Verbale negativo di primo incontro: la verbalizzazione da parte del mediatore.

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Avv. Carola  Maini

Cosa accade se le parti, presenti al primo incontro informativo non intendono proseguire nella mediazione? Il mediatore deve limitarsi a verbalizzare l’indisponibilità di una o di entrambe le parti a proseguire nella mediazione, oppure è tenuto anche a verbalizzare le specifiche ragioni del rifiuto? Come si coniuga il principio di verbalizzazione con il principio di riservatezza?

A cura del Mediatore Avv. Carola Maini da Milano.
Letto 7263 dal 13/12/2022

IL DATO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Per rispondere a queste domande, partiamo dal dettato normativo quindi dall’analisi delle disposizioni di riferimento di cui al D. Lgs. 28/2010.
All’art. 8 c.1 si legge che “(…) Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento (…)”
Ed inoltre, il comma 4 bis del medesimo articolo precisa che: “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Nondimeno, queste disposizioni, dovranno essere coordinate con il principio di riservatezza, principio cardine del procedimento di mediazione, sancito dal successivo art. 9 secondo cui: “Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti”.
In concreto ed ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge, durante il primo incontro, il mediatore procede ad illustrare le caratteristiche della mediazione, focalizzando l’attenzione delle parti sulla regola della riservatezza, sull’economicità dell’istituto, sulle relative agevolazioni fiscali, sulla durata e celerità della mediazione, nonché sugli effetti dell’accordo raggiunto.
Il Mediatore, inoltre, invita le parti ad assumere una condotta responsabile e leale, di effettiva collaborazione, avvertendole che è necessario esperire realmente la mediazione.
In altre parole, alle parti viene richiesto di non strumentalizzare il primo incontro informativo, magari al solo fine di evitare decadenze o improcedibilità, ma di partecipare realmente e fattivamente, in prima persona ed unitamente ai propri difensori.
In Mediatore, quindi, avvertirà le parti che l’indisponibilità preconcetta potrà essere valutata negativamente dal Giudice, nel successivo giudizio, con conseguente dichiarazione di improcedibilità della domanda e/o condanna al pagamento delle spese processuali.
 
LE PRONUNCE DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO
Sarebbe, infatti, buona norma focalizzare l’attenzione delle parti proprio su questo aspetto, anche facendo riferimento alle, ormai sempre più numerose, pronunce Giurisprudenziali in merito (tra cui Tribunale di Firenze, ordinanza 22.12.2021, Dott Guglielmi; Tribunale di Pistoia, ordinanza 23.09.2021 Dott Iannone; Tribunale di Bologna sentenza 28.07.2021 n. 1833; Tribunale di Roma, 11.01.2021, Dott Moriconi).
A questo punto, il Mediatore chiederà alle parti di esprimersi sulla possibilità, o meno, di iniziare la procedura di mediazione.
Ebbene, qualora nonostante l’informativa di cui sopra, una o entrambe le parti non intendano proseguire la mediazione, il Mediatore procederà alla redazione del verbale negativo di primo incontro.
Ma fino a che punto può spingersi il mediatore nella verbalizzazione del rifiuto a proseguire nella mediazione? 
E come deve comportarsi se è la stessa parte a chiederne la verbalizzazione, benché le ragioni addotte si palesino quali mere petizioni di principio?
In questo caso, la verbalizzazione da parte del mediatore è lecita o contraria al principio di riservatezza?
In primo luogo, è bene precisare che la Giurisprudenza ha più volte chiarito che il principio relativo alla riservatezza delle dichiarazioni delle parti si limita a coprire il solo contenuto sostanziale dell’incontro di mediazione, quindi, il merito della lite.
In secondo luogo, occorre tenere in considerazione che, come previsto dall’art. 9 sopra citato, il principio di riservatezza può essere derogato per volontà della parte dichiarante che, quindi, può richiedere, e/o comunque acconsentire, ad una data verbalizzazione.
Alla luce di tali linee giuda, il verbale non dovrebbe limitarsi a dare atto dell’indisponibilità delle parti nel proseguire la mediazione.
Il Mediatore potrebbe, quindi, lecitamente, verbalizzare le ragioni del rifiuto a proseguire nella mediazione esposte dalla parte dichiarante, anche quanto tali dichiarazioni depongano in senso sfavorevole alla parte stessa, denotando la sua indisponibilità preconcetta al proseguimento della mediazione.
In questi casi, la Giurisprudenza si è spinta fino a riconoscere un potere-dovere di compiuta verbalizzazione in capo al mediatore, anche al fine di consentire al Giudice di conoscere e valutare la condotta delle parti, non solo in funzione di una pronuncia di improcedibilità, ma anche ai sensi della sanzione di cui all’art.8 c. 4 bis 4, già citato.
 Come affermato espressamente dal Tribunale di Roma, Sez. XIII, Dott. Moriconi, 14 dicembre 2015: “il mediatore deve, e chiunque ne abbia interesse può, trascrivere ogni elemento fattuale utile a consentire al giudice di valutare la ritualità della partecipazione o la mancata partecipazione delle parti al procedimento di mediazione
Nuovamente, il Tribunale di Roma, Sez. XIII, Dott. Moriconi, 25.1.2016, ha dettagliatamente sostenuto che “Il mediatore deve trascrivere ogni circostanza - quand’anche consistente in dichiarazioni delle parti - utile a consentire (al giudice) le valutazioni di competenza, altrimenti impossibili, attinenti alla partecipazione (o meno) delle parti al procedimento di mediazione ed allo svolgimento dello stesso, come pure le circostanze che attengono al primo incontro informativo. In relazione al quale la parte che rifiuta di proseguire può esporne la ragione chiedendo che venga trascritta, con il correlativo obbligo del mediatore di verbalizzarla.
Il mediatore non è né un collaboratore del giudice né un suo ausiliario, ma lo schema della legge prevede, in sommo grado nella mediazione demandata, una serie di link che non possono essere ignorati fra il procedimento di mediazione e la causa. (…).
Una corretta verbalizzazione da parte del mediatore delle circostanze che attengono a segmenti del procedimento di mediazione che, in vario modo, rilevano e si riverberano nella causa, si appalesa quindi più che utile, doverosa e necessaria”.
Altre pronunce, in conformità e continuità con l’orientamento di cui sopra, riconoscono la vigenza anche di un principio di leale collaborazione tra Mediatore e Giudice, soprattutto nella mediazione obbligatoria ed in quella delegata, che impone al primo di effettuare una compiuta verbalizzazione al fine di consentire al secondo di dare corretta applicazione del dettato normativo.
In particolare, il Tribunale di Pavia, Dott. Marzocchi, 26.9.2016, ha rivelato come non esista uno schema predeterminato di primo incontro, potendosi lo stesso concludersi rapidamente o, al contrario, sfociare in una vera e propria mediazione.
Secondo il Giudice, infatti “Sarà pertanto necessario che il mediatore con la sua verbalizzazione consenta di comprendere quale mediazione ha svolto nel primo incontro (…).
Nella prassi non sempre il primo incontro ha un contenuto limitato all’informativa alle parti, ma accade che lo svolgimento del primo incontro abbia uno sviluppo del tutto simile ad una mediazione vera e propria, con esposizione di posizioni negoziali, incontri separati e ricerca di una composizione amichevole del conflitto. 
Considerato che in caso di incontro meramente informativo non potrà dirsi svolta la mediazione attiva così come disposta nella presente ordinanza e, conseguentemente, non potrà nemmeno essere realizzata la condizione di procedibilità. Diventa in tal caso necessario che il mediatore non si limiti a verbalizzare quali soggetti sono presenti e con quali poteri - il che è doveroso sempre - ma verbalizzi anche quale parte dichiari di non voler o poter proseguire la mediazione e quali siano gli ostacoli oggettivi che impediscono la prosecuzione della mediazione.
(…) Solo in questo modo il magistrato sarà messo in condizione di valutare se la condizione di procedibilità si è avverata e adottare le conseguenti determinazioni processuali”.
 
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
Alla luce delle pronunce citate e del vigente quadro normativo, è possibile concludere che un buon mediatore potrà ed anzi dovrà, sempre, procedere alla verbalizzazione del rifiuto e delle ragioni allo stesso sottese, qualora la parte dichiarante ne faccia richiesta o presti, comunque, il proprio consenso.
Sarà, poi, il Giudice a trarre le proprie valutazioni ed adottare le conseguenti determinazioni di legge.
Per dare maggiore forza alla verbalizzazione, il Mediatore potrà anche espressamente verbalizzare che le dichiarazioni sono state rese nella consapevolezza delle parti e nel rispetto del principio di riservatezza.
 
 

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Chi è l'autore
Avv. Carola  Maini Mediatore Avv. Carola Maini
Sono Avvocato dal 2012, specializzata in diritto del lavoro e diritto civile.
Sono sempre stata convinta che il ruolo dell’Avvocato fosse, anche e soprattutto, quello di prevenire e risolvere il conflitto, anche e soprattutto, utilizzando strumenti alternativi alla via giudiziale.
Ho, infatti, avuto modo di sperimentare la mediazione in qualità di parte del conflitto e appurato come fosse appagante trovare una soluzione in mediazione.
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