Cass. 9608/2026: la questione ancora non posta

Avv. Maria Lina Guarino

L’argomento sistematico della Terza Sezione alla prova del regime post-Cartabia Cass. civ., Sez. III, ord. 15 aprile 2026, n. 9608

A cura del Mediatore Avv. Maria Lina Guarino da Milano.
Letto 24 dal 12/05/2026

(si veda anche il seguente commento:

B. Brunelli, Mediazione “a una sola voce” e divieto di cumulo dell’avvocato: una soluzione discutibile della Cassazione, in 101 Mediatori, 30 aprile 2026)



Il dibattito attorno a Cass. civ., Sez. III, ord. 15 aprile 2026, n. 9608 si è sin qui concentrato su tre nuclei: il principio di diritto sulla sufficienza della comparizione della sola parte istante; l’inciso sistematico, qualificato dai commentatori più avvertiti come obiter dictum, sul “non cumulo” fra ruolo di parte e ruolo di assistente in capo all’avvocato; l’incoerenza interna fra la ratio decidendi, che giustamente preserva la procedibilità della domanda della parte istante anche quando l’invitato non compaia — per non rendere il convenuto arbitro della procedibilità — e l’inciso obiter sul “non cumulo”, che paradossalmente alza l’asticella proprio per la parte istante che cerchi di partecipare attraverso il proprio difensore-rappresentante.

Su questa linea si è collocato, da ultimo e con apprezzabile rigore, il commento della Prof. Avv. Brunella Brunelli pubblicato su questo stesso sito, al quale si rinvia per la qualificazione tecnica dell’obiter, per la denuncia della tensione interna alla motivazione e per la proposta di un criterio funzionale alternativo al “non cumulo”. Resta tuttavia un nodo, di immediato impatto operativo, che nessun commento finora apparso ha portato in primo piano e che merita di essere evidenziato: la pronuncia decide su una vicenda regolata dal D.Lgs. 28/2010 nella formulazione anteriore alla Riforma Cartabia. Resta dunque aperta — e nessuno l’ha posta — la domanda davvero decisiva per la prassi: l’argomento sistematico della Corte regge anche oggi, o è tarato su una norma che, in parte, non c’è più?
 

La cornice temporale della pronuncia


I fatti decisi dalla Cassazione si collocano fra il 1° luglio 1992 e il 2012, con sentenza di primo grado del Tribunale di Roma del 2015 e di appello del 2022. La mediazione, disposta dal giudice nel corso del giudizio di primo grado, fu celebrata e valutata sotto la disciplina del D.Lgs. 28/2010 nella formulazione previgente, anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022 (Riforma Cartabia, in vigore dal 30 giugno 2023) e dal successivo D.Lgs. n. 216/2024.

La Corte non lo dichiara espressamente, ma l’intero ragionamento è costruito sulla cornice normativa anteriore: il riferimento al primo incontro come momento “preliminare e informativo”; la lettura coordinata degli artt. 5, comma 1-bis, e 8 nella formulazione previgente; il richiamo testuale a Cass. n. 8473/2019, che a sua volta aveva interpretato la norma nel testo di allora. È un dato di scenario apparentemente neutro, ma che incide — come si vedrà — sulla tenuta attuale dell’argomentazione.
 

Una precisazione terminologica utile: art. 8, comma 4-bis e art. 8-bis


È opportuno chiarire un punto che può ingenerare equivoci nella lettura della pronuncia. La 9608/2026 cita più volte l’art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. 28/2010, quale norma sanzionatoria della mancata partecipazione; non cita invece, in nessun punto, l’art. 8-bis dello stesso decreto. Si tratta di due disposizioni diverse, sia per oggetto sia per epoca di introduzione.

L’art. 8, comma 4-bis è una disposizione interna all’art. 8, introdotta dal D.L. 69/2013 (conv. L. 98/2013), e dunque presente nel testo del D.Lgs. 28/2010 già prima della Riforma Cartabia. Prevede le sanzioni a carico della parte che, senza giustificato motivo, non partecipa al procedimento di mediazione (versamento all’erario di una somma corrispondente al contributo unificato; possibilità per il giudice di trarne argomenti di prova). È, peraltro, la stessa norma già citata testualmente da Cass. 8473/2019, pronuncia pacificamente pre-Cartabia.

L’art. 8-bis è invece un articolo autonomo, introdotto ex novo dalla Riforma Cartabia, che disciplina la mediazione telematica. Si tratta dunque di norma post-Cartabia, non presente nel testo previgente. La sua mancata menzione nella 9608/2026 è, di per sé, un ulteriore indizio del fatto che la Corte ragiona entro la cornice normativa anteriore alla Riforma.

La distinzione è sottile, ma decisiva: chi legga frettolosamente la pronuncia può essere indotto a percepire il “comma 4-bis dell’art. 8” come riferimento alla disciplina post-Cartabia, mentre si tratta di una disposizione introdotta già nel 2013 e ampiamente applicata nel regime previgente. Ciò conferma, ulteriormente, che la pronuncia decide sotto la disciplina anteriore.
 

