Decreto del fare (D.L. n. 69) pubblicato il 21 giugno 2013 sulla G.U.: la mediazione sta per tornare obbligatoria

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Avv. Claudio Migliaccio

Ex Art. 84 ripristinanda la mediazione obbligatoria (per smaltire i contenziosi civili) con l’esclusione (richiesta dall’avvocatura) delle controversie per danni da circolazione stradale. Gli avvocati saranno abilitati di diritto a svolgere il ruolo di mediatore professionista.

A cura del Mediatore Avv. Claudio Migliaccio da Lecce.
Letto 7967 dal 21/06/2013

Volevo segnalarVi che con la pubblicazione del 21 giugno 2013  sulla G.U.  del D.L. n. 69,  recante "disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"  (decreto del fare), la mediazione obbligatoria, reintrododucenda con le norme inserite  al CAPO VIII art. 84 e successivi modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, non è in vigore, ex art. 86,  dal 22 giugno, come erroneamente sta circolando in rete, ma ex comma 2 dell’art. 84: <<Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto>>.

 

Il Governo ripresenta la mediazione obbligatoria, spogliandola dei profili d'incostituzionalità che avevano portato la Consulta a dichiararla illegittima, decretandone di fatto la morte.

 

Il ripristino della mediazione obbligatoria si fa particolarmente apprezzare perché consente una notevole riduzione dei tempi (contenuti adesso in tre mesi), contrapposti all'estenuante lentezza del complicato sistema di Giustizia italiano.

 

Si conferma inoltre che, in aggiunta alle note agevolazioni fiscali, tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione restano ESENTI da qualsiasi  imposta fissa di bollo  e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura (fatta eccezione dei verbali di accordo la cui  esenzione  dall'imposta di  registro resta entro il limite di valore di 50.000 euro), mentre con l'entrata in vigore della legge  24 giugno 2013 n. 71, aumenta l'imposta  fissa di bollo, confermando la costante crescente salita a dismisura dei costi fissi della giustizia (come diritti di copia, bolli, contributo unificato, tassazione atti giudiziari e così via).


 

Il comma 4-bis, aggiunto all’ art. 16 del Dlgs 28/2010, stabilisce inoltre che tutti gli avvocati saranno abilitati di diritto a svolgere il ruolo di mediatore professionista.


 

Si prevede anche la predisposizione di un tetto massimale per l’indennità di mediazione (per ciascuna parte) qualora, al termine del primo incontro di programmazione con il mediatore (fissato in 30 giorni), il procedimento dovesse concludersi con un mancato accordo.

In tal senso, il decreto specificatamente prescrive:

80 euro, per le controversie di valore fino a 1.000 euro;

120 euro, per quelle di valore fino a 10.000 euro;

200 euro, per quelle di valore fino a 50.000 euro;

250 euro, per le controversie di valore superiore.


 

Il sistema potrebbe, però, rivelarsi un efficiente escamotage volto a disincentivare le parti dal concreto raggiungimento di un accordo, dal momento che il soggetto che non ci tiene ad arrivare all’accordo già sa che dovrà versare unicamente l’importo prescritto.

 

Si auspica che in sede di conversione, venga esteso a tutte le domande di mediazione, quanto già previsto per il condominio (comma 2 dell'art. 71-quater della L. n. 220/2012), nel senso che: la domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale territorialmente competente per la controversia.

 

Troverete qui di seguito, articolo per articolo, le modifiche introdotte dal “Decreto del Fare”.

 

 

Ecco, dunque, le modifiche apportate dal “Decreto del Fare”:


Art. 4,

comma 3

All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.


Art. 5,

comma 1

Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

comma 2

Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione. Il provvedimento di cui al periodo precedente indica l’organismo di mediazione ed è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

comma 4

I commi 1 e 2 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile;

b bis) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;

e) nei procedimenti in camera di consiglio;

f) nell’azione civile esercitata nel processo penale.

comma 5

Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l’atto costitutivo dell’ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l’arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all’organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all’articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all’atto costitutivo, l’individuazione di un diverso organismo iscritto.


Art. 6,

comma 1

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi.

comma 2

Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell’articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell’articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.


Art. 7

Il periodo di cui all’articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2, non si computano ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.


Art. 8,

comma 1

All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

comma 5

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.


Art. 11,

comma 1

Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13.


Art. 12,

comma 1

Il verbale di accordo, sottoscritto dagli avvocati che assistono tutte le parti, il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.


Art. 13,

comma 1

Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4.

comma 2

Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

comma 3

Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.


Art. 16,

comma 4 bis

Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori.


Art. 17,

comma 4

Fermo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis del presente articolo, con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, sono determinati:

    a) l’ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;

   b) i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;

    c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque per cento, nell’ipotesi di successo della mediazione;

    d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 1.

comma 5

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

comma 5 bis

Quando, all’esito del primo incontro di programmazione con il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo, l’importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 80 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 120 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 200 euro, per le liti di valore sino a 50.000 euro; di 250 euro, per le liti di valore superiore.

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Chi è l'autore
Avv. Claudio Migliaccio Mediatore Avv. Claudio Migliaccio
Avvocato del Foro di Lecce, proviene dal Foro di Roma, dove ritorna spesso per perduranti impegni professionali. Ha maturato ampia pratica in: materia risarcitoria, assicurativa e no; complesse vertenze contrattuali; complicate questioni in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, comodato e contratti assicurativi e bancari. Dal dicembre 2010 è Conciliatore Professionale e da settembre 2011 è Arbitro specializzato in Controversie Condominiali ed Immobiliari, chi...
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