Visti gli articoli 141-octies, comma 1, lettera a), 141-novies e 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visti gli articoli 16, 16-bis e 17 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;
Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, «Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28»;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si e' espresso con parere n. 305, in data 6 luglio 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 29 agosto 2023 e nell'adunanza del 10 ottobre 2023;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri
in data 19 ottobre 2023;
Di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy;
Adotta
il seguente regolamento:
il seguente regolamento:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28;
c) «Codice del consumo»: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 «Codice del consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
d) «mediazione»: l'attivita', comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la
risoluzione della stessa;
e) «mediatore»: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
f) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
g) «organismo»: l'ente pubblico o privato presso cui puo' svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo e in conformita' al presente decreto;
h) «organismo ADR»: l'organismo che gestisce le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo II-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, iscritto nella sezione speciale per
gli organismi ADR;
i) «lite transfrontaliera»: la controversia di cui all'articolo 12, comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
l) «sede operativa»: la sede nella quale puo' svolgersi l'attivita' di mediazione, diversa dalla sede legale, approvata dal responsabile del registro;
m) «regolamento di procedura»: l'atto, adottato dall'organismo, contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi e gli altri contenuti indicati dal regolamento;
n) «codice etico»: il documento redatto dall'organismo che contiene le regole di condotta dell'organismo e dei mediatori;
o) «indennita'»: l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi, comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione;
p) «registro»: il registro degli organismi istituito presso il Ministero comprendente la sezione speciale per gli organismi ADR;
q) «responsabile del registro»: il responsabile della tenuta del registro e dell'elenco;
r) «responsabile dell'organismo»: il soggetto, inserito nell'elenco, che svolge le specifiche funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo;
s) «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, presso i quali si svolge l'attivita' di formazione dei mediatori;
t) «responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo;
u) «formatore»: la persona che svolge l'attivita' di formazione dei mediatori;
v) «elenco»: l'elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero;
z) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero;
aa) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica;
bb) «CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 2 Oggetto
1. Il presente decreto disciplina l'istituzione presso il Ministero:
a) del registro degli organismi;
b) della sezione speciale del registro di cui alla lettera a) pergli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-octies, comma 1, letteraa), del Codice del consumo;
c) dell'elenco degli enti di formazione;
d) degli elenchi dei mediatori e dei formatori quali sezioni,rispettivamente, del registro e dell'elenco degli enti di formazione; e) degli elenchi dei responsabili, soci, associati,amministratori, rappresentanti e dei responsabili scientifici quali sezioni, rispettivamente, del registro e dell'elenco degli enti diformazione.
2. Il presente decreto disciplina altresi':
a) i requisiti per l'iscrizione nel registro degli organismi,nella sezione speciale per gli organismi ADR e nell'elenco degli entidi formazione;
b) i requisiti per l'inserimento negli elenchi dei mediatori edei formatori;
c) la procedura di iscrizione nel registro, nella sezionespeciale degli organismi ADR e nell'elenco degli enti di formazione;
d) gli obblighi degli iscritti;
e) i percorsi di formazione iniziale e continua per mediatori e formatori;
f) la vigilanza, le procedure di contestazione, le cause disospensione e cancellazione dal registro, dalla sezione speciale edall'elenco degli enti di formazione, e gli effetti della sospensionee cancellazione;
g) le indennita' del primo incontro, la tabella delle spese dimediazione per gli organismi pubblici e i criteri di approvazionedelle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi privati.
Capo II
Registro degli organismi di mediazione, sezione speciale del registro
degli organismi ADR, elenco degli enti di formazione per la
mediazione e requisiti di iscrizione
Art. 3 Istituzione del registro degli organismi e della sezione speciale per gli organismi ADR
1. Sono istituiti presso il Ministero il registro degli organismiabilitati a svolgere la mediazione e la sezione speciale del predettoregistro per gli organismi ADR.
2. La parte prima del registro e' riservata agli organismipubblici, la parte seconda e' riservata agli organismi privati, la sezione speciale del registro e' riservata agli organismi ADR.
3. La parte prima del registro e' articolata nelle seguentisezioni:
a) sezione A: riservata all'elenco dei mediatori;
b) sezione B: riservata all'elenco dei mediatori esperti nellamateria internazionale e liti transfrontaliere;
c) sezione C: riservata all'elenco dei mediatori esperti nellamateria dei rapporti di consumo;
d) sezione D: riservata all'elenco dei responsabili o deirappresentanti dell'associazione in cui l'organismo pubblico e'inserito.
4. La parte seconda del registro e' articolata nelle sezionipreviste dal comma 3, lettere a), b) e c), e la sezione D e'riservata all'elenco dei soci, associati, amministratori,responsabili e rappresentanti degli organismi.
5. La sezione speciale per gli organismi ADR e' articolata nellaparte prima e nella parte seconda.
6. La parte prima della sezione speciale, riservata agli organismiADR pubblici, e' suddivisa in due parti. La parte prima A) contienel'elenco dei rappresentanti legali degli organismi ADR, la parteprima B) contiene l'elenco dei mediatori.
7. La parte seconda della sezione speciale, riservata agliorganismi ADR privati, e' suddivisa in due parti. La parte seconda A) contiene l'elenco dei rappresentanti legali degli organismi ADR e laparte seconda B) contiene l'elenco dei mediatori.
Art. 4 Requisiti di onorabilita'
1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, quanto al requisitodell'onorabilita', l'organismo richiedente attesta il possesso daparte dei soci, associati, amministratori, rappresentanti eresponsabili degli organismi e dei mediatori dei quali chiedel'inserimento negli appositi elenchi, dei seguenti requisiti:
a) non trovarsi in stato di interdizione legale o diinabilitazione o non essere sottoposti ad amministrazione disostegno;
b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, perdelitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da unadelle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2),e 3) del Codice penale;
c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa aisensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, perdelitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da unadelle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2)e 3), del Codice penale, con la quale sono state altresi' applicatepene accessorie;
d) non avere procedimenti penali in corso per delitti noncolposi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 335-bis delCodice di procedura penale;
e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea daipubblici uffici;
f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi glieffetti della riabilitazione, ne' a misure di sicurezza personali; g) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinarepiu' grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.
2. Con riferimento al comma 1, lettere a) e b), sono fatti salvigli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza perabolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del Codice di procedura penale.
Art. 5 Requisiti di serieta'
1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, quanto ai requisiti diserieta', l'organismo richiedente attesta: a) l'impegno a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interessenella lite; b) la previsione, per gli organismi privati, nell'oggetto socialeo nello scopo associativo dell'organismo, dello svolgimento in viaesclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzionealternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti.