L'argomento sistematico della Corte


Il passaggio innovativo della pronuncia — quello attorno al quale si è acceso il dibattito — poggia su un argomento di stretta natura testuale. Gli artt. 5, comma 1-bis, e 8 D.Lgs. 28/2010 prevedono che le parti esperiscano il procedimento di mediazione “con l’assistenza degli avvocati”: secondo la Corte, questa formula implica una “distinzione strutturale tra la parte che partecipa e il difensore che la assiste”. Da qui la conclusione: la comparizione del solo avvocato, ancorché munito di procura, non sarebbe idonea a soddisfare la condizione di procedibilità, “non potendo il difensore cumulare in sé i distinti ruoli di parte e di suo assistente”.

L’argomento poggia, quindi, su due elementi: la formulazione dell’art. 8 nella versione previgente, in cui il primo incontro aveva natura prevalentemente informativa; e la valenza che la Corte attribuisce alla locuzione “con l’assistenza degli avvocati”, intesa non come mera descrizione, ma come fondamento di una dualità soggettiva strutturale fra parte e difensore.
 

Le novità della Riforma Cartabia che incidono sull'argomento


La Riforma Cartabia, e poi il correttivo del 2024, hanno modificato il D.Lgs. 28/2010 in più punti. Tre profili, in particolare, incidono direttamente sulla tenuta dell’argomento sistematico della Corte.

Il primo profilo, e il più dirompente, è il superamento della struttura bifasica del primo incontro. Nel regime previgente, il primo incontro aveva natura prevalentemente informativa: il mediatore chiariva alle parti la funzione e le modalità della mediazione e, soltanto se le parti acconsentivano, si entrava nella fase di mediazione propriamente detta. Era esattamente questa la cornice da cui Cass. n. 8473/2019 traeva la regola della sufficienza della comparizione al primo incontro, anche con dichiarazione di indisponibilità a proseguire. La Riforma ha mutato la fisionomia dell’istituto: il primo incontro non è più incontro informativo, ma momento di mediazione effettiva. Il dato modifica il presupposto fattuale di alcuni argomenti della stessa 9608/2026: il passaggio della pronuncia secondo cui “non avrebbe senso imporre lo svolgimento del primo incontro tra i soli difensori e il mediatore in vista di una informativa che i difensori, per definizione, già conoscono” è coerente con il primo incontro pre-Cartabia, ma perde gran parte del suo significato in un sistema in cui il primo incontro ha già contenuto sostanziale.

Il secondo profilo è la nuova disciplina della partecipazione personale e della delega. La Riforma ha riscritto la materia, articolando in modo più espresso la regola della partecipazione personale e i confini della delega. Il legislatore ha avuto, dunque, l’occasione di affrontare specificamente la questione della rappresentanza sostanziale, e del rapporto fra rappresentante e difensore. Sul punto si preferisce non trascrivere letteralmente il nuovo testo dell’art. 8, che merita un riscontro diretto sulla versione vigente; ciò che importa è la conseguenza di principio: il legislatore della Riforma, intervenendo sull’art. 8 e avendo dunque l’occasione di codificare la regola del “non cumulo”, non lo ha fatto. Tale silenzio, in sede di novellazione, rappresenta di per sé un argomento sistematico di segno opposto a quello impiegato dalla Terza Sezione.

Il terzo profilo è l’introduzione della mediazione telematica. Anche le modalità fisiche di svolgimento dell’incontro sono cambiate. Nella prassi quotidiana, in particolare nelle controversie con persone giuridiche, la coincidenza fra rappresentante sostanziale e difensore è non solo consueta ma talvolta strutturalmente necessaria per ragioni operative. Un’applicazione rigida del “non cumulo” in una mediazione telematica con persona giuridica produrrebbe il risultato paradossale di ostacolare proprio le mediazioni che la Riforma ha inteso favorire.
 

Tre domande aperte


Da quanto precede discendono tre domande, che ogni mediatore e ogni difensore dovrebbero porsi prima di applicare l’inciso della 9608/2026 a una mediazione attuale.

La prima: la Corte costruisce l’argomento della “distinzione strutturale” fra parte e difensore con riferimento al primo incontro pre-Cartabia, di natura prevalentemente informativa. Quale forza conserva quell’argomento oggi, alla luce di un primo incontro che ha completamente mutato la propria natura?

La seconda: se il legislatore della Riforma, intervenendo sull’art. 8, non ha codificato la regola del “non cumulo”, con quale forza l’inciso della 9608/2026 può imporsi nel regime attuale? Il disallineamento si estende dunque non solo a Cass. 8473/2019 e alla giurisprudenza successiva, ma anche al diritto vigente.

La terza: nelle mediazioni telematiche con persone giuridiche, come si è detto, la coincidenza fra rappresentante sostanziale e difensore è spesso scelta operativa necessaria. Una rigida applicazione del “non cumulo” finirebbe per ostacolare proprio quelle mediazioni che la Riforma ha inteso favorire. La regola dell’inciso regge dunque alla prova della ratio dell’istituto post-Cartabia?
 

