Decreto 1° agosto 2023 - Gratuito patrocinio

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 1 agosto 2023 Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell'onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (23A04556) (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2023)

Letto 720 dal 09/11/2023
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 1 agosto 2023

Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell'onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. (23A04556) 
(GU Serie Generale n.183 del 07-08-2023)
 
Capo I
Disposizioni generali

 
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.  149,  “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al  Governo  per l'efficienza del processo civile e per la revisione della  disciplina degli strumenti  di  risoluzione  alternativa  delle  controversie  e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti  in  materia  di diritti  delle  persone  e  delle  famiglie  nonché  in  materia  di esecuzione forzata”, il cui art. 7 ha apportato modifiche al  decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,  recante  “Attuazione  dell'art.  60 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  in  materia  di  mediazione finalizzata  alla   conciliazione   delle   controversie   civili   e commerciali”, il cui art. 9 ha apportato modifiche  al  decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla  legge 10   novembre   2014,   n.   162,   recante  “Misure   urgenti    di degiurisdizionalizzazione ed  altri  interventi  per  la  definizione dell'arretrato in materia di processo civile”;
 
Visti gli articoli da 15-bis a 15-undecies del decreto  legislativo 4 marzo 2010, n. 28 che regolano  l'accesso  al  patrocinio  a  spese dello Stato delle parti non abbienti che partecipano a una  procedura
di mediazione;
 
Visto in particolare,  l'art.  15-octies,  comma  1,  del  predetto decreto legislativo n. 28 del 2010 a norma del quale “Con decreto del Ministro della  giustizia,  adottato  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data  di  entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre  2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato  a  titolo  di  onorario  e spese. Con  il  medesimo  decreto  sono  stabilite  le  modalità  di
liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai  sensi  del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della  relativa
richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità”;
 
Visti gli articoli da 11-bis a  11-undecies  del  decreto-legge  12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che regolano l'accesso al patrocinio  a  spese dello Stato delle parti non abbienti che partecipano a una  procedura di negoziazione assistita;
 
Visto in particolare,  l'art.  11-octies,  comma  1,  del  predetto decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con  modificazioni,  dalla legge n. 162 del 2014, a norma del quale “Con  decreto  del  Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  delle disposizioni attuative della legge 26 novembre  2021,  n.  206,  sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte  ammessa  al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese.  Con  il medesimo decreto sono individuate le modalità di liquidazione  e  di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta  o  di compensazione,  delle  somme  determinate  ai  sensi   del   presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità”;
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000, n.  445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
 
Visto il decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, “Regolamento  recante  la  determinazione  dei   parametri   per   la liquidazione dei  compensi  per  la  professione  forense,  ai  sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”;
 
Visto il decreto legislativo  6  settembre  1989,  n.  322  recante “Norme sul Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi  dell'art.  24  della legge 23 agosto 1988, n. 400”;
 
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016, relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al trattamento dei dati personali, nonché alla libera  circolazione  di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
 
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché  alla libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che  si  è espresso con parere n. 257, in data 5 luglio 2023; 
Decreta:
 
Art. 1 Oggetto
1. Il presente decreto determina gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, e disciplina le  modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta o di pagamento del relativo importo.

Art. 2 Definizioni 

1. Ai fini del presente decreto si intende per: 

a) “richiedente”: l'avvocato che ha assistito una  parte  ammessa al patrocinio a spese dello Stato in una procedura di mediazione o di negoziazione assistita e che e' legittimato a presentare l'istanza di determinazione del compenso, di riconoscimento del credito di imposta o di pagamento ai sensi del presente decreto; 

b) “ODM”: organismo di  mediazione.  L'ente  pubblico  o  privato presso  il  quale  si  svolge  il  procedimento  di   mediazione   in conformità al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; 

c) “numero d'ordine del ODM”: il  numero  attribuito  al  ODM  al momento dell'iscrizione al registro  in  conformità  al  regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto  legislativo,  n.  28

del 2010; 

d) “registri degli affari di mediazione”: i registri previsti dal regolamento  adottato  in  attuazione  dell'art.   16   del   decreto legislativo n. 28 del 2010; 

e) “numero identificativo del  procedimento  di  mediazione”:  il numero attribuito a ciascun procedimento inserito nei registri  degli affari di mediazione; 