Art. 6 Requisiti di efficienza
1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, quanto ai requisiti diefficienza, l'organismo richiedente attesta:
a) per gli organismi privati il possesso di un capitale noninferiore a 10.000,00 euro;
b) l'indicazione delle fonti di finanziamento;
c) la stipula di una polizza assicurativa di importo noninferiore a 1.000.000,00 euro per la responsabilità a qualunquetitolo derivante dallo svolgimento dell'attivita' di mediazione, di validità almeno annuale, completa di dichiarazione di impegno delresponsabile a documentarne il rinnovo alla scadenza;
d) per gli organismi privati la previsione, nell'attocostitutivo, che l'organismo e' stato costituito con una durata noninferiore a cinque anni;
e) la nomina di un responsabile dell'organismo con la qualificadi mediatore;
f) la disponibilità di almeno cinque mediatori inseritinell'elenco dell'organismo;
g) l'impegno a garantire un rapporto tra numero di mediatori esede operativa non inferiore a tre mediatori per ogni sede operativa,se indicata, ulteriore rispetto alla sede legale;
h) il possesso, per ciascun mediatore, dei requisiti di cuiall'articolo 8;
i) le eventuali sedi operative e la loro ubicazione territoriale;
l) la disponibilita' di almeno una unita' di personale addettaalle funzioni amministrative, comprese le attivita' di segreteria;
m) il titolo attestante la stabile disponibilita', nella sedelegale e nelle eventuali ulteriori sedi operative, di localiindividuati mediante planimetria catastale, adeguati allo svolgimentodegli incontri di mediazione;
n) la descrizione della struttura organizzativa e di segreteriadestinata alla gestione delle sedi; o) le modalita' della gestione contabile;
p) la disponibilita' di registri informatizzati idonei aricevere, conservare e registrare le annotazioni relative ai datiidentificativi delle parti, il numero d'ordine progressivo deiprocedimenti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, ladurata del procedimento, il suo esito, l'eventuale proposta delmediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, deldecreto legislativo, l'eventuale rifiuto a tale proposta, il verbaledi conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimentodell'accordo, l'accordo di conciliazione, o il verbale dal qualerisulta la conciliazione, tutti completi di data;
q) la disponibilita' di un sistema per lo svolgimento telematicodella procedura di mediazione idoneo ad assicurare le funzionalita'previste dall'articolo 8-bis del decreto legislativo;
r) il rapporto giuridico ed economico che intercorre tra l'enteistituente e l'organismo, idoneo a dimostrarne l'autonomiafinanziaria e funzionale quando l'organismo e' istituito da unconsiglio dell'ordine degli avvocati, da un ordine professionale o dauna camera di commercio;
s) il rapporto giuridico che intercorre con ciascun mediatore;
t) l'impegno, in caso di stipula di accordi con altri organismiin ordine allo svolgimento del servizio di mediazione, ditrasmetterne immediatamente copia al responsabile del registro e dipubblicare contestualmente la data, l'oggetto e la duratadell'accordo sul proprio sito web; u) la titolarita' di un sito web idoneo a conservare, per unperiodo non inferiore a cinque anni, la storicizzazione el'archiviazione dei contenuti e la loro consultazione mediante link
permanenti, con l'impegno di mantenerne l'aggiornamento e la funzionalita'.
Art. 7 Requisiti per l'iscrizione degli organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio
1. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAAe dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplicedomanda, all'esito della verifica della sussistenza dei requisiti dionorabilita', serieta' ed efficienza di cui agli articoli 4, 5 e 6. 2. L'iscrizione degli organismi costituiti da consigli degli ordiniprofessionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, e'subordinata al conseguimento dell'autorizzazione da parte delresponsabile del registro, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, deldecreto legislativo.
Art. 8 Requisiti per l'inserimento negli elenchi dei mediatori
1. L'organismo che chiede l'iscrizione nel registro indica imediatori da inserire negli elenchi e ne attesta i requisiti.
2. La richiesta e' corredata, per ciascun mediatore:
a) dalla dichiarazione di disponibilita', sottoscritta dalmediatore, a svolgere il servizio presso l'organismo richiedente e aessere inserito in uno o piu' elenchi di cui all'articolo 3, comma 3,lettere a), b) e c);
b) dalla attestazione del possesso dei requisiti di onorabilita';
c) dalla attestazione del conseguimento della laurea magistrale oa ciclo unico;
d) dalla attestazione, per il mediatore iscritto a un ordine ocollegio professionale, del conseguimento della laurea triennale;
e) dalla attestazione del conseguimento della qualificazioneformativa prevista dall'articolo 23. 3. L'organismo che chiede l'iscrizione e indica i mediatori dainserire nelle sezioni B) o C) del registro, di cui all'articolo 3,comma 3, oltre ai requisiti previsti dal comma 2, attesta ilconseguimento della qualificazione prevista dall'articolo 25, comma1, e le conoscenze linguistiche, con certificazione non inferiore allivello B2.
Art. 9 Requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale per gli organismi ADR
1. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale per gli organismiADR il richiedente attesta, oltre ai requisiti di onorabilita'previsti dall'articolo 4:
a) il nome o la denominazione dell'organismo, il nome del legalerappresentante, le informazioni di contatto e l'indirizzo del sitoweb;
b) la previsione nell'atto costitutivo, per gli organismi privati, che l'organismo e' stato costituito con una durata non inferiore a cinque anni;
c) l'impegno a svolgere procedure di mediazione per la risoluzione, anche in via telematica, in conformita' a quanto prevedel'articolo 141-bis, comma 1, lettere a), c), d) ed e) del Codice delconsumo, delle controversie, nazionali e transfrontaliere, traconsumatori e professionisti residenti e stabiliti nell'Unione europea, nell'ambito delle quali l'organismo ADR propone unasoluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzioneamichevole;
d) la fissazione della sede legale o la disponibilita' di unasede operativa nel territorio della Repubblica italiana;
e) la disponibilita', nella sede legale e nelle eventualiulteriori sedi operative, di appositi locali individuati medianteplanimetria catastale, destinati allo svolgimento delle attivita'connesse alla fornitura del servizio e adeguati allo svolgimento delle procedure di cui alla lettera c);
f) la struttura organizzativa dell'organismo e le fonti difinanziamento;
g) le generalita' e il curriculum di ciascuno dei mediatoriinseriti negli elenchi di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, lecertificazioni linguistiche da ciascuno conseguite e la lororetribuzione, nonche', per ciascun mediatore, il possesso deirequisiti previsti dall'articolo 8, e l'impegno di ciascun mediatoredi rispettare l'articolo 141-bis, commi 5 e 7 del Codice del consumo;
h) il proprio regolamento di procedura contenente l'impegno asvolgere le procedure di cui alla lettera c) nel rispettodell'articolo 141-quater, commi 4 e 5 del Codice del consumo, e adapplicare le indennita' dovute per il servizio prestato secondo gliindirizzi definiti ai sensi dell'articolo 141-octies, comma 2, delCodice del consumo;
i) la durata media delle procedure e il rispetto dell'articolo141-quater, commi 3, 4 e 5, del Codice del consumo;
l) la lingua o le lingue in cui possono essere presentate ledomande e con cui possono essere svolte le procedure di cui allalettera c);
m) le tipologie di controversie trattate dall'organismo ADR;
n) i motivi per i quali l'organismo ADR puo' rifiutare iltrattamento di una determinata controversia nel rispettodell'articolo 141-bis, commi 2 e 3 del Codice del consumo;
o) l'impegno a garantire il rispetto, per i propri mediatori,dell'articolo 141-bis, comma 4 e comma 8, primo periodo, del Codicedel consumo e, in caso di appartenenza a un organismo collegiale, agarantire il rispetto del comma 8, secondo periodo, e del comma 9 delpredetto articolo.