Indicazioni operative per la prassi


In attesa di pronunce di legittimità che affrontino la questione sotto la disciplina vigente, alcune cautele si impongono.

Per la mediazione attivata sotto la disciplina post-Cartabia, l'inciso della 9608/2026 va trattato come segnalazione di un rischio, non come regola operativa vincolante: è un obiter dictum, riferito ad un assetto normativo non più integralmente in vigore. Sul piano sostanziale, la pronuncia conferma il quadro consolidato: il cumulo dei ruoli in capo al difensore munito di idonea procura sostanziale resta ammesso. A chi voglia comunque adottare la massima prudenza, nelle mediazioni di particolare rilievo, restano percorribili le strade della presenza personale della parte o della designazione di un rappresentante sostanziale distinto dal difensore."

Quando, per ragioni operative, la coincidenza fra rappresentante sostanziale e difensore sia inevitabile, è in ogni caso necessario — e lo è a prescindere dalla 9608/2026 — predisporre una procura sostanziale particolarmente curata, autonoma rispetto al mandato alla mediazione — e non la procura ad litem ex art. 83 c.p.c., riservata al giudizio — formulata con espressa attribuzione dei poteri di disposizione sui diritti controversi, con menzione della conoscenza dei fatti, e idonea a resistere a eccezioni fondate sull’argomento sistematico della pronuncia. Si rammenti, inoltre, che la procura sostanziale esula per sua natura dai poteri di autentica del difensore, limitati alla procura alle liti ex art. 83 c.p.c. e al mandato alla mediazione. Essa, di regola, non richiede alcuna autentica; soltanto quando l’accordo abbia ad oggetto atti soggetti a trascrizione l’autentica è necessaria, e deve essere apposta da un notaio o altro pubblico ufficiale a ciò abilitato.

In sede di mediazione, è utile dare atto a verbale dei poteri sostanziali del rappresentante e della distinta fonte da cui essi derivano rispetto al mandato per l’assistenza. È accortezza che, oltre a tutelare la procedibilità, valorizza la serietà del tavolo e ne rafforza la tenuta in caso di successivo vaglio giudiziale.
 

Conclusione


La 9608/2026 è pronuncia di rilievo per ciò che effettivamente decide — la sufficienza della comparizione della sola parte istante — ed è pronuncia da maneggiare con cautela per ciò che, in obiter, suggerisce. Ma il vero limite del dibattito sviluppato sin qui non sta tanto nella valutazione dell’inciso, quanto nel trattare l’ordinanza come se decidesse sulla disciplina di oggi, mentre essa decide su quella di ieri. La 9608/2026 entra nella prassi mediativa attuale soltanto attraverso un esercizio di attualizzazione normativa che nessun commentatore ha finora compiuto, e di cui in questa sede si sono indicate, in via integrativa, le coordinate.


Avv. Maria Lina Guarino

Mediatore civile e commerciale


Riferimenti

Riferimenti normativi

D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni; D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Riforma Cartabia, in vigore dal 30 giugno 2023); D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 (correttivo).

Giurisprudenza

Cass. civ., Sez. III, sent. 27 marzo 2019, n. 8473.

Cass. civ., Sez. II, 13 ottobre 2023, n. 28695.

Cass. civ., Sez. III, ord. 4 luglio 2024, n. 18485.

Cass. civ., Sez. III, sent. 26 maggio 2025, n. 14676.

Cass. civ., Sez. III, ord. 15 aprile 2026, n. 9608 (commentata).

Commenti dottrinali alla pronuncia

  1. Tantalo, Corte di Cassazione: in mediazione l’assenza del chiamato non invalida la procedura (ma apre un fronte nuovo sulla presenza della parte), in Mondo ADR, 20 aprile 2026 (agg. 28 aprile 2026).
  2. Marinaro, Mediazione, non basta la procura all’avvocato, in Il Sole 24 Ore, 27 aprile 2026.
  3. G. Avvisati, M. Zanussi, Novità dalla Cassazione sull’obbligo di presenza in mediazione, in CF News, 27 aprile 2026.

Redazione, Mediazione obbligatoria: basta una parte per evitare l’improcedibilità, in Diritto.it, 28 aprile 2026.

  1. Brunelli, Mediazione “a una sola voce” e divieto di cumulo dell’avvocato: una soluzione discutibile della Cassazione, in 101 Mediatori, 30 aprile 2026.

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Chi è l'autore
Avv. Maria Lina Guarino Mediatore Avv. Maria Lina Guarino
Avvocato dal 1987, sono esperta di diritto di famiglia e delle successioni, nonchè di diritto d'autore, in particolare in campo discografico, letterario, fotografico e delle arti figurative, materie, queste, che mi obbligano a costanti sconfinamenti in quasi tutti i settori del diritto civile, commerciale e del lavoro.
Ho esperienze pluriennali di studio e lavoro all'estero e padroneggio l'inglese e il francese, scritto e parlato.
Sono una convinta sostenitrice della mediazione come efficace s...
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