È in Gazzetta Ufficiale il D.M. relativo agli incentivi fiscali (credito di imposta) a favore delle parti in mediazione

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Avv. Simonetta  Mibelli

Finalmente prende vita la possibilità di accedere agli incentivi fiscali previsti per chi usufruisce di un procedimento di mediazione che, pur previsti nella normativa iniziale, per troppo tempo erano rimasti lettera morta.

A cura del Mediatore Avv. Simonetta Mibelli da Bologna.
Letto 1415 dal 20/09/2023

1) Normativa di riferimento: D. Lgs 28/2010 D.M. 1° agosto 2023, pubblicato in G.U. n. 183 del 7 agosto 2023. 

Il 7 agosto 2023 è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il D.M. Giustizia 1° agosto 2023, sugli incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, previsto dalla Riforma Cartabia che, per favorire il ricorso ai procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, ha rafforzato i benefici fiscali a vantaggio delle parti. 
Il Ministero, come previsto dalla citata Riforma, in vigore dal 30 giugno 2023, ha precisato le regole da seguire per poter usufruire dei crediti di imposta: tali norme sono valide per tutte le domande presentate dopo l’entrata in vigore del decreto medesimo, che vanno presentate esclusivamente su piattaforma accessibile dal sito giustizia.it, mediante credenziali SPIDCIEId (Identità digitale rilasciata con la carta d’identità elettronica, almeno di livello 2) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi) entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo alla conclusione della procedura, a pena di inammissibilità. 

2)  Casi nei quali è possibile ottenere il credito di imposta. 

Secondo l’art. 20 del D.lgs. n. 28/2010 che ha istituito la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (come modificato dal D.lgs. n. 149/2022), i benefici fiscali sono ottenibili in questi termini: 
 

  • quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, alle parti è riconosciuto, un credito d'imposta, commisurato all'indennità corrisposta all’organismo, fino a concorrenza di euro 600,00. Nei casi di mediazione obbligatoria e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro 600,00;
  • crediti d'imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro 600,00 per ogni procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro 2.400,00 per le persone fisiche e di euro 24.000,00 per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.
  • È riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro 518,00.
  • Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, fino a un importo massimo annuale di euro 24.000,00.
3) Contenuto della domanda di attribuzione del credito d’imposta secondo i singoli casi sopra indicati.
 
Secondo l’art. 3, comma 4, del decreto sopra citato, la domanda di attribuzione del credito per l’indennità versata dalla parte in una procedura di mediazione deve contenere:
a) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
b) il numero, l'importo e la data della fattura emessa dall’ODM (Organismo di Mediazione), dall'avvocato o dall'arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
c) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l'importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell'avvocato o dell'arbitro dell'importo fatturato;
d) l'indirizzo pec, ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
In caso di raggiungimento dell’accordo di conciliazione, l’art. 4 richiede di inserire nella domanda anche:
a) il numero d'ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;
b) la dichiarazione di raggiungimento dell'accordo, corredata del numero del procedimento e della data dell'accordo di conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;
c) la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
d) l'indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, quando l'accordo definisce una controversia in una delle materie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010 (mediazione obbligatoria).
Quando la mediazione non si conclude con un accordo occorre indicare
a) il numero identificativo del procedimento di mediazione inseriti dai registri degli affari di mediazione;
b) la data del verbale di constatazione del mancato raggiungimento dell'accordo risultante dai registri del ODM;
c) l'indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando la mediazione è stata avviata per una controversia in una delle materie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010 (mediazione obbligatoria).
 L’ art. 5 del decreto, in riferimento al compenso corrisposto all'avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione obbligatoria, prevede che la domanda contenga, in caso di ottenimento dell’accordo, oltre a quanto citato nell’articolo precedente (per l’indennità corrisposta ad ODM) lo scaglione di valore applicato dall'avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l'art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (normativa corrente).
Nel caso, poi, di mediazione demandata dal giudice, i successivi artt. 6 e 7 del decreto prevedono che il contenuto della domanda debba indicare:
  • il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell’ordinanza con la quale il giudice  demandato la mediazione;
  • la data e il numero di ruolo dell’ordinanza che dichiara l’estinzione del procedimento;
  • il numero d’ordine dell’organismo utilizzato;
  • la dichiarazione del raggiungimento o meno dell’accordo e relativa la data;
  • il numero di procedimento inserito nei registri degli affari di mediazione;
  • il valore della lite determinato davanti all’organismo;
  • lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per il calcolo del compenso fatturato.
Solo in caso di raggiungimento dell’accordo per ottenere il credito di imposta commisurato al contributo unificato, occorre inserire nella domanda anche:
  • gli estremi della ricevuta elettronica di versamento, effettuato con il sistema «PagoPA» o gli estremi della ricevuta del bonifico bancario e postale con cui si è pagato il contributo unificato. 
 
4) Osservazioni conclusive.
Si vuole sottolineare che la normativa sopra riportata non è certo a costo zero, ma ne è stato valutato l’impatto economico ed è stata individuata la relativa copertura finanziaria.
Unitamente, quindi, all’esenzione dell’imposta di registro per l’accordo conciliativo fino al limite di valore di € 100.000 (raddoppiato rispetto alla precedente previsione) e alla scomparsa del filtro del primo incontro di mediazione che immette le parti direttamente nel procedimento (anche, se per l’effettività di tale innovazione occorre attendere il decreto riguardante le relative indennità da applicare), il riconoscimento del credito di imposta darà sicuramente l’ultima spinta necessaria al consolidamento dell’istituto della mediazione. 
 

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Chi è l'autore
Avv. Simonetta  Mibelli Mediatore Avv. Simonetta Mibelli
Sono avvocato civilista, attiva, soprattutto, nell'ambito immobiliare: mi occupo, quindi, di diritti reali, con particolare predilezione per il diritto condominiale e delle locazioni. Assisto i miei clienti nelle compravendite immobiliare, nelle successioni e divisioni e non dimentico mai di ricordare loro l'importanza della definizione stragiudiziale dei conflitti, che può preservare il rapporto fra le parti, sicuramente destinato, invece, ad interrompersi quando ci si rivolge "al giudice". Mi ...
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