Art. 10 Elenco degli enti di formazione
1. E' istituito presso il Ministero l'elenco degli enti abilitati asvolgere l'attivita' di formazione per mediatori e formatori inconformita' al presente decreto.
2. La parte prima dell'elenco e' riservata agli organismi pubblici,la parte seconda e' riservata agli organismi privati. 3. La parte prima contiene: a) la sezione A, riservata all'elenco dei formatori; b) la sezione B, riservata all'elenco dei formatori in materia di consumo, internazionale e controversie transfrontaliere; c) sezione C, riservata all'elenco dei responsabili scientifici; d) sezione D, riservata all'elenco dei rappresentanti degli enti. 4. La parte seconda e' articolata nelle sezioni previste dal comma3, lettere a), b) e c), la sezione D e' riservata all'elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti.
Art. 11 Requisiti di onorabilita', serieta' ed efficienza degli enti di formazione
1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 10,l'ente di formazione richiedente documenta il possesso da parte deisoci, associati, amministratori, responsabili scientifici eformatori, dei requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 4.
2. Quanto ai requisiti di serieta' il richiedente attesta laprevisione, per gli enti privati, nell'oggetto sociale o nello scopoassociativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi diformazione nelle materie della mediazione, conciliazione orisoluzione alternativa delle controversie o di servizi di mediazionenei medesimi ambiti;
3. Quanto ai requisiti di efficienza, il richiedente attesta:
a) la nomina di un responsabile scientifico di chiara fama edesperienza in materia di mediazione, per lo svolgimento dellefunzioni di cui all'articolo 16-bis, comma 2, del decretolegislativo, con il suo curriculum nel quale sono evidenziati ititoli e l'esperienza che giustificano i requisiti della chiara fama e dell'esperienza pratica e professionale nelle materie previstedall'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo, conindicazione della data di conseguimento dei titoli e dellosvolgimento delle esperienze professionali e pratiche;
b) la disponibilita' di almeno cinque formatori, conl'indicazione di coloro che sono destinati all'area teorica e dicoloro che sono destinati all'area pratica;
c) il possesso, per ciascun formatore, dei requisiti di cuiall'articolo 26;
d) la disponibilita' di registri idonei a conservare i nominatividei partecipanti ai corsi di formazione, l'annotazione dell'effettivafrequentazione di ciascun iscritto, l'esito delle prove finali diciascun iscritto e le relative attestazioni;
e) la disponibilita', per i corsi svolti con collegamento adistanza in modalita' sincrona, di una piattaforma idonea a rilevarele presenze dei partecipanti, a fornire report che tracciano in modounivoco la presenza di docenti e discenti, a consentire la visualizzazione, sintetica o analitica, delle informazioni relativeagli accessi autorizzati per ciascun partecipante e ai tempi difruizione di moduli o contenuti da parte di qualsiasi tipologia diutente, e dello stato di avanzamento del corso e dei contenuti fruitiper singolo partecipante;
f) l'impegno a svolgere l'attivita' di formazione in localiidonei a tale funzione, a individuarli nei programmi formativi e adarne adeguata informazione ai partecipanti;
g) l'indicazione delle fonti di finanziamento;
h) il rapporto giuridico ed economico che intercorre tra l'enteistituente e l'ente di formazione, idoneo a dimostrarne l'autonomiafinanziaria e funzionale quando l'ente e' istituito da un consigliodell'ordine degli avvocati, da un ordine professionale o da unacamera di commercio;
i) il rapporto giuridico ed economico che intercorre con iformatori;
l) la titolarita' di un sito web idoneo a conservare, per unperiodo non inferiore a cinque anni, la storicizzazione el'archiviazione dei contenuti e la loro consultazione mediante linkpermanenti, con l'impegno di mantenerne l'aggiornamento e la funzionalita'.
Capo III
Tenuta del registro e degli elenchi, iscrizione, variazioni e verifiche periodiche, obblighi degli iscritti e vigilanza
Art. 12 Tenuta del registro, degli elenchi e vigilanza
1. I registri e gli elenchi istituiti in conformita' al Capo IIsono tenuti presso il Ministero - Dipartimento per gli affari digiustizia. Ne e' responsabile il direttore generale degli affariinterni, o persona da lui delegata, incardinata o assegnata allasuddetta direzione generale, con qualifica dirigenziale o conqualifica di magistrato.
2. Il responsabile del registro esercita la vigilanza sugliorganismi e sugli enti di formazione anche avvalendosidell'Ispettorato generale del Ministero e, nei casi e nelle formepreviste dagli articoli 38 e 39, comma 4, con il Ministero delleimprese e del made in Italy.
3. La gestione del registro e degli elenchi avviene con modalita'informatiche che assicurano la rapida elaborazione di dati, confinalita' connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto eil rispetto dei principi dell'articolo 5 del regolamento (UE)2016/679.
4. La sezione speciale del registro per gli organismi ADR e glielenchi dei responsabili, mediatori e formatori sono pubblici eaccessibili attraverso il sito web del Ministero dedicato allamediazione.
5. Il Ministero comunica senza indugio al Ministero delle imprese edel made in Italy l'elenco degli organismi ADR iscritti nella sezionespeciale e dei relativi mediatori, e ogni successiva variazione ditale elenco.
6. Il Ministero pubblica sul proprio sito web dedicato allamediazione un link di reindirizzamento al sito internet dellaCommissione europea nel quale e' pubblicato l'elenco consolidatodegli organismi ADR dalla stessa elaborato e notificato al Ministerodelle imprese e del made in Italy.
Art. 13 Procedimento di iscrizione
1. La domanda di iscrizione nei registri ed elenchi istituiti inconformita' al Capo II e' presentata utilizzando i modelli uniformipredisposti dal responsabile del registro, resi disponibili sul sitodel Ministero entro quindici giorni dalla data di entrata in vigoredel presente regolamento ed e' trasmessa, unitamente alleattestazioni indicate da ciascun modello, anche in via telematica,con modalita' che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.
2. Il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione o per ilsuo mantenimento e' attestato dalla parte richiedente ai sensi degliarticoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia di documentazioneamministrativa.
3. A pena di inammissibilita', la domanda di iscrizione degliorganismi e' corredata dal regolamento di procedura redatto nelrispetto dell'articolo 22 e dal codice etico.
4. Il regolamento di procedura degli organismi privati e' corredatodalla tabella delle spese di mediazione, redatta in conformita'all'articolo 32. In alternativa il regolamento puo' contenere ladichiarazione di adozione della tabella delle spese di mediazione dicui all'allegato A.
5. Il responsabile del registro, entro sessanta giorni decorrentidalla data di ricevimento della domanda di iscrizione, verificata lasussistenza dei requisiti, adotta il provvedimento di iscrizione e,per gli organismi privati, approva contestualmente la tabella dellespese di mediazione. Il provvedimento e' comunicato al richiedentecon il numero d'ordine attribuito nel registro.
