Mediazione e Pubblica Amministrazione alla luce della riforma della Ministra Cartabia

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Avv. Davide Bozzoli

Una tra le più importanti novità proposte nella legge delega sulla riforma delle Giustizia portata avanti dalla Ministra Cartabia è quella che incentiva la partecipazione dei funzionari pubblici ai tavoli di mediazione.

A cura del Mediatore Avv. Davide Bozzoli da Bologna.
Letto 4875 dal 02/09/2022


Sino ad oggi nulla escludeva che la Pubblica Amministrazione potesse essere convocata davanti ad un organismo di mediazione in qualità di convenuta sulla base delle materie oggetto di mediazione obbligatoria come, ad esempio, in ambito di responsabilità medica (A.U.S.L.); anzi, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 9 del 10 agosto 2012 , ha fornito i principi generali ai quali tutte le amministrazioni dello Stato devono attenersi in relazione all’istituto della mediazione ed in particolar modo in relazione al D.lgs. 28 del 2010, che si applica anche alle Pubbliche Amministrazioni. 
Nel corso degli anni l’atteggiamento degli Enti Pubblici è stato sempre estremamente cauto, estrinsecandosi, molto spesso, in una mancata adesione al procedimento stesso. Il principale deterrente di questa posizione, probabilmente, era da rinvenirsi nella paura del responsabile dell’Ente di cagionare con le proprie decisioni un danno alle finanze dello Stato, meglio conosciuto come c.d. “danno erariale”, o forse in un sistema decisionale come quello pubblico estremamente formale che spesso non consentiva particolare discrezionalità ai dirigenti amministrativi. 

L’ART. 1 COMMA 4 LETTERA G) DELLA LEGGE 206 DEL 2021
L’articolo citato prevede che “per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale non dà luogo a responsabilità contabile, salvo il caso in cui sussista dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.
Tale norma appare in linea con principi di risoluzione stragiudiziale delle controversie già presenti nel diritto amministrativo; si pensi ad esempio al codice degli appalti pubblici ove si rinvengono veri e propri “rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale” tra cui ad esempio l’accordo bonario per i lavori (Art. 205), Accordo bonario per i servizi e le forniture (art. 206)  Transazione (Art. 208), Arbitrato (Art. 209), Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari (Art. 210) (Pareri di precontenzioso dell’ANAC (Art. 211).
 La norma in questione limita la responsabilità del funzionario amministrativo solo al dolo o alla colpa grave; non solo, essa esemplifica quando il comportamento è connotato da dolo o colpa grave:  ossia quando la negligenza non è scusabile e deriva dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti; considerando che il funzionario pubblico opera con conoscenza della materia e nell’interesse pubblico difficilmente potrà incorrere in errori così macroscopici; da una lettura a contrario del testo normativo viene valorizzato il ruolo del funzionario attribuendogli maggiore discrezionalità anche sotto il potere decisionale tanto da poter raggiungere un accordo in mediazione o in sede giudiziale, senza le paure di un tempo.

LE MEDIAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Se consideriamo poi le questioni che coinvolgono l’Amministrazione Pubblica ci accorgiamo che la gran parte di esse riguarda principalmente aspetti tecnici ed un confronto tra esperti delle parti coinvolte può essere molto utile per trovare una soluzione nell’interesse di tutti salvaguardando anche l’interesse collettivo, senza dover per forza ricorrere al Giudice. La mediazione offre la possibilità di confrontarsi proprio prima di giungere in sede giudiziale. 
A tal proposito osservo che nella mia esperienza di mediatore mi è capitato di assistere a situazioni nelle quali il dialogo tra la Pubblica Amministrazione o comunque un Ente Pubblico ed il privato/società, quando instaurato, ha portato ottimi risultati ed ha evitato il contenzioso giudiziale: mi tornano alla mente mediazioni tra Enti pubblici che gestiscono immobili di edilizia popolare dove spesso la gestione dell’ordinaria e della straordinaria amministrazione degli stessi risulta notevolmente difficoltosa oppure Enti Pubblici proprietari di immobili che attraverso la mediazione hanno risolto problemi di amministrazione e gestione degli stessi come ad esempio le spese di manutenzione di parti comuni, o ancora Enti Pubblici che elargiscono prestazioni a favore di privati come, ad esempio, le strutture sanitarie pubbliche. In molti casi, ho assistito ad un confronto serio tra le parti, molto spesso di natura specialistica che ha consentito ad entrambi i soggetti coinvolti di trovare soddisfazione ai rispettivi interessi raggiungendo un accordo. 