f)  “accordo  di  conciliazione”:  il  documento  attestante   la composizione di una controversia a seguito  dello  svolgimento  della mediazione; 

g)  “negoziazione  assistita”:  la  procedura   di   negoziazione assistita da avvocati svolta in  conformità  alle  disposizioni  del Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito,  con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162; 

h)  “convenzione  di  negoziazione”:  la   convenzione   prevista dall'art. 2, del decreto-legge  n.  132  del  2014,  convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014; 

i)  “accordo  di  negoziazione”:   l'accordo   che   compone   la controversia all'esito di una procedura di negoziazione assistita  da avvocati; 

l) “COA”: il Consiglio  dell'ordine  degli  avvocati  davanti  al quale si svolge la procedura prevista dagli articoli e  da  15-bis  a 15-undecies del decreto legislativo n. 28 del 2010 e  dagli  articoli da  11-bis  a  11-undecies  del  decreto-legge  n.  132   del   2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014; 

m) “piattaforma”: la piattaforma digitale per la  gestione  delle richieste relative al patrocinio a spese dello Stato nella mediazione e  nella  negoziazione  assistita  predisposta  dal  Ministero  della giustizia - Dipartimento transizione digitale; 

n)  “CIEId”:  l'identità  digitale  rilasciata  al  cittadino  e associata alla Carta d'identità elettronica; 

o) “CNS”: carta nazionale dei servizi. Il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via a telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni; 

p) “SPID”: il sistema pubblico dell'identità  digitale,  di  cui all'art. 64 del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  83  “Codice dell'amministrazione digitale”; 

q)  “PEC”:  posta  elettronica   certificata.   Il   sistema   di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna  di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai

terzi; 

r) “Codice iPA”: l'indice dei  riferimenti  univoci  dell'ufficio pubblico competente per l'emissione della fattura  elettronica  e  il suo indirizzamento; 

s) “Ministero”: il Ministero della giustizia -  Dipartimento  per gli affari di giustizia; 

t)  “DGSTAT”:  Direzione  generale  di   statistica   e   analisi organizzativa del Ministero; 

u) “Equitalia”: Equitalia Giustizia S.p.a., società in house del Ministero della giustizia; 

v) “SID”:  Sistema  interscambio  flussi  dati.  L'infrastruttura trasmissiva  dell'Agenzia  delle  entrate,  dedicata   allo   scambio automatizzato di flussi dati con amministrazioni,  società,  enti  e

ditte individuali. 

 

Art. 3 Disposizioni generali sulle modalità di presentazione della  domanda  di attribuzione del credito di imposta e comunicazioni 

1. Le istanze disciplinate dal presente decreto  sono  proposte,  a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it, mediante le credenziali SPID o CIEId almeno di  livello due e CNS. 

2.  Ciascun  richiedente,  al  momento  della  presentazione  della domanda, è adeguatamente informato, ai sensi degli articoli 13 e  14 del regolamento  (UE)  n.  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio del  27  aprile  2016,  sul  trattamento  dei  propri  dati personali per la valutazione  della  domanda  di  determinazione  del compenso, del riconoscimento del credito di imposta o della richiesta di pagamento. 

3. Salvo che sia  diversamente  disposto,  tutte  le  comunicazioni previste dal presente decreto sono effettuate mediante la piattaforma di cui al comma 1, all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata indicato dal richiedente. 

4. Ai fini dell'applicazione del presente decreto,  il  COA  accede alla piattaforma previa registrazione, ai sensi  degli  articoli  16, comma 12, e  16-ter  del  decreto-legge  18  gennaio  2012,  n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 

5. Il possesso dei requisiti  richiesti  dal  presente  decreto  è attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. 

Sezione I
Determinazione del compenso spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza prestata nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita che si sono concluse con un accordo, procedura di riconoscimento e presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta
 

Art. 4 Determinazione del compenso 

1. Ai fini del presente decreto all'avvocato che assiste  la  parte ammessa al  patrocinio  a  spese  dello  Stato  nei  procedimenti  di mediazione e  negoziazione  assistita  spetta  il  compenso  previsto dall'art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, ridotto della metà. 
 