6. Se il provvedimento di iscrizione non e' comunicato nel termineindicato dal comma 5, la domanda si intende rigettata.
7. Entro il termine indicato dal comma 5, il responsabile delregistro puo' chiedere, per una sola volta, l'integrazione deidocumenti trasmessi dal richiedente ai sensi del comma 1, assegnandoallo scopo un termine non superiore a trenta giorni. Alla scadenza,il responsabile del registro provvede nel termine indicato dal comma 5.
Art. 14 Procedimento di approvazione delle variazioni dei requisiti di iscrizione
1. Gli organismi e gli enti di formazione, quando necessario,presentano, con le modalita' previste dall'articolo 13, commi 1 e 2,istanza di variazione del regolamento e delle tabelle, delle sedi,dei responsabili dell'organismo e dei responsabili scientifici, deimediatori e formatori, e di ogni altro requisito richiesto dalpresente decreto ai fini dell'iscrizione, con le attestazioni idoneea dimostrare la variazione.
2. Il responsabile del registro, entro i successivi sessantagiorni, approva le variazioni che risultano conformi ai requisiti diiscrizione, e ne da' comunicazione al richiedente.
3. Se il responsabile del registro rileva l'insufficienza ol'incompletezza delle attestazioni relative a un'istanza divariazione di uno o piu' requisiti la cui mancata approvazionedeterminerebbe il venir meno dei presupposti per mantenerel'iscrizione, ne da' comunicazione all'interessato, invitandolo a integrarla senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi.Si applica l'articolo 37, comma 2.
4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, il responsabile delregistro assegna un termine non superiore a trenta giorni perl'integrazione e, se l'insufficienza o l'incompletezza permangono,alla scadenza rigetta l'istanza, dandone comunicazioneall'interessato.
Art. 15 Procedimento di verifica degli obblighi formativi periodici
1. Gli organismi e gli enti di formazione, ogni due anni, entro il31 dicembre, attestano l'adempimento agli obblighi formativi previstidagli articoli 24, 25, comma 3, e 27. Fermo quanto previstodall'articolo 42, comma 8, per gli organismi e gli enti di formazioneiscritti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo ditrasmissione di cui al primo periodo, e' assolto a decorrere dal 31dicembre 2027.
2. Il responsabile del registro, entro il 31 marzo dell'anno successivo, esaminate le attestazioni tramesse ai sensi del comma 1,conferma l'iscrizione nel registro o nell'elenco.
3. Il responsabile del registro, quando rileva l'insufficienza ol'incompletezza delle attestazioni relative all'aggiornamentoperiodico di un numero di mediatori o di formatori la cui mancataapprovazione determinerebbe il venir meno dei presupposti permantenere l'iscrizione, ne da' comunicazione all'interessato,invitandolo a integrarle senza indugio e comunque non oltre iltermine di tre mesi. Si applica l'articolo 37, comma 2.
4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, il responsabile delregistro assegna un termine non superiore a trenta giorni perl'integrazione e, se l'insufficienza o l'incompletezza permangono,alla scadenza rigetta l'istanza, dandone comunicazione all'interessato. La mancata approvazione determina il venir meno deirequisiti di inserimento negli elenchi dei mediatori o dei formatoriper i quali non e' stato approvato l'aggiornamento periodico.
Art. 16 Obblighi degli iscritti
1. Gli organismi e gli enti di formazione iscritti sono tenuti afare menzione del numero d'ordine comunicato ai sensi dell'articolo13, comma 5, negli atti, nella corrispondenza e nelle formeconsentite di pubblicita'.
2. Dopo l'iscrizione l'organismo non puo', se non per giustificatomotivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.
3. L'organismo, su richiesta e con eventuali costi a carico diciascuna delle parti che hanno partecipato alla procedura dimediazione, rilascia i verbali della procedura, il documentocontenente l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensidell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo, l'eventualerifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbaleattestante il mancato raggiungimento dell'accordo o il verbale dalquale risulta la conciliazione.
4. L'organismo conserva gli atti e i dati inseriti nei registriinformatizzati relativi ai procedimenti trattati, in conformita'all'articolo 2961, primo comma, del Codice civile, per un periodo noninferiore a tre anni.
5. L'ente di formazione comunica al responsabile del registro,entro il 28 febbraio di ogni anno, il calendario dei corsi svoltinell'anno precedente con i relativi programmi, completidell'indicazione dei formatori e dei docenti eventualmente invitati.
6. L'organismo trasmette al Ministero - Dipartimento per gli affaridi giustizia, alla fine di ogni trimestre, non oltre l'ultimo giornodel mese successivo alla scadenza del trimestre stesso, i datistatistici relativi ai procedimenti di mediazione indicando in modoseparato: a) le mediazioni svolte nei casi previsti dall'articolo 5, comma1, del decreto legislativo e le mediazioni demandate dal giudice con l'indicazione delle materie e del valore della lite; b) le mediazioni svolte in casi che non rientrano nella lettera a), con l'indicazione delle materie e del valore della lite; c) l'esito del primo incontro; d) l'esito del procedimento; e) se le parti del procedimento sono persone fisiche o personegiuridiche; f) il numero di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
7. L'organismo trasmette, nel termine indicato dal comma 6, i datirelativi ai flussi dei procedimenti di mediazione complessivamentetrattati nel trimestre, distinti in base allo stato di avanzamento,con indicazione dei pendenti iniziali, degli iscritti, dei definiti edei pendenti finali. 8. L'organismo ADR, nel rispetto dell'articolo 141-bis, comma 2,del Codice del consumo, non puo', se non per giustificato motivo,rifiutarsi di svolgere la mediazione.
9. A far data dal secondo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro, con cadenza biennale, ciascun organismo ADR, entro il28 febbraio dell'anno successivo alla scadenza del biennio, trasmetteal responsabile del registro informazioni concernenti:
a) il numero di domande ricevute e i tipi di controversie allequali si riferiscono;
b) la quota percentuale delle procedure interrotte prima diraggiungere il risultato;
c) il tempo medio necessario per la risoluzione dellecontroversie trattate;
d) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delleprocedure ADR;
e) le eventuali problematiche sistematiche o significative che siverificano di frequente e causano controversie tra consumatori eprofessionisti, eventualmente accompagnate da raccomandazioni sulmodo di evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro;
f) quando pertinente, la valutazione dell'efficacia dellacooperazione all'interno di reti di organismi ADR che agevolano larisoluzione delle controversie transfrontaliere;
g) se prevista al momento dell'iscrizione, la formazione fornitadall'organismo ADR ai propri mediatori, con indicazione completa deicorsi svolti nel biennio;
h) la valutazione dell'efficacia della procedura ADR offertadall'organismo e di eventuali modi per migliorarla.
