Commento:
Il caso in esame riguarda una controversia avente ad oggetto il pagamento di crediti da fatture e interessi moratori, nella quale il Tribunale aveva disposto l’esperimento della mediazione nel corso del giudizio. Alla successiva udienza, la parte convenuta ha eccepito l’improcedibilità della domanda, deducendo l’irregolare partecipazione della società attrice al primo incontro di mediazione.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità sia nei casi previsti dalla legge, sia quando il suo esperimento sia demandato dal giudice;
- all’udienza successiva alla scadenza del termine assegnato per la mediazione, il giudice deve verificare se la condizione di procedibilità sia stata effettivamente soddisfatta e, in difetto, dichiarare l’improcedibilità della domanda;
- la condizione si considera avverata se il primo incontro si conclude senza accordo, ma è necessario che la partecipazione delle parti avvenga in modo regolare;
- la parte può partecipare alla mediazione tramite un rappresentante sostanziale, purché munito di apposita delega e dei poteri necessari per la composizione della controversia, secondo i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità e poi recepiti dal legislatore;
- nel caso de quo, la società attrice aveva partecipato al primo incontro per mezzo di un terzo, ma non ha fornito prova idonea della regolarità formale della delega conferita a tale soggetto;
- in particolare, la procura per la mediazione risultava priva di valida sottoscrizione e accompagnata da un’autentica notarile anch’essa priva di valida sottoscrizione; il documento recava soltanto una firma elettronica semplice, considerata inidonea, specie a fronte di specifica contestazione, a dimostrare l’immodificabilità del contenuto e la riferibilità della sottoscrizione al suo autore apparente;
- di conseguenza, la partecipazione al primo incontro è irregolare, in quanto avvenuta per mezzo di un soggetto non assistito da un valido potere di rappresentanza sostanziale.
Per tali ragioni, il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda giudiziale, ritenendo non correttamente esperita la mediazione demandata.
La sentenza ribadisce un principio di particolare rilievo pratico: non è sufficiente che il primo incontro di mediazione si tenga formalmente, ma è invece necessario che la parte vi partecipi personalmente o tramite un delegato effettivamente investito di valido potere rappresentativo. In questa prospettiva, la decisione valorizza non un formalismo fine a sé stesso, ma la necessità che la mediazione si svolga con soggetti realmente legittimati a gestire e, se del caso, definire la lite. *