Art. 5 Istanza di conferma dell'ammissione anticipata al patrocinio a  spese dello Stato 

1. L'istanza di conferma prevista dall'art. 15-septies, commi  3  e 4, del decreto legislativo n. 28 del  2010  e  dall'art.  11-septies, commi 2 e 3, del decreto-legge  n.  132  del  2014,  convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, contiene: 

a)  gli  estremi  identificativi  del  COA  che  ha  adottato  il provvedimento di ammissione anticipata al patrocinio  a  spese  dello Stato; 

b) le generalità della parte assistita dal richiedente,  ammessa al patrocinio a spese dello Stato, complete di codice fiscale; 

c)  il  valore  e  la  data  di  sottoscrizione  dell'accordo  di conciliazione o di negoziazione sulla base del quale  il  richiedente ha calcolato il proprio compenso; 

d) l'indicazione della  materia,  a  fini  statistici,  ai  sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149,  quando l'accordo definisce una controversia nei  casi  di  cui  all'art.  5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010; 

e)  il  numero  del  procedimento  di  mediazione   e   la   data dell'accordo di conciliazione quali  risultanti  dai  registri  degli affari di mediazione; 

f) fuori dal caso di cui  alla  lettera  e),  gli  estremi  della ricevuta  attestante  la  trasmissione,  mediante   piattaforma   del Consiglio  nazionale  forense,  dell'accordo  di   negoziazione,   in conformità all'art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 132 del  2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014; 

g) la dichiarazione di volontà  del  richiedente  di  avvalersi, alternativamente, del credito di imposta o del pagamento. 

2. L'istanza di cui al comma 1 è inoltre corredata: 

a) dalla parcella proforma emessa per le  prestazioni  svolte  in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato; 

b) dalla dichiarazione  della  parte  ammessa  al  patrocinio  in ordine alla permanenza, al  momento  dell'accordo,  delle  condizioni reddituali previste dall'art. 15-ter del decreto  legislativo  n.  28 del 2010 e dall'art.  11-ter  del  decreto-legge  n.  132  del  2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014. 


Art. 6 Verifiche e comunicazioni del consiglio dell'ordine 

1. Il COA, ricevuta l'istanza di cui all'art. 5, se accerta che non ricorrono i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese  dello Stato comunica al richiedente il diniego di adozione  della  delibera di congruità, annotando sulla  piattaforma  l'esito  negativo  della domanda. 

2. Se non procede ai sensi del  comma  1,  il  COA,  verificata  la corrispondenza tra il valore dichiarato nell'accordo e il valore  del compenso  indicato  nell'istanza  di  conferma,  dimidiato  ai  sensi dell'art. 4 del presente decreto, appone il visto previsto  dall'art. 15-septies, comma 3,  del  decreto  legislativo  n.  28  del  2010  e dall'art. 11-septies, comma 2, del decreto-legge  n.  132  del  2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, adottando la delibera  di  congruità  e  annotandola  sulla  piattaforma.  Con l'annotazione la delibera si intende comunicata al Ministero. 


Art. 7 Verifiche e provvedimenti del Ministero 

1. Ricevuta la  comunicazione  di  cui  all'art.  6,  comma  2,  il Ministero, se ritiene insussistenti i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ne da' immediata comunicazione al COA

per gli adempimenti di competenza. 

2. Se non provvede ai sensi del comma 1, il  Ministero,  effettuate le  verifiche  ritenute  necessarie,  con  provvedimento   del   capo Dipartimento per gli affari di giustizia, convalida  la  delibera  di congruità e riconosce l'importo spettante all'avvocato, fruibile con le modalità di cui all'art. 8 o, alternativamente, di  cui  all'art. 13, dandone comunicazione all'avvocato e al COA. 

3. Quando, effettuate le verifiche di cui al comma 2, il  Ministero ritiene di non convalidare la delibera, ne da' comunicazione al COA e all'avvocato che, entro sessanta giorni da tale  comunicazione,  può presentare nuova istanza ai sensi dell'art. 15-septies, comma 3,  del decreto legislativo n. 28 del 2010 o dall'art. 11-septies,  comma  3, del decreto-legge n. 132 del  2014,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014. 

4. Le verifiche previste dal presente decreto sono  effettuate  dal Ministero mediante proprio personale o anche avvalendosi, in forza di apposita convenzione, del personale di Equitalia giustizia S.p.a.. 
 