Art. 17 Obblighi di trasparenza degli organismi
1. L'organismo rende accessibili al pubblico, mediantepubblicazione sul proprio sito web:
a) i dati identificativi e il numero d'ordine;
b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale e delleeventuali sedi operative, l'indirizzo di posta elettronica e di postaelettronica certificata;
c) le informazioni necessarie per la presentazione di eventualireclami;
d) le generalita' e il curriculum del responsabiledell'organismo;
e) l'organigramma con indicazione delle funzioni eresponsabilita';
f) l'elenco delle sedi operative con i relativi dati diidentificazione e i contatti;
g) gli eventuali accordi stipulati ai sensi degli articoli 6,comma 1, lettera t), 22, comma 1, lettera s), e 23, comma 5, conindicazione, per ciascun accordo, dell'oggetto, della sua durata edegli elementi identificativi degli altri organismi;
h) l'eventuale specializzazione nelle materie del consumo e delleliti transfrontaliere;
i) i nomi e il curriculum dei mediatori inseriti in uno deglielenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c);
l) il regolamento di procedura approvato dal responsabile delregistro;
m) il codice etico;
n) la tabella delle spese di mediazione, approvate dalresponsabile del registro o, quando pertinente, la tabella di cuiall'allegato A;
o) gli eventuali protocolli e progetti di collaborazionestipulati ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 4, del decretolegislativo;
p) l'ultimo bilancio depositato o l'ultimo rendiconto di cassaapprovato;
q) l'eventuale appartenenza a reti di organismi che agevolano larisoluzione delle controversie transfrontaliere;
r) le lingue nelle quali possono essere presentate le domande all'organismo e che possono essere usate nella procedura.
Art. 18 Obblighi di trasparenza degli organismi ADR
1. L'organismo ADR rende accessibili al pubblico, mediantepubblicazione sul proprio sito web: a) i dati identificativi e il numero d'ordine;
b) le modalita' di contatto, l'indirizzo postale e di postaelettronica;
c) il proprio inserimento nell'elenco previsto dall'articolo141-decies del Codice del consumo;
d) i mediatori incaricati, i criteri seguiti per il conferimentodell'incarico e la sua durata, e i criteri seguiti per ladesignazione del mediatore;
e) il regolamento di procedura;
f) le indennita' previste dall'articolo 33;
g) il codice etico;
h) l'eventuale limite di valore di competenza;
i) i motivi per i quali puo' rifiutare di trattare unadeterminata controversia;
l) le eventuali attivita' che le parti sono tenute a rispettareprima di avviare la procedura di mediazione, incluso il tentativo dirisoluzione della controversia mediante negoziazione diretta con ilprofessionista;
m) le informazioni relative al funzionamento della procedura ADRe alla presentazione della domanda, anche in modalita' diversa daquella telematica, e alla documentazione da produrre a supporto dellastessa;
n) la possibilita' o meno per le parti di ritirarsi dallaprocedura;
o) la durata media della procedura;
p) l'effetto giuridico dell'esito della procedura;
q) l'esecutivita' delle decisioni degli organismi ADR;
r) l'eventuale appartenenza a reti transfrontaliere di organismiADR;
s) l'elenco degli organismi ADR elaborato e pubblicato dallaCommissione europea mediante link di reindirizzamento al relativosito, per gli adempimenti di cui all'articolo 141-sexies, comma 6,Codice del consumo;
t) la relazione annuale di attivita' redatta in conformita'all'articolo 141-quater, comma 2, del Codice del consumo.
2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere da b) a r), sono rese con sistemi che ne rendono possibile il download o, presso la sededell'organismo e su richiesta della parte, su supporto durevole e conqualsiasi altra modalita' idonea ad assicurare il libero accesso allepredette informazioni in modo trasparente ed equo.
Art. 19 Obblighi di trasparenza degli enti di formazione
1. L'ente di formazione rende accessibili al pubblico, mediantepubblicazione sul proprio sito web:
a) i dati identificativi e il numero d'ordine;
b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale, l'indirizzodi posta elettronica e di posta elettronica certificata;
c) l'organigramma con le relative funzioni e responsabilita';
d) il nome del responsabile scientifico e il suo curriculum nelquale sono evidenziati i titoli e l'esperienza che giustificano irequisiti della chiara fama e dell'esperienza pratica e professionalenelle materie previste dall'articolo 16-bis, comma 2, del decretolegislativo, con indicazione della data di conseguimento dei titoli edello svolgimento delle esperienze professionali e pratiche;
e) il nome e il curriculum di ciascuno dei formatori inseriti inuno o piu' degli elenchi di cui all'articolo 3;
f) i programmi di formazione per l'anno in corso;
g) le modalita' di attestazione dell'effettiva frequenza ai corsida parte degli iscritti;
h) i criteri per l'ammissione alla valutazione finale degliiscritti ai corsi;
i) le modalita' per il rilascio dell'attestazione dipartecipazione al corso, comprensiva dell'esito della prova finale.
Art. 20 Obblighi di comunicazione del giudice
1. Il giudice che nega l'omologazione, provvedendo ai sensidell'articolo 12 del decreto legislativo, trasmette al responsabiledel registro e all'organismo copia del provvedimento di diniego.
Art. 21 Obblighi dei mediatori, incompatibilita' e conflitti di interesse
1. Ciascun mediatore puo' dichiararsi contemporaneamentedisponibile a svolgere la funzione di mediatore per un numero massimodi cinque organismi.
2. Il mediatore designato dall'organismo esegue personalmente laprestazione.
3. Non puo' svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o haavuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delleparti e quando ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 815,primo comma, numeri da 2 a 6 del Codice di procedura civile.
4. Il mediatore non puo' essere parte o rappresentare una parte, aisensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo, in proceduredi mediazione che si svolgono davanti all'organismo del quale e'socio o del quale e' legale rappresentante o responsabile.
5. Chi ha svolto la funzione di mediatore non puo' intrattenererapporti professionali con una delle parti del procedimento dimediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione delprocedimento.
6. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolocommessa da un mediatore che e' pubblico dipendente o professionistaiscritto a un albo o collegio professionale, puo' costituire illecitodisciplinare sanzionabile ai sensi dei rispettivi codici deontologicise da questi previsto. Il responsabile del registro e' tenuto ainformarne gli organi competenti.
Art. 22 Regolamento di procedura
1. Il regolamento di procedura contiene le regole di proceduraseguite dall'organismo e almeno le seguenti indicazioni:
a) l'indicazione del luogo di svolgimento della mediazione,derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo;
b) la possibilita' per le parti di manifestare la volonta' disvolgere la mediazione in modalita' telematica;
c) la possibilita' per ciascuna delle parti, anche quando lamediazione non e' svolta in modalita' telematica, di svolgere uno opiu' incontri da remoto;
d) la possibilita' per le parti di indicare concordemente unmediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo;
e) in difetto di indicazione concorde del mediatore ai sensidella lettera d), i criteri predeterminati di assegnazione degli affari di mediazione, rispettosi della specifica competenza delmediatore e idonei ad assicurare la rotazione;
f) che, in difetto di indicazione ai sensi della lettera d) o quando l'organismo ritiene di dover disattendere la concordeindicazione delle parti, la designazione del mediatore avverra' inconformita' ai criteri di cui alla lettera e);
g) che il mediatore non puo' iniziare il procedimento prima diavere sottoscritto la dichiarazione di cui alla lettera i);
h) le cause di incompatibilita' del mediatore previste dal codiceetico e, quando pertinente, dai codici deontologici di appartenenzadel singolo mediatore;
i) le formule con cui il mediatore rende la dichiarazione diindipendenza e imparzialita' prevista dall'articolo 14, comma 2,lettera a), del decreto legislativo;
l) gli ulteriori impegni assunti dal mediatore al fine diattestare e garantire la propria indipendenza e imparzialita' aisensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo; m) che non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione dellesessioni separate;
n) la disponibilita' temporale destinata dall'organismo allosvolgimento del primo incontro, non inferiore a due ore, e lecondizioni per la sua eventuale estensione nell'ambito della medesimagiornata;
o) le condizioni in presenza delle quali le parti possonochiedere al responsabile dell'organismo la sostituzione del mediatoree il diverso soggetto competente a provvedervi quando la mediazionee' svolta dal responsabile dell'organismo;
p) che, in caso di sopravvenuta impossibilita' del mediatore disvolgere il suo incarico, l'organismo procedera' senza indugio allasua sostituzione nel rispetto della lettera e);
q) che nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater deldecreto legislativo, il mediatore tiene il primo incontro con laparte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata inmediazione;
r) la possibilita' per le parti, al momento della nominadell'esperto, di convenire che la relazione prevista dall'articolo 8,comma 7, del decreto legislativo possa essere prodotta nell'eventualegiudizio;
s) gli eventuali accordi in base ai quali e' possibile utilizzarei risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli diintesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137del Codice del consumo e le imprese, o loro associazioni aventi peroggetto la medesima controversia;
t) le modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi spettantiagli esperti di cui si puo' avvalere il mediatore;
u) l'illustrazione, anche con esempi pratici, dei criteri dicalcolo degli importi previsti dalla tabella delle spese dimediazione;
v) fermo quanto previsto dalla lettera bb), le modalita' con cuie' assicurato alle parti il diritto di accesso agli atti delprocedimento di mediazione, distinguendo tra il diritto di accessoagli atti depositati nelle sessioni comuni e il diritto di ciascunaparte di accedere agli atti depositati nella propria sessioneseparata;
z) i diritti di informazione e le facolta' spettanti alle partiquando, nel corso della mediazione, l'organismo e' sospeso ocancellato dal registro, in conformita' agli articoli 40 e 41;
aa) l'eventuale adozione di metodi di valutazione della qualita'e dell'efficacia delle procedure offerte dall'organismo e la loroillustrazione;
bb) che il trattamento dei dati sensibili e giudiziari fornitidalle parti nell'ambito dell'attivita' di mediazione avviene inconformita' a quanto dispone l'articolo 47, comma 6.
Capo IV
I percorsi di formazione
Art. 23 Formazione iniziale dei mediatori
1. Per ciascun mediatore che ha conseguito la laurea magistrale o aciclo unico in giurisprudenza, ai fini dell'inserimento in uno deglielenchi di cui all'articolo 3, commi 3, lettere a), b) e c), 6 e 7,il richiedente attesta lo svolgimento e il superamento della provafinale di un corso di formazione riservato a un numero massimo diquaranta partecipanti di durata non inferiore a ottanta ore, oltreallo svolgimento di un tirocinio mediante partecipazione, conaffiancamento al mediatore, in non meno di dieci mediazioni conadesione della parte invitata.
2. Il corso di cui al comma 1, e' composto da moduli teorici epratici, prevede una prova finale di valutazione di durata noninferiore a quattro ore, da svolgersi in presenza, comprensiva diverifiche su entrambi i moduli, e una prova pratica comprendente lasimulazione di una proposta del mediatore.
3. I moduli teorici del corso di cui al comma 1, hanno durata noninferiore a quaranta ore, si svolgono in presenza o mediantecollegamento audiovisivo in modalita' sincrona per i tre quarti delpredetto monte orario, e hanno ad oggetto:
a) l'introduzione storica, filosofica, antropologica esociologica del conflitto e dei diversi modelli teorici emetodologici di gestione del conflitto;
b) la teoria della comunicazione e dei profili cognitivi edecisionali;
c) l'evoluzione della cultura nazionale e internazionale dellasoluzione stragiudiziale dei conflitti;
d) la normativa nazionale, europea e internazionale in materia dimediazione e di mediazione demandata dal giudice;
e) la validita' e l'efficacia delle clausole contrattuali dimediazione;
f) la forma, il contenuto e gli effetti della domanda dimediazione e dell'accordo di conciliazione e la sua trascrivibilita';
g) i compiti e le responsabilita' del mediatore anche per laredazione dei verbali e per la formulazione della propostaconciliativa.
4. I moduli pratici del corso di cui al comma 1, hanno durata noninferiore a quaranta ore, si svolgono in presenza, mediantelaboratori e sessioni simulate, e hanno ad oggetto:
a) le fasi della procedura di mediazione anche telematica;
b) il rapporto tra mediatore e organismo di mediazione;
c) le metodologie delle procedure di gestione consensuale delleliti e di interazione comunicativa;
d) le attivita' finalizzate alla acquisizione di informazioni edi eventuali valutazioni tecniche nel procedimento di mediazione e irapporti con il consulente legale;
e) le tecniche di redazione dei verbali e di formulazione dellaproposta conciliativa; +
5. Oltre a quanto stabilito dal comma 4, i moduli pratici possonoprevedere la partecipazione a incontri di mediazione. A tal finel'ente di formazione stipula apposito accordo con uno o piu'organismi di mediazione nel rispetto dell'articolo 9 del decretolegislativo.
6. Per ciascun mediatore che ha conseguito la laurea magistrale o aciclo unico in materia diversa da quella indicata dal comma 1, e perciascun mediatore iscritto a un ordine o collegio professionale cheha conseguito la laurea triennale, ai fini dell'inserimento in uno opiu' elenchi di cui all'articolo 3, commi 3, lettere a), b) e c), 6 e7, il richiedente documenta, oltre allo svolgimento del percorso diformazione indicato dai commi da 1 a 5, lo svolgimento del corso diapprofondimento giuridico previsto dal comma 7.
7. Il corso di approfondimento giuridico, di durata non inferiore aquattordici ore, e' tenuto da formatori teorici che hanno conseguitola laurea indicata dal comma 1, prevede una prova finale, scritta eorale, di durata non inferiore a due ore, e ha ad oggetto le nozionie gli istituti di base di diritto sostanziale e processuale civilenecessari per la comprensione della normativa in materia di mediazione e per il corretto svolgimento dell'attivita' di mediatore.
8. Gli avvocati iscritti all'albo sono esonerati dal modulo diformazione teorica previsto dal comma 3, lettera d) per la parterelativa alla normativa nazionale e alla mediazione demandata.
Art. 24 Formazione continua dei mediatori
1. L'organismo, nel termine previsto dall'articolo 15, comma 1,attesta per ciascun mediatore la partecipazione a corsi di formazionesulle materie indicate dall'articolo 23, comma 3, riservati a unnumero massimo di quaranta mediatori, articolati in moduli dasvolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo inmodalita' sincrona, comprendenti attivita' laboratoriali, questeultime da svolgersi in presenza.
2. L'organismo attesta, per ciascun mediatore, la frequenza deicorsi di cui al comma 1, per non meno di diciotto ore nel biennio.
Art. 25 Formazione iniziale e continua dei mediatori esperti
1. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 3,commi 3, lettere b) e c), 6 e 7, il richiedente attesta per ciascunmediatore, oltre allo svolgimento del percorso formativo previstodall'articolo 23, la partecipazione a corsi, riservati a non piu' diquaranta partecipanti, di durata non inferiore a dieci ore,articolati in moduli teorici da svolgersi in presenza o mediantecollegamento audiovisivo in modalita' sincrona per non piu' di trequarti del monte orario complessivo, e per la restante parte inmoduli pratici da svolgersi in presenza. All'esito del corso e'prevista una prova finale di valutazione.
2. I moduli teorici destinati alla formazione dei mediatori espertinella materia internazionale, liti transfrontaliere e nella materiadei rapporti di consumo hanno ad oggetto: a) la disciplina nazionale e sovranazionale della tutela delconsumatore; b) la tutela giudiziale, stragiudiziale, consensuale e pariteticadel consumatore; c) i diritti e le tutele in materia di liti transfrontaliere.
3. Ai fini della conferma dell'inserimento nell'elenco di cuiall'articolo 3, commi 3, lettere b) e c), 6 e 7, l'organismo, neltermine previsto dall'articolo 15, comma 1, attesta per ciascunmediatore esperto la partecipazione a corsi di formazione nellematerie indicate dal comma 2, per non meno di quattro ore nel biennioarticolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamentoaudiovisivo in modalita' sincrona.
Art. 26 Formazione iniziale del formatore
1. Ai fini dell'inserimento nella sezione A) dell'elenco previstodall'articolo 10, commi 3 e 4, il richiedente attesta, per ciascunformatore:
a) il diploma di laurea magistrale o a ciclo unico;
b) la qualifica di mediatore in materia civile e commerciale;
c) lo svolgimento, nei cinque anni precedenti la richiesta diiscrizione, di attivita' di docenza in corsi o seminari nella materiadella mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa dellecontroversie presso universita' pubbliche o private, italiane ostraniere riconosciute, ordini professionali o enti pubblici;
d) in alternativa a quanto prevede la lettera c) l'avere svolto,nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione, attivita' diformatore nelle materie di cui alla lettera c).
2. Per il formatore teorico, oltre ai requisiti previsti dal comma1, il richiedente attesta la pubblicazione, nei cinque anniprecedenti la richiesta di iscrizione, di almeno tre contributiscientifici nelle materie indicate dal comma 1, lettera c).
3. Per il formatore pratico, oltre ai requisiti previsti dal comma1, il richiedente attesta l'esperienza maturata nei tre anniantecedenti la richiesta di iscrizione, quale mediatore presso uno opiu' organismi iscritti in almeno dieci procedure di mediazione conadesione della parte invitata.
Art. 27 Formazione continua dei formatori
1. Ai fini della conferma nell'inserimento nell'elenco di cuiall'articolo 10, commi 3 e 4, l'ente di formazione, nel termineprevisto dall'articolo 15, comma 1, attesta per ciascun formatore lapartecipazione a corsi di formazione nelle materie scelte tra quelleindicate dall'articolo 26, riservati a un numero massimo di quarantaformatori, articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediantecollegamento audiovisivo in modalita' sincrona comprendenti attivita'laboratoriali, queste ultime da svolgersi in presenza.
2. L'ente attesta, per ciascun formatore, la frequenza dei corsi dicui al comma 1, per non meno di diciotto ore nel biennio.
Capo V
Indennita', spese e tabelle
Art. 28 Indennita' e spese per il primo incontro
1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versareall'organismo di mediazione un importo a titolo di indennita', oltrealle spese vive.
2. L'indennita' comprende le spese di avvio del procedimento dimediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso delmediatore previste dai commi 4 e 5.
3. Sono altresi' dovute e versate le spese vive, diverse dallespese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuatidall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizionedigitale dei verbali e degli accordi quando la parte e' priva dipropria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documentiprevisti dall'articolo 16, comma 4.
4. Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:
€ 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
€ 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
€ 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;
5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:
€ 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per lecause di valore indeterminabile basso;
€ 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00,e per le cause di valore indeterminabile medio;
€ 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per lecause di valore indeterminabile alto.
6. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e ilprocedimento non prosegue con incontri successivi sono dovutiesclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5. 7. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sonoaltresi' dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate inconformita' all'articolo 30, comma 1. 8. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' delladomanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo oquando e' demandata dal giudice, l'indennita' di mediazione,determinata ai sensi dei commi 4 e 5, e' ridotta di un quinto, e sonoridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate aisensi del comma 7.
Art. 29 Determinazione del valore della lite e dell'accordo di conciliazione
1. La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformita' ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 delCodice di procedura civile. Quando tale indicazione non e' possibilela domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile ilvalore.
2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indicail valore e si applica il comma 1.
3. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono leindicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suovalore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dalcomma 1, il valore della lite e' determinato dall'organismo con attocomunicato alle parti.
4. Il valore della lite puo' essere nuovamente determinato dalresponsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o susegnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi divalutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
5. Il valore dell'accordo di conciliazione e' determinato, quandonecessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerateper la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commida 1 a 4, il responsabile dell'organismo ne determina il valoredandone comunicazione alle parti.
Art. 30 Determinazione delle spese di mediazione
1. In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spesedi mediazione dovute ai sensi dell'articolo 28, comma 7, sonocalcolate, per gli organismi pubblici in conformita' alla tabella dicui all'allegato A, e per gli organismi privati in conformita' allatabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importiprevisti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del dieciper cento.
2. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sonodovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriorispese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella dicui all'allegato A, o secondo la tabella approvata dal responsabiledel registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma5, con una maggiorazione del venticinque per cento.
3. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primoe si conclude senza conciliazione sono dovute agli organismi pubblicio agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate,rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondola tabella redatta in conformita' all'articolo 32 e approvata dalresponsabile del registro, detratti gli importi previstidall'articolo 28, comma 5.
4. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' delladomanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo oquando e' demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinatein conformita' al presente articolo, sono ridotte di un quinto.
Art. 31 Tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici
1. Le spese di mediazione dovute agli organismi pubblici sonocalcolate secondo la tabella di cui all'allegato A, fermo quantoprevisto dagli articoli 28 e 30.
2. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per ilvalore della lite ricompreso nello scaglione immediatamenteprecedente a quello effettivamente applicabile.
3. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gliimporti massimi della tabella di cui all'allegato A, in aggiunta aquanto prevede l'articolo 30, comma 2, possono essere maggiorati finoal venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno deiseguenti criteri:
a) esperienza e competenza del mediatore designato su concordeindicazione delle parti; b) complessita' delle questioni oggetto della procedura, qualil'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma nonesclusivamente, in base al numero degli incontri.
4. Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, e fuori dai casiin cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore eprofessionista, su accordo delle parti, le spese di mediazionepossono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valoreprevisti dalla tabella di cui all'allegato A, in base uno dei seguenti criteri:
a) la durata di ciascun incontro;
b) l'esperienza e la competenza del mediatore designato suconcorde indicazione delle parti;
c) il prevedibile impegno del mediatore per l'intero procedimentoin base a criteri oggettivi e predeterminati che la tabella deveindicare, quali la complessita' delle questioni oggetto dellaprocedura e il numero delle parti.
5. Quando le spese di mediazione sono determinate in conformita' al comma 4, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, suaccordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento.
6. Le spese di mediazione applicate dagli organismi pubblici nonderogano gli importi minimi fissati nella tabella di cui all'allegatoA per gli scaglioni di riferimento.
Art. 32 Criteri per l'approvazione della tabella delle spese di mediazione degli organismi privati
1. Le spese di mediazione dovute agli organismi privati sonocalcolate secondo la tabella predisposta da ciascun organismo nelrispetto del presente articolo, approvata dal responsabile delregistro, fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30. Quandol'organismo privato ha dichiarato di adottare la tabella degliorganismi pubblici si applica l'articolo 31.
2. La tabella delle spese di mediazione e' allegata al regolamentodi procedura e prevede:
a) scaglioni di valore minimo e massimo del procedimento, salvoquanto previsto dalla lettera b);
b) uno scaglione di valore non superiore nel massimo a € 1000;
c) scaglioni applicabili in caso di valore indeterminabile basso,medio e alto;
d) una maggiorazione degli importi calcolati in base alla tabellanon superiore al venticinque per cento in caso di conciliazione inincontri successivi al primo.
3. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, latabella puo' prevedere che gli importi massimi da essa previstipossono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragionedell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:
a) esperienza e competenza del mediatore designato su concordeindicazione delle parti;
b) complessita' delle questioni oggetto della procedura, qualil'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma nonesclusivamente, in base al numero degli incontri.
4. Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, e fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore eprofessionista, su accordo delle parti, le spese di mediazionepossono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valoreprevisti dalla tabella redatta in conformita' al comma 2, in base auno dei criteri indicati dall'articolo 31, comma 3.
5. Quando le spese di mediazione sono determinate in conformita' alcomma 4, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, suaccordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento. 6. Le spese di mediazione applicate dagli organismi privati nonderogano gli importi minimi indicati da ciascun organismo nellatabella approvata dal responsabile del registro.
Art. 33 Indennita' per le mediazioni avanti agli organismi ADR
1. Gli organismi di mediazione iscritti nella sezione specialedegli organismi ADR applicano le indennita' dovute per il servizioprestato secondo gli indirizzi definiti ai sensi dell'articolo141-octies, comma 3, del Codice del consumo.
Art. 34 Soggetti obbligati e modalita' di pagamento
1. Le spese di cui all'articolo 28 sono dovute e versate daciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione delladomanda di mediazione e al momento dell'adesione.
2. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione equando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi alprimo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriorispese di mediazione calcolate in conformita' all'articolo 30,detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, e salvoquanto prevede il comma 4.
3. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondereall'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso diconciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontrisuccessivi al primo.
4. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamentodelle spese di mediazione, quando piu' soggetti rappresentano ununico centro di interessi, il responsabile dell'organismo liconsidera come una parte unica.
Capo VI
Sospensione e cancellazione degli iscritti
Art. 35 Cause di sospensione
1. Costituiscono causa di sospensione per un periodo da sei adodici mesi:
a) l'inadempimento a uno o piu' obblighi di trasparenza previstidagli articoli 17, 18 e 19;
b) la pubblicizzazione, in qualsiasi forma, di un regolamento diprocedura o di una tabella delle spese di mediazione diversi daquelli approvati dal responsabile del registro;
c) lo svolgimento del servizio di mediazione in sedi non indicateal momento della richiesta di iscrizione e non approvate dalresponsabile del registro;
d) la presentazione al pubblico o la pubblicizzazione, inqualsiasi forma, dei servizi di mediazione o di formazione inassociazione a denominazioni, simboli, emblemi e stemmi che rivestonoun interesse pubblico in relazione ai quali l'interessato nondimostra di avere preventivamente acquisito il diritto di farne tale uso.
Art. 36 Cause di cancellazione
1. Costituiscono causa di cancellazione:
a) la perdita di uno o piu' dei requisiti richiesti perl'iscrizione;
b) l'applicazione di un regolamento di procedura o di una tabelladelle spese di mediazione diversi da quelli approvati dalresponsabile del registro;
c) l'applicazione di indennita' per il primo incontro diverse daquelle previste dall'articolo 28;
d) l'affidamento di uno o piu' incarichi a un mediatore noninserito negli elenchi di cui all'articolo 3, o privo, anche percausa sopravvenuta, dei requisiti per esservi inserito;
e) l'affidamento, da parte dell'ente di formazione, di uno o piu'incarichi a uno o piu' formatori inseriti negli elenchi di cuiall'articolo 10, e privi, anche per causa sopravvenuta, dei requisitiper esservi iscritto o dei titoli richiesti dal presente decreto perlo svolgimento del corso;
f) lo svolgimento di una o piu' procedure di mediazione inpresenza di cause di incompatibilita', come definite dal presentedecreto;
g) la mancata adozione da parte dell'organismo delle sanzioni acarico del mediatore nei casi previsti dal regolamento di procedura;
h) la volontaria divulgazione di dati sensibili relativi alleprocedure di mediazione;
i) la mancata comunicazione delle variazioni delle informazionifornite al momento dell'iscrizione e approvate dal responsabile delregistro;
l) la mancata trasmissione periodica delle attestazioni ocertificazioni relative all'adempimento degli obblighi formativi dimediatori e formatori;
m) il mancato adempimento dell'obbligo di trasmissione dei datiindicati dall'articolo 16, commi 6 e 7;
n) lo svolgimento di meno di dieci procedimenti di mediazione nelbiennio precedente l'adozione del provvedimento;
o) la comunicazione da parte dell'iscritto della dichiarazioneprevista dall'articolo 39, comma 5. 2. Costituisce causa di cancellazione dell'organismo ADR la perditadi uno o piu' dei requisiti previsti dall'articolo 9.
Art. 37 Invito alla regolarizzazione
1. Quando un organismo o un ente di formazione perde uno o piu' deirequisiti previsti dagli articoli 6 e 11, comma 3, o e' rilevatol'inadempimento a uno degli obblighi previsti dall'articolo 36,lettere i), l) e m), il responsabile del registro ne da'comunicazione all'interessato invitandolo a ovviarvi senza indugio ecomunque non oltre il termine di tre mesi.
2. Se alla scadenza permane la difformita' segnalata, ilresponsabile adotta il provvedimento di cancellazione.
Art. 38 Invito alla regolarizzazione all'organismo ADR
1. Ad eccezione del caso di perdita dei requisiti previstidall'articolo 4, quando un organismo ADR non soddisfa uno o piu' deirequisiti previsti dall'articