Risoluzione del Parlamento Europeo del 13 settembre 2011 sull'attuazione della direttiva sulla mediazione negli Stati membri: impatto e sua adozione da parte dei tribunali.

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Risoluzione del Parlamento Europeo 2011/2026(INI) sulla mediazione civile

In attuazione della direttiva comunitaria 21 maggio 2008, n. 52, il legislatore italiano ha emanato il d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in tema di mediazione civile e commerciale prevedendo il tentativo di mediazione come causa di procedibilità in dodici materie.

Il Parlamento Europeo pronunciandosi con la risoluzione del 13 settembre 2011, ha valutato i differenti aspetti del recente strumento della mediazione nonché il suo approccio nei diversi sistemi giudiziari dei Paesi membri che l’hanno introdotta.

Il Parlamento, premettendo che riconosce come l'articolo 5, paragrafo, 2, della su citata direttiva consente agli Stati membri di rendere obbligatorio il ricorso alla mediazione o di sottoporlo a incentivi o a sanzioni, sia prima che dopo l'inizio della procedura giudiziaria, a condizione che ciò non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario,

costata che alcuni Stati europei hanno intrapreso varie iniziative per fornire incentivi finanziari alle parti che deferiscono cause alla mediazione.

Infatti, i riferimenti cadono sul caso della Bulgaria, dove le parti ricevono un rimborso del 50% dell'imposta statale già versata per il deposito della causa in tribunale, se essa viene risolta con successo grazie alla mediazione, sulla legislazione della Romania che prevede il rimborso totale della tassa giudiziaria, se le parti risolvono un contenzioso attraverso la mediazione; e rileva che la legislazione ungherese prevede disposizioni analoghe, mentre in Italia tutti gli atti e gli accordi di mediazione sono esenti da imposte di bollo e tasse.

 

Osserva, inoltre, che oltre agli incentivi finanziari taluni Stati membri il cui sistema giudiziario è oberato dalla mole dei ricorsi giudiziari, hanno fatto ricorso a norme che rendono obbligatorio avvalersi della mediazione e che in tali casi le cause non possono essere depositate in tribunale fino a quando le parti non avranno prima tentato di risolvere le questioni tramite la mediazione.

Una citazione particolare è lasciata all’Italia, dove è sottolineato come l’esempio più lampante sia il decreto legislativo n. 28/2010, che punta a riformare il sistema giuridico e ad alleggerire il carico di lavoro dei tribunali italiani notoriamente congestionati, riducendo i casi e il tempo medio di nove anni per risolvere un contenzioso in una causa civile e ricordando che, come previsto, ciò non è stato accolto con favore dagli operatori della giustizia che hanno impugnato il decreto dinanzi ai tribunali e sono addirittura scesi in sciopero;

Osserva altresì, che nel sistema giuridico italiano la mediazione obbligatoria sembra raggiungere l'obiettivo di diminuire la congestione nei tribunali; ciò nonostante, la mediazione dovrebbe essere promossa come una forma di giustizia alternativa praticabile, a basso costo e più rapida, piuttosto che come un elemento obbligatorio della procedura giudiziaria;

 

Infine rileva che nonostante le polemiche, gli Stati membri la cui legislazione nazionale va oltre i requisiti di base della direttiva sulla mediazione, sembrano aver raggiunto risultati importanti nella promozione del trattamento non giudiziario delle controversie in materia civile e commerciale e che i risultati raggiunti, in particolare in Italia, Bulgaria e Romania, dimostrano che la mediazione può contribuire a una soluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie attraverso procedure adeguate alle esigenze delle parti.

Tali soluzioni non potrebbero essere fornite da un giudice o una giuria, per questo è più probabile che la mediazione porti a un risultato che sia reciprocamente accettabile o che soddisfi gli interessi di entrambe le parti.

Un cenno a parte è espresso con riferimento alla professionalità dei mediatori perché è auspicata l’adozione di norme comuni per l’accesso alla professione di mediatore al fine di favorire un livello di professionalità elevata attraverso un sistema di accreditamento dei mediatori che possa essere condiviso in tutti gli Stati membri dell’Unione.

 

E’possibile leggere il testo integrale della risoluzione al seguente link.

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0361&format=XML&language=IT

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