Commento:
In una controversia successoria avente ad oggetto la domanda di annullamento/dichiarazione di nullità del testamento del de cuius (padre) per lesione di legittima, la nullità di donazioni dirette in favore della convenuta (moglie) per mancanza di forma pubblica, la riduzione di donazioni (liberalità indirette), la restituzione nei confronti dei beneficiari delle disposizioni ridotte e nei confronti dei terzi acquirenti di un immobile venduto, Tizio (figlio) agiva contro Caia (moglie del padre) per la reintegrazione della quota di riserva pari ad un terzo avanti al Tribunale di Ancona. Costituendosi, Caia eccepiva la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza della domanda e l’improcedibilità della domanda in quanto la (prima) mediazione non era stata attivata “nei termini previsti dall’art. 8 comma 2 del D.lgs. 28/2010 e dall’art. 10.1 del Regolamento dell’Organismo di Mediazione”.
Alla prima udienza, il giudice istruttore rinviava le parti in mediazione (seconda mediazione).
Tizio depositava la seconda domanda di mediazione nei confronti di Caia avanti all’Organismo Camera di Conciliazione Forense di Ancona, la cui sede si trova presso il Palazzo di Giustizia. L’incontro di mediazione si svolgeva (evidentemente con il consenso di tutti perché la chiamata Caia non lo aveva contestato sul momento) presso lo studio del mediatore anziché presso la sede dell’Organismo.
Ebbene, Caia riteneva che lo svolgimento in luogo diverso da quello previsto dalla normativa (art. 8 comma 3 D.lgs. 28/2010 e art. 10.1 del “Regolamento camera di conciliazione forense di ancona”), avrebbe determinato il mancato valido esperimento della mediazione e, conseguentemente, il difetto della condizione di procedibilità della domanda.
Il giudice respinge l’eccezione.
Egli rileva che “la disciplina della mediazione è chiaramente ispirata a una finalità deflattiva e compositiva, volta a favorire un effettivo confronto tra le parti e a sollecitare una possibile definizione bonaria della controversia, senza anticipare in tale sede le rigidità proprie del processo” e che “ai fini della procedibilità della domanda, ciò che rileva è che il procedimento sia stato concretamente attivato dinanzi a un organismo competente e che l’incontro tra le parti abbia effettivamente avuto luogo, restando irrilevanti eventuali difformità attinenti al luogo di svolgimento, ove le stesse non abbiano inciso sulla possibilità di instaurazione del contraddittorio e sullo svolgimento del confronto”.
Egli rileva inoltre che:
· il procedimento è stato instaurato presso un organismo territorialmente competente;
· le parti sono state regolarmente convocate;
· l’incontro si è svolto con la partecipazione di entrambe, assistite dai rispettivi difensori.
Inoltre, “la determinazione del luogo di svolgimento dell’incontro non è rimessa alla disponibilità della parte istante, ma è demandata alla segreteria, la quale provvede a comunicarlo alle parti. Ne consegue che l’eventuale difformità del luogo rispetto alle previsioni regolamentari non è neppure imputabile all’attore e non può, pertanto, riverberarsi in suo danno sotto il profilo della procedibilità della domanda. Per di più, la convenuta ha partecipato al procedimento di mediazione senza sollevare alcuna contestazione in ordine al luogo di svolgimento dell’incontro, nonostante tale circostanza fosse immediatamente percepibile.
il Tribunale ritiene che la dedotta irregolarità attiene ad un profilo meramente organizzativo della procedura e non incide sulla realizzazione della funzione propria della mediazione, che risulta, pertanto, validamente esperita.
Viene anche rigettata l’eccezione di improcedibilità in relazione alla difformità tra mediazione e domanda giudiziale, dando atto che la domanda attorea, sin dalla fase di mediazione, ha avuto ad oggetto l’accertamento della lesione della quota di legittima spettante al figlio del de cuius e il conseguente esercizio dell’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle liberalità poste in essere in vita.
Nel merito, il tribunale afferma che l’eventuale lesione non può essere desunta dal contenuto della disposizione testamentaria in sé considerata, ma va verificata in concreto. Alcune donazioni indirette vengono dichiarate nulle per difetto di forma e fatte rientrare nell’asse dunque la convenuta viene condannata a restituire tali somme alla massa ereditaria, ferma restando la necessità di procedere in separata sede alla divisione non essendo stata proposta nel giudizio la domanda di divisione ereditaria. Le altre domande vengono rigettate e le spese vengono compensate.°