Sezione II
Utilizzo del credito di imposta, comunicazioni, trasmissione di dati

 

Art. 8 Termini per la presentazione  della  domanda  di  riconoscimento  del credito di imposta

1. Quando l'avvocato ha esercitato l'opzione ai sensi dell'art.  5, comma 1, lettera g), dopo l'adozione del provvedimento  di  convalida previsto dall'art. 7, comma 2,  emette  fattura  elettronica  e  può presentare istanza di riconoscimento del credito di imposta,  a  pena di inammissibilità, tra il 1° gennaio e il 31 marzo, oppure  tra  il 1° settembre e il 15 ottobre di ciascun anno. 


Art. 9 Procedure di utilizzo del credito di imposta 

1. Il credito  di  imposta,  riconosciuto  ai  sensi  del  presente decreto, e' utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data  di ricevimento della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1,  tramite modello  F24,  presentato,  a  pena  di  rifiuto  dell'operazione  di versamento, esclusivamente  tramite  i  servizi  telematici  messi  a disposizione dalla Agenzia delle entrate. L'ammontare del credito  di imposta utilizzato  in  compensazione  non  puo'  eccedere  l'importo comunicato  dal  Ministero,  a  pena  di  scarto  dell'operazione  di versamento. 


Art. 10 Comunicazioni e procedure di recupero 

1. Il Ministero, entro il 30 aprile per le istanze presentate entro il 31 marzo, o entro il 30 ottobre per le istanze presentate entro il 15 ottobre, comunica al beneficiario l'importo del credito d'imposta spettante in relazione a  ciascuna  delle  richieste,  osservando  le priorità delle comunicazioni previste dall'art. 11, comma 1. 

2. Quando, a seguito dei controlli  effettuati  dal  Ministero,  è accertata l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta oggetto del presente decreto, in  conseguenza  del  mancato  rispetto delle condizioni richieste o  della  non  eleggibilità  delle  spese sulla  base  delle  quali  e'  stato  determinato  il  beneficio,  il Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25  marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 

3. In caso di indebita fruizione, totale o  parziale,  dei  crediti d'imposta,  accertata   nell'ambito   dell'ordinaria   attività   di controllo, l'Agenzia delle entrate ne da' comunicazione al  Ministero che  provvede  al  recupero  del  relativo  importo,  maggiorato   di interessi e sanzioni ai sensi del comma 2. 


Art. 11 Trasmissione dati 

1. Ai fini di cui all'art. 9, il Ministero,  almeno  cinque  giorni prima di comunicare al  beneficiario  l'accoglimento  della  domanda, trasmette all'Agenzia delle entrate,  tramite  SID  o  altro  sistema avente  il  medesimo  livello  di  misure  di  sicurezza  tecniche  e organizzative  adeguato  al  rischio  presentato   dal   trattamento, l'elenco dei soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione e  l'importo del  credito  d'imposta  concesso.  Con  le  stesse  modalità  sono comunicate le eventuali variazioni o  revoche,  anche  parziali,  dei

crediti d'imposta concessi. 

2. L'Agenzia delle  entrate  trasmette  al  Ministero,  tramite  il sistema di cui al comma 1, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito di imposta in compensazione con i relativi importi. 
 

Art. 12 Cause di revoca 

1.  Il  credito  di   imposta   e'   revocato   se   e'   accertata l'insussistenza dei  requisiti  soggettivi  o  oggettivi  di  cui  al presente decreto o se la domanda di attribuzione del credito contiene dati o dichiarazioni non veritiere. Sono  fatte  salve  le  eventuali conseguenze previste dalla legge civile, penale ed amministrativa. In caso di revoca del credito di imposta si  provvede  al  recupero  del beneficio indebitamente fruito ai sensi dell'art. 10.  

 

Sezione III

Procedura di pagamento
 

Art. 13 Richiesta di pagamento dell'importo riconosciuto all'avvocato 

1. Quando l'avvocato ha esercitato l'opzione prevista dall'art.  5, comma 1, lettera g), per il pagamento  dell'importo  riconosciuto  ai sensi dell'art. 7, comma 2, emette fattura elettronica  intestata  al Ministero, completa di apposito codice IPA. 

2. Il Ministero, ricevuta la fattura di cui al comma 1,  emette  il mandato di pagamento nell'ambito delle risorse iscritte nell'apposito capitolo di bilancio del Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia. 

