RAGIONE O TORTO: QUANTO CONTA IN UNA NEGOZIAZIONE?

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“Trovandoci coinvolti in una controversia, siamo naturalmente ed istintivamente portati a pensare di avere ragione e che la nostra controparte si trovi necessariamente nel torto. E’, tuttavia, importante valutare la reale portata di tale convinzione e osservare come essa possa influire sul procedimento di negoziazione”.

A cura del Mediatore Avv. Silvia Issoglio da Torino. Letto 3004 volte dal 02/07/2019


 

La ragione e il torto non si dividon mai con un taglio così netto, che ogni parte abbia soltanto dell’una o dell’altra”.
Questo l’assunto di manzoniana memoria che, pur nella consapevolezza della sua valenza, non è affatto semplice trasporre e mettere in pratica nella vita di ogni giorno.
Si, perché attribuire colpe ed infliggere, di conseguenza, la punizione ritenuta congrua è un processo profondamente radicato nell’animo umano. 
Tutti – chi più, chi meno – nell’ambito di una lite siamo portati a pensare che la “colpa” sia dell’altra parte: ciascuno ha i propri interessi da difendere e dei diritti dei quali ritiene di essere indubitabilmente titolare.
In ogni controversia, ciascuno dei soggetti coinvolti è convinto che ci sarà qualcuno (nella fattispecie, un giudice) che risolverà la contesa a proprio favore, stabilendo definitivamente chi ha ragione e chi ha torto.
Se a ciò si aggiungono il gravame di tutti i sentimenti negativi e il comprensibile desiderio di rivalsa che tendenzialmente accompagnano le situazioni di conflitto, ben si comprende come spesso le parti arrivino al punto di respingere risultati economici più favorevoli per il solo fatto di ritenersi lesi nei propri valori di principio e nella propria identità.
Addirittura gli avvocati – che pure, nel distacco dalle vicende umane che dovrebbe caratterizzare il loro intervento in favore dell’assistito, hanno maggiore consapevolezza del fatto che non esista situazione in cui una parte non abbia una sia pur minima percentuale di ragione – tendono ad avere un approccio estremamente avversariale e individualistico alle controversie.
In questo quadro, il ricorso ad un soggetto terzo- sia esso un giudice o un arbitro – al quale conferire il potere di stabilire, dopo l’esperimento di un lungo e dispendioso procedimento, quale tra le parti abbia ragione, appare spesso l’unica via praticabile.
Tuttavia, questo percorso fornisce una soluzione della controversia che si basa unicamente sulle ragioni fattuali e giuridiche dedotte in giudizio, senza tenere in alcuna considerazione gli interessi reali e le aspettative delle parti.
Il giudizio per così dire “tradizionale”, pertanto, culmina in una decisione che prevede un vincitore e un vinto e che necessariamente sacrifica gli interessi di uno dei due contendenti; una decisione, tra l’altro, che anche ove, in ultimo, non condivisa e non rispondente alle originarie aspettative delle parti, sarà cogente.
Proprio per questo – e le statistiche lo dimostrano – la composizione delle dispute che vede riconciliare gli interessi delle parti costituisce una soluzione meno costosa e più soddisfacente rispetto a quella che prevede la determinazione coattiva di chi sia nel giusto e chi no. 
Come è possibile, allora, indirizzare le parti al di là della ricerca della ragione e del torto, sino ad ottenere l’auspicabile risultato di un accordo in grado di soddisfare entrambe?
Il nostro ordinamento ha dato una risposta concreta al quesito con l’introduzione dell’istituto della mediazione che, ove utilizzato correttamente e sapientemente, facendo ricorso a mediatori professionistiche abbiano acquisito una competenza specifica, racchiude in sé potenzialità straordinarie.
La questione, dunque, è come possa il mediatore “facilitare” il raggiungimento dell’auspicato accordo, tenendo nella debita considerazione le esigenze e gli interessi reali dei contendenti.
Nello svolgimento della sua fondamentale funzione di facilitatore, il mediatore ha l’enorme vantaggio di non dovere attribuire torti o ragioni, potendosi concentrare sulla ricerca di nuove opzioni e soluzioni,traendo suggerimenti dal contatto empatico che sarà riuscito ad instaurare con ciascuna delle parti. 
