1 Premessa
Chi svolge l’attività di mediatore si trova a dover constatare che troppo spesso le parti e i loro difensori si approcciano alla mediazione nello stesso modo in cui si approcciano alla causa civile, Qualsiasi mediatore, prima o poi, si trova di fronte a parti e difensori che gli chiedono di riconoscere le loro ragioni e, specularmente, i torti della loro controparte.
È un atteggiamento profondamente errato, spia di un equivoco di fondo nell’identificazione degli scopi e della natura stessa della mediazione.
È opportuno provare a ragionare e a confrontarsi su questo, nel tentativo di aiutare il maggior numero di persone a comprendere la realtà e l’intima natura della mediazione. Bisogna promuovere un’attività culturale, di educazione alla mediazione, al fine di sensibilizzare il maggior numero di persone e avviarlo verso il corretto utilizzo della mediazione. Solo così questo formidabile strumento potrò esprimere tutto il suo immenso potenziale positivo.
2 I termini della questione
La mediazione di cui al D. Lgs. 4.3.2010 n. 28 rientra a pieno titolo tra le c.d. A.D.R. (Alternative Dispute Resolution) e cioè tra le procedure alternative al contenzioso civile in sede giudiziaria. Costituisce uno strumento concepito e messo a disposizione degli utenti del “sistema Giustizia” affinché gli stessi possano liberamente tentare, attraverso il dialogo e il confronto – agevolati e supportati da un professionista esperto e specificamente preparato per questo – di trovare un componimento bonario che eviti loro l’instaurazione di una lite davanti al giudice.
Già da questa premessa appare evidente che la mediazione deve essere vista non come la sede in cui ottenere ragione, ma come un ambito nel quale conseguire un risultato che, se anche non ottimale, è comunque utile.
In questo senso, è di basilare importanza che tutti capiscano bene l’intima natura della mediazione e “mettano a fuoco” come si può e si deve ricorrere a essa.
In tal senso, può essere utile provare a ragionare per metafora, attingendo al mondo della salute e della sanità.
3 Intervento chirurgico vs. terapia farmacologica
Possiamo dire, in linea generale, che di fronte a una patologia ci sono due possibili opzioni, alternative tra di loro: l’intervento chirurgico e la cura farmacologica.
Il primo può sicuramente essere pienamente risolutivo. Si pensi a tutti i casi – per fortuna, molti – nei quali l’esito dell’intervento è di pieno successo, con la completa risoluzione del problema. L’inserimento di un by-pass, la rimozione di una massa tumorale, la sostituzione di una valvola cardiaca e così via.
È, tuttavia, realistico constatare che l’operazione chirurgica può anche avere esito negativo e conseguenze letali. Può, infatti, capitare che chi si è sottoposto a un intervento chirurgico non lasci vivo la sala operatoria.
La seconda non produce – né può farlo – lo stesso effetto risolutivo. Spesso l’adozione di una terapia farmacologica non porta alla cura completa della malattia e al superamento della condizione patologica, ma porta alla possibilità di convivere – talvolta anche per molti anni – con essa in maniera soddisfacente.
Più o meno chiunque ha esperienza di persone che, grazie all’adeguata terapia farmacologica, convivono per anni con la loro patologia. Si pensi – sono solo pochi esempi – ai diabetici, agli ipertesi e ai cardiopatici.
Per essere ancora più chiari ed espliciti: l’intervento chirurgico ha in sé l’approccio massimalista del “tutto o niente”, laddove la terapia farmacologica si caratterizza invece per il raggiungimento in ogni caso di un risultato che, anche se non è “tutto”, è comunque “qualcosa”.
4 Causa civile vs. mediazione
Seguendo lo stesso schema di ragionamento possiamo dire, in linea generale, che di fronte a una situazione di conflitto e di potenziale contenzioso ci sono due possibili opzioni, alternative tra di loro: il giudizio civile e la mediazione.
Il primo può sicuramente essere pienamente risolutivo. Si pensi ai casi di pieno successo, alle situazioni di integrale accoglimento delle domande formulate in causa
È, tuttavia, evidente che a questa condizione corrisponde un’altra situazione, speculare e inversa, costituita dalla soccombenza. La parte, le cui domande ed eccezioni siano integralmente rigettate, si ritrova a fine causa con un quadro desolante e nella condizione di aver perso tutto ciò per cui si era “messa in gioco”. Le conseguenze di una causa finita male non sono letali, ma possono comunque essere molto gravi e sono quasi sempre irreversibili.
La seconda non produce lo stesso effetto risolutivo. Nella mediazione che si conclude con un accordo transattivo entrambe le parti devono, comunque, cedere qualcosa – sono le “reciproche concessioni” di cui all’art. 1965 cod. civ. – e accettare di non vedere completamente riconosciuta la loro posizione di partenza.
La mediazione, però, consente comunque di conseguire un risultato utile. Se arrivano a formalizzare un accordo transattivo, entrambe le parti ottengono qualcosa che per loro è importante e ha valore.
Se è vero che in mediazione nessuno vince, è altrettanto vero che nessuno perde. Ha senso “leggere” la cosa in maniera diversa e più costruttiva: là dove nessuno perde, allora in qualche modo e in qualche misura tutti vincono.
5 Conclusioni - l’approccio utilitaristico alla mediazione
Arriviamo alla metafora e al parallelo di cui sopra.
Tra la prima opzione (operarsi e poter guarire, ma anche rischiare di morire) e l’opzione n. 2 (curarsi con i farmaci, non guarire completamente ma assicurarsi di stare bene e poter proseguire con la propria vita), quanti non troverebbero più ragionevole e sensato, e quindi preferibile, scegliere la seconda opzione?
L’approccio mentale alla mediazione deve essere lo stesso.
Si deve ritenere preferibile conseguire – in ogni caso, in tempi brevi e a costi contenuti – un risultato comunque utile rispetto a correre il rischio di trovarsi con il più classico “nulla di fatto”.
E non basta.
Anche chi effettivamente ha solide ragioni in fatto e in diritto e ha, quindi, una elevata probabilità di risultare vittorioso nella causa civile, deve sempre essere consapevole che, per riuscire a ottenere il riconoscimento di quelle sue ragioni, deve comunque correre dei rischi e affrontare delle incertezze, deve sempre aspettare molto tempo e deve in ogni caso spendere molto denaro.
Per contro, optare per la mediazione e per un accordo nell’ambito di tale procedura consente di “sterilizzare” il problema dei rischi, dei tempi e dei costi.
Come insegnava Sun Tzu, il famosissimo generale cinese del VI / V secolo a. C., autore del celebre trattato “L’arte della guerra”, “Ottenere cento vittorie in cento battaglie non è prova di suprema abilità: vincere il nemico senza bisogno di combattere, quello è il trionfo massimo”.
In ultima analisi, la mediazione può e deve essere vista e vissuta come un efficace strumento di lotta alla condizione patologica che affligge il già citato “sistema Giustizia” italiano. Più aumenterà il numero di persone che “cureranno” la loro condizione contenziosa con la mediazione, maggiore sarà il numero di persone che proseguono serene la loro vita dopo aver superato con buona soddisfazione l’ostacolo di quel contenzioso.