 
Capo II
Monitoraggio statistico e trattamento dati

 

Art. 14 Monitoraggio dei casi di  tentativo  obbligatorio  di  mediazione  ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4  marzo  2010, n. 28 

1. Il Ministero provvede al monitoraggio previsto dall'art. 42  del decreto legislativo n. 149 del 2022, con cadenza annuale,  a  partire dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  e  fino  alla decorrenza  del  termine  previsto  dalla  predetta  norma  dei  dati relativi ai casi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto  legislativo n. 28 del 2010, distinti per  materia.  Decorso  il  termine  di  cui all'art. 42 del predetto decreto legislativo  n.  149  del  2022,  il Ministero prosegue l'attività di monitoraggio prevista dal  presente articolo solo in caso di permanenza  della  procedura  di  mediazione come condizione di procedibilità nei casi  previsti  dall'  art.  5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010. 

2. Per le finalità previste dal comma 1,  DGSTAT  elabora  a  fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti  dalla  piattaforma  di cui all'art. 3, comma 1, in conformità  all'art.  15,  entro  il  31 gennaio di ogni anno. 

3. Dopo  l'elaborazione  statistica,  il  Ministero  provvede  alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2. 


Art. 15 Trattamento dei dati personali 

1. Il Ministero, i COA e l'Agenzia delle entrate sono titolari  dei trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per  le  attività di  competenza,  ai  fini  della   determinazione,   liquidazione   e pagamento, anche mediante il riconoscimento di  credito  di  imposta, dell'onorario dell'avvocato ai sensi del presente decreto.

2. Il Ministero è titolare  dei  trattamenti  dei  dati  personali effettuati mediante la piattaforma di cui  all'art.  3,  comma  1,  e assicura che tali  trattamenti,  anche  quando  effettuati  ai  sensi dell'art. 7, comma 4, avvengono  adottando  le  misure  necessarie  a garantire  il  rispetto  dei  principi  di  liceità,  correttezza  e trasparenza nei confronti degli  interessati,  di  limitazione  della finalità,  di  minimizzazione  dei  dati,   di   limitazione   della conservazione e di integrità e riservatezza e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita in conformità agli articoli 5 e 25 del regolamento  (UE)  n.  2016/679.  Quando  il trattamento è effettuato dal Ministero avvalendosi di  personale  di Equitalia giustizia S.p.a. questa assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del  regolamento  (UE)  n. 2016/679. Per le finalità di cui al primo periodo,  il  Dipartimento per gli affari di giustizia  del  Ministero,  previa  valutazione  di impatto  sulla  protezione  dei  dati  ai  sensi  dell'art.  35   del regolamento (UE) n. 2016/679,  adotta  un  disciplinare  tecnico  nel quale sono individuate:
a) le misure tecniche e  organizzative  volte  ad  assicurare  un adeguato livello di sicurezza con  riferimento  ai  rischi  derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla  divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo  accidentale  o  illegale,  a dati personali, nel rispetto dell'art. 32  del  regolamento  (UE)  n. 2016/679, che comprendono,  tra  le  altre,  la  registrazione  delle operazioni  effettuate  sulla  piattaforma  da  parte  dei   soggetti autorizzati, ai fini della verifica della liceità  dei  trattamenti, per finalità di controllo interno e per garantire l'integrità e  la riservatezza dei dati personali, l'utilizzo della crittografia per la protezione dei dati oggetto di trasmissione, nonchéil rilevamento e la gestione di eventuali violazioni dei dati personali che  dovessero verificarsi nell'ambito dei trattamenti effettuati; 

b) gli attributi associati alle identità digitali  degli  utenti della  piattaforma   acquisiti   nell'ambito   delle   procedure   di autenticazione  informatica,   limitandoli   ai   dati   strettamente necessari quali il codice fiscale, il nome e il cognome; 

c) le misure in  relazione  al  trattamento  dei  dati  personali necessari ai fini dell'espletamento delle verifiche e  dei  controlli da effettuarsi ai sensi del presente decreto; 

d) le misure appropriate e  specifiche  per  tutelare  i  diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato in  caso  di  eventuale trattamento, a fini statistici, dei dati personali appartenenti  alle categorie di cui agli  articoli  9  e  10  del  regolamento  (UE)  n. 2016/679 eventualmente rilevabili dall'indicazione della  materia  ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d), del presente decreto; 

e) le misure adottate per garantire  un  accesso  selettivo  alle informazioni da parte dei soggetti  autorizzati  e  le  altre  misure poste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. 

