Commento:
In una controversia condominiale, un condomino agiva avanti al tribunale per ottenere la sospensione di una delibera assembleare che stabiliva l’assegnazione dei posti auto.
Il tribunale rigetta la richiesta in quanto non rileva la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 700 cpc: "fumus boni iuris" e del "periculum in mora" che secondo la dottrina devono ricorrere nonostante il silenzio della norma. Nella fattispecie il tribunale non rileva la presenza del requisito del pregiudizio grave ed irreparabile e di natura non esclusivamente patrimoniale in quanto la delibera disponeva una assegnazione provvisoria.
Il tribunale rileva inoltre che la decisione elaborata dalla maggioranza dei condomini e destinata ad esser esternata in sede di mediazione, non soggiace al vincolo di riservatezza di cui all'art. 9 D.Lgs. 28/2010.°