I VANTAGGI DELLA MEDIAZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
In tutte le ipotesi in cui la mediazione avviene nella fase pre-conteziosa, la stessa offra particolari vantaggi, specialmente da un punto di vista economico e di pianificazione sociale, nonché di pianificazione economica dell’Ente stesso. Si pensi ai rischi che la Pubblica Amministrazione si assume evitando la mediazione e presentandosi al cospetto del Giudice: il principale rischio è quello di aggravare l’Ente Pubblico di maggiori costi qualora emergesse una responsabilità dell’Ente all’origine come ad esempio nel caso della mancata partecipazione senza giustificato motivo dalla quale il Giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio (art. 8 comma 4 bis D.lgs. 28/2010) o può condannare al versamento di una somma di importo pari a quello del contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 5 D.lgs. 28/2010), oppure può sancirne la responsabilità aggravata di cui all’art. 96 c.p.c. qualora la parte abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave: in tale ultimo caso il Giudice, su istanza dell’altra parte, potrebbe condannare la Pubblica Amministrazione alle spese al risarcimento dei danni oppure, anche d’ufficio, potrebbe pronunciarsi sulle spese ex art 91 c.p.c. con condanna della parte soccombente anche al pagamento di una somma secondo equità; a tal proposito si devono ricordare alcune pronunce giurisprudenziali che anche prima della legge delega di cui trattasi, avevano già sanzionato il comportamento della Pubblica Amministrazione in mediazione come: la sentenza n. 25218 del 2015 del Tribunale di Roma (Giudice Dr. Moriconi), la sentenza n. 2719 del 2013 della Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Regione Siciliana (Giudice Dr. Izzo) e non da ultimo sempre la sentenza del Tribunale di Roma del 2020 (Giudice Dr. Moriconi), con la quale il Comune di Roma è stato condannato alla maxi sanzione di 18.000 euro per non aver partecipato alla mediazione demandata dal giudice, a titolo di responsabilità aggravata di cui all’art. 96 III° comma c.p.c. Questi Giudici evidenziavano come un atteggiamento collaborativo tra Pubblica Amministrazione e privato sia esso persona fisica o società deve rappresentare la normalità e che non abbia senso per il funzionario pubblico avere paura della mediazione per il rischio del danno erariale visto che il suo comportamento deve in ogni caso essere sempre ispirato da sani principi volti alla tutela del bene collettivo.

CONCLUSIONI
Indipendentemente dai rischi di causa cui eventualmente potrebbe andare incontro la Pubblica Amministrazione con il proprio comportamento in mediazione, l’incipit della riforma rappresenta una grande opportunità per la stessa di tutelare il bene pubblico con l’ulteriore strumento della mediazione e per tutti gli operatori del diritto per instaurare un rapporto di dialogo e confronto costruttivo con la Pubblica Amministrazione, pur sempre nel rispetto delle regole e dei rispettivi ruoli. Tale spunto normativo, oltre alla lungimiranza della Ministra Cartabia, conferma l’importanza della mediazione anche quando una parte è la Pubblica Amministrazione, rappresentando la stessa non solo un passaggio forzato prima del giudizio, ma un’occasione che può portare una soluzione in tempi più rapidi ed in modi meno costosi per tutti.

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Chi è l'autore
Avv. Davide Bozzoli Mediatore Avv. Davide Bozzoli
Sono un avvocato e mi occupo di mediazione sin dal 2010. Nel corso della mia esperienza ho avuto modo di affrontare questioni in materia di diritti reali, condominio, locazione, divisione ereditaria, diritto bancario e responsabilità civile. Se mi chiedete perché lo faccio? … difficile dirlo in poche parole ma sicuramente per passione in un istituto che offre a tutti la possibilità di risolvere i problemi prima che questi arrivino al cospetto di un Giudice. Quando si parla di mediazione, mi piac...
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