3. I dati trattati ai sensi del presente  decreto  sono  conservati per un periodo non superiore a dieci anni esclusivamente  allo  scopo di consentire lo svolgimento delle attività e i  controlli  previsti dal  presente  decreto  e  fino   alla   definizione   di   eventuali contenziosi. 

4. I dati personali raccolti ai sensi degli articoli  5  e  13  del presente decreto, sono trattati esclusivamente per  la  finalità  di cui al comma 1, nonchè, da parte di DGSTAT, per le attività  svolte ai sensi dell'art.  14,  ai  soli  fini  statistici,  in  conformità all'art. 89 del regolamento (UE) n. 2016/679, degli  articoli  104  e seguenti del decreto legislativo n. 30  giugno  2003,  n.  196,  alle “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di  ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico  nazionale” di cui alla delibera 19 dicembre 2018, n.  515  del  Garante  per  la protezione dei dati personali e al decreto  legislativo  6  settembre 1989, n. 322. 


Capo III
Controllo e monitoraggio della spesa


Art. 16 Regolazione contabile del credito di imposta 

1. Il credito di imposta riconosciuto ai sensi del presente decreto è determinato nell'ambito  delle  risorse  stanziate,  sull'apposito capitolo di bilancio dello  stato  di  previsione  del  Ministero,  a decorrere dall'anno 2023. 

2. Per consentire la regolazione contabile del credito  di  imposta riconosciuto ai sensi dell'art. 7, comma  2,  il  Ministero  provvede annualmente al versamento dell'importo  corrispondente  all'ammontare delle risorse  destinate  ai  crediti  d'imposta  sulla  contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio”. 


Art. 17 Monitoraggio della spesa 

1. Il Ministero  provvede  al  monitoraggio  della  spesa  previsto dall'art. 43 del  decreto  legislativo  n.  149  del  2022,  per  gli interventi previsti dagli articoli  15-bis  e  seguenti  del  decreto legislativo n. 28 del 2010 e dagli articoli art.  11-bis  e  seguenti del decreto-legge n. 132 del  2014,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, avvalendosi  della  piattaforma  di  cui all'art. 3, comma 1, e predispone una relazione annuale sulla spesa. 

2. Se dal monitoraggio effettuato ai sensi  del  comma  1  emergono scostamenti  rispetto  alle  previsioni  di  spesa  di  cui  all'art. 15-undecies del decreto legislativo n. 28 del 2010 e di cui  all'art. 11-undecies del  decreto-legge  n.  132  del  2014,  convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, e delle relative  risorse stanziate in bilancio, salva l'adozione  di  altre  misure  idonee  a compensare tale scostamento,  il  Ministero  procede  in  conformità all'art. 43 del decreto legislativo n.  149  del  2022,  al  fine  di garantire l'integrale copertura dello scostamento rilevato  nell'anno precedente e con le modalità di  cui  all'art.  37,  comma  17,  del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con  modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
 

Capo IV
Disposizioni finanziarie e finali

 

Art. 18 Disposizioni finanziarie 

1. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica.  Le  amministrazioni  competenti  provvedono  ai   relativi adempimenti  con  le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali disponibili a legislazione vigente.

 
Art. 19 Disposizioni finali
1.  Il  presente  decreto,  trasmesso  ai  competenti   organi   di controllo, è pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.
 
Roma, 1° agosto 2023
 
                                          Il Ministro della giustizia
                                                    Nordio           
Il Ministro dell'economia
    e delle finanze
       Giorgetti
 
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2023  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2215



Commenti:

  • La spiegazione e' chiara ma in merito alla mediazione mi sento di dire quanto segue: L'ennesimo modo per spillare soldi dalle tasche alle persone che si vedono costrette a rivolgersi ad un mediatore che nullacknisvd di un situazione che si vedono cistrette a pagare fior di quattrini quando avrebbero diritte, se non altro per tutte le tassd che pagano ad una giustizia gratuita. Se si arriva a richiedere uns mediazione il problema c'e eccome diversamente le persone spenderebbero il loro tempo ma anche i loro soldi in altre attivita' piu' divertenti.

    Rita da Como, creato il 15/03/2024


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