La riforma Cartabia e la mediazione. il nuovo articolo 8 del d. lgs. 4 marzo 2010 n. 28

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Avv. Nausicaa Gindro

Come cambia, con la riforma Cartabia, il primo incontro di mediazione dal 30 giugno 2023: da incontro preliminare ed informativo a primo passo verso l’accordo.

A cura del Mediatore Avv. Nausicaa Gindro da Torino.
Letto 3753 dal 31/05/2023

1.Gli obiettivi della riforma Cartabia in materia di mediazione e le modalità di perseguimento.
La riforma Cartabia ha apportato modifiche anche al D. Lgs. 28/2010, con l’obiettivo di ampliare il campo di applicazione della procedura di mediazione, rendendola una concreta alternativa al procedimento giudiziario.
Tale obiettivo è perseguito con più modalità:

  • per un verso, il legislatore adopera un approccio coercitivo, ampliando il numero delle materie per le quali la mediazione è condizione necessaria di procedibilità ed inasprendo le conseguenze della mancata partecipazione, con l’introduzione di sanzioni;
  • per altro verso, con approccio inclusivo e collaborativo, porta alla luce la centralità delle parti nella mediazione e, soprattutto, nella buona mediazione, modificando le modalità di svolgimento della procedura, a partire dal primo incontro.
2.Le modifiche all’art. 8 del D. Lgs. 28/2010.
Sotto tale aspetto, rilevanti sono le novità che la riforma Cartabia ha introdotto apportando sostanziali modifiche all’art. 8 del D. Lgs. 28/2010.
1° Comma – Domanda di mediazione e primi adempimenti dell’organismo
Dal 30 giugno 2023 il termine per il primo incontro non sarà più di 30 giorni ma compreso tra i 20 ed i 40 giorni dal deposito della domandal’ampliamento della tempistica vuole favorire l’adeguata preparazione del primo incontro.
Sono stati inoltre meglio precisati gli oneri di comunicazione a carico dell’organismo successivi alla ricezione della domanda di mediazione, così da fornire immediatamente alle parti tutte le informazioni utili per il più efficace avvio della procedura.
2° Comma – Sostituisce art. 5 c. 6 – Effetti della domanda sulla prescrizione
Il contenuto dell’art. 5, comma 6, soppresso dalla riforma, viene riportato nel nuovo comma 2 dell’art. 8, dando così maggior completezza alla norma. Anche in tale ricollocazione, gli effetti sono invariatila comunicazione della domanda di mediazione alla controparte continua a produrre sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale e impedisce, per una sola volta, la decadenza.
E’, però, stata introdotta la possibilità, per la parte che ne abbia interesse, di comunicare all’altra parte la domanda di mediazione già presentata, al fine di interrompere la prescrizione o impedire la decadenza, fermo restando l’obbligo dell’Organismo di procedere alla convocazione di cui al comma 1.
Questa è una delle nuove previsioni che pongono la parte al centro del procedimento di mediazione: l’istante non deve temere eventuali lentezze procedurali dell’Organismo ma può rendersi parte attiva per la tutela dei propri interessi, in un’ottica di incentivazione all’utilizzo della procedura.
3° Comma – Ripropone art. 8 c. 2 - Svolgimento del procedimento – Invariato
Nella nuova formulazione della norma, il comma 3 sostituisce il precedente comma 2 e prevede che il procedimento si svolga senza formalità presso la sede dell’Organismo o nei luoghi indicati dal regolamento.
La riforma Cartabia ha poi introdotto i successivi commi 4, 5 e 6, oltre all’art. 8 bis che dettagliano la previsione generale del comma 3.
4° e 5° Comma – Partecipazione personale – Delega alla conciliazione – Assistenza legale.
Il comma 4, ribadito il principio generale per cui le parti sono tenute a partecipare personalmente alla procedura di mediazione, introduce la possibilità, per giustificati motivi, di delegare un rappresentante, purché informato sui fatti e munito dei poteri per conciliare la lite.
Ancora una volta, il legislatore ha voluto ampliare gli strumenti partecipativi a disposizione delle parti. Con lo strumento della delega si avvicina alla mediazione chi, altrimenti, sarebbe impossibilitato a partecipare e, quindi, scoraggiato rispetto alla fruibilità del procedimento; inoltre, nel caso di impedimenti temporanei, concomitanti con gli incontri, la delega consente di procedere ugualmente, evitando così il rischio di far fallire la mediazione o di prolungarne eccessivamente la durata.
L’espressa previsione della possibilità di partecipare mediante un delegato ha reso necessario stabilire in modo chiaro che il mediatore deve verificare la sussistenza dei poteri rappresentativi delle persone comparse davanti a lui e darne atto a verbale.
Il comma 5, al fine di riordinare e razionalizzare le disposizioni in tema di procedimento di mediazione, ricolloca nell’art. 8 il principio secondo cui, nei casi di mediazione obbligatoria per legge, ossia nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1 e quando la mediazione sia demandata dal giudice, ciascuna parte deve essere assistita dal proprio avvocato.
6° Comma – Funzione di facilitare del mediatore e dovere di lealtà e cooperazione delle parti e degli avvocati.
Il comma 6 del D. Lgs. 28/2010 è un’unione tra vecchia e nuova formulazione della norma che ben evidenzia la ratiodella riforma.
Esso ripropone infatti il contenuto del passato comma 3, richiamando il dovere preliminare del mediatore di informare le parti sulle modalità di svolgimento della mediazione e la necessità che egli si adoperi affinché le parti raggiungano un accordo.
La nuova norma, a fianco dei doveri del mediatore, introduce altresì i doveri delle parti, sancendo che le stesse, e gli avvocati che le assistono cooperino in buona fede e lealmente affinché si realizzi un effettivo confrontosulle questioni oggetto di mediazione.
Resta l’obbligo, in capo al mediatore, di redigere verbale del primo incontro, facendolo sottoscrivere alle parti.
Il comma 6 pone l’accento sulla centralità della parte e sull’importanza del primo incontro, non più finalizzato a una mera informativa sulla procedura, ma alla concreta collaborazione di tutti i soggetti coinvolti - parti, avvocati e mediatore – per la ricerca di una composizione della lite; in tale ottica, sono altresì potenziati gli oneri di verifica delle condizioni da parte del mediatore e le conseguenze della mancata partecipazione.
7° Comma – Periti – Possibile accordo sulla producibilità della perizia
Nel nuovo comma 7 è stato riproposto il contenuto del precedente comma 4, che prescrive la possibilità, per il mediatore, di avvalersi di esperti, i cui compensi sono stabiliti nel regolamento di procedura dell’organismo.
E’ invece stata introdotta la nuova previsione per cui le parti, al momento della eventuale nomina dell’esperto, possono accordarsi per stabilire che la relazione da questi redatta potrà essere prodotta nell’eventuale processo davanti al giudice. 
L’accordo di produrre la relazione nell’eventuale giudizio deroga ai limiti di utilizzabilità del documento formato nella procedura di mediazione, derivanti dal dovere di riservatezza sancito dall’articolo 9. In caso di produzione, si è previsto che tale documento venga valutato ai sensi dell’articolo 116, primo comma, del codice di procedura civile.
Tale disposizione, in armonia con le generali finalità della delega in materia di mediazione, concorre ad incentivare le parti ad avvalersi di tale procedura, proprio in quanto consente, se non si raggiunge l’accordo di conciliazione, di avvalersi proprio delle attività tecniche espletate durante la procedura stragiudiziale.

3.     Conclusioni
La riforma Cartabia si è posto l’obiettivo di aumentare l’utilizzo della procedura di mediazione. In alcune previsioni tale fine viene perseguito con modalità coercitive e punitive, ma l’art. 8, nella sua nuova formulazione, pone l’accento sulla centralità delle parti, responsabilizzandole: esse non sono più meri spettatori o soggetti passivi di una procedura diretta dal mediatore, bensì le reali fautrici del procedimento e, coadiuvate dal mediatore, possono essere artefici di un accordo.

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Chi è l'autore
Avv. Nausicaa Gindro Mediatore Avv. Nausicaa Gindro
Buongiorno, sono Nausicaa Gindro, dopo 15 anni di avvocatura in Torino ho notato che comporre i conflitti mi piaceva e mi riusciva e così ho allargato i miei orizzonti alla mediazione. Svolgo la professione con passione e amo aiutare le parti ad individuare la soluzione non prevista, a vedere oltre le difficoltà fino a risolverle, a trasformare il conflitto in collaborazione o, quanto meno, in reciproca soddisfazione. Sono una persona determinata e mi piace impegnarmi fino a raggiungere i risult...
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