Per fare questo in modo efficace, il buon conciliatore deve saper leggere le emozioni altrui, ascoltare il linguaggio, anche e soprattutto non verbale, deve saper porre le domande giuste al momento giusto e deve utilizzare se stesso come rifrangente degli stati emotivi delle parti.
In questo quadro, è proprio la consapevolezza del potersi e doversi astrarre dalla logica pura del “win-lose” tipica delle dinamiche processuali ad indicare al mediatore il percorso da seguire.
Per svolgere in modo efficace la sua funzione, il mediatore dovrà, astraendosi dalle questioni puramente giuridiche, saperspogliare le parti delle loro posizioni e dei loro preconcetti, siano essi forti o deboli; dovrà ascoltare ecomprendere il loro conflitto e farlo proprioaiutando i protagonisti a mettersi in discussione e a predisporsi al cambiamento, in modo che riescano a comprendere e a riconoscere, da un lato, le loro reali necessità e, dall’altro, i processi emotivi che hanno dato origine al conflitto e lo alimentano, per poi poterli gradatamente smantellare.
Ritenere di avere ragione, in conclusione, non è mai un valido motivo per non partecipare al procedimento di mediazione.
Il rischio, sotto un profilo squisitamente concreto, è quello di perdere la preziosa opportunità di uscire dalla contesa con un accordo che, oltre a fornire una soluzione pratica e soddisfacente (e, soprattutto, condivisa) alle questioni più tecniche – che spesso costituiscono soltanto la punta dell’iceberg rispetto alle complesse dinamiche che animano i conflitti – riesca a porre le basi, se non per il proseguimento di un rapporto pacifico tra le parti, quantomeno per la definitiva cessazione delle asperità.
In secondo luogo – e non è un aspetto irrilevante – la parte che, basandosi esclusivamente sulla propria ottusa convinzione di trovarsi dalla parte della ragione, rifiuti di mettersi in gioco alla ricerca di una soluzione alternativa della controversia, incorrerà nelle conseguenze previste dall’art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. 28/2010, ove si prevede che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione(ovviamente nei soli casi in cui il medesimo rivesta carattere di condizione di procedibilità) il Giudice puòdesumere argomenti di prova, nonchécondannare la parte al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Il fatto che le citate conseguenze di natura sanzionatoria, non scattino soltanto nel caso di assenza ingiustificata della parte al primo incontro di mediazione, bensì operino anche nel distinto e ulteriore caso in cui la parte presente al primo incontro, esprimendosi negativamente sulla possibilità di iniziare la procedura, non espliciti le ragioni di tale diniego, ovvero adduca motivazioni ingiustificate, rende ancor più evidente ilprincipio dell’irrilevanza del torto o della ragione.
Tale orientamento è, peraltro, stato chiaramente recepito e rimarcato anche dalla Giurisprudenza, che afferma: 
[…] E’ viziato da manifesta miopia logico-giuridica il tentativo di giustificare il rifiuto alla partecipazione alla mediazione, affermando e ribadendo, come fa l’ente territoriale, la propria ragione e l’altrui torto, e ciò in quanto addurre la pretesa ragione contro l’altrui torto per non aderire alla mediazione è una vera e propria aporia: se questa fosse infatti una valida ragione per non partecipare al procedimento di mediazione, la mediazione non potrebbe esistere tout court, posto che alla base della sua ragione d’essere vi è, immancabilmente, una divergenza di vedute fra le parti in conflitto, e precisamente su dove sia allogata la ragione e dove il torto;[…] (Tribunale di Roma, Sezione XIII, con sentenza del 17/12/2015)”.

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Chi è l'autore
Avv. Silvia Issoglio Mediatore Avv. Silvia Issoglio
Laureata presso l'Università degli Studi di Torino, iscritta all'Albo degli Avvocati di Torino dal 2007, esercito la professione di avvocato nel campo del diritto civile e di famiglia.
Proprio l'attività di patrocinatore delle parti mi ha consentito di comprendere l'importanza di una efficace gestione del conflitto, che consente di giungere, nella maggior parte dei casi, ad un risultato utile per tutti i contendenti, consentendo loro di risparmiare risorse sia economiche che umane.
Proprio da ...
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