniale in quanto la delibera  disponeva una assegnazione provvisoria.

Il tribunale rileva inoltre che la decisione elaborata dalla maggioranza dei condomini e destinata ad esser esternata in sede di mediazione, non soggiace al vincolo di riservatezza di cui all'art. 9 D.Lgs. 28/2010

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Paula Bongiorni Mediatore Avv. Paula Bongiorni
Sono avvocato in Genova dal 1999. Mi sono occupata di varie materie attinenti al diritto civile e ho sempre accompagnato la mia attività professionale con l impegno nel sociale e nell associazionismo.
Recentemente ho dedicato parte della mia attività alla consulenza aziendale in materia di certificazioni internazionali e sono auditor anticorruzione.
Nel trattare le controversie ho un approccio che tende alla visione complessiva delle problematiche, andando spesso oltre il problema rappresent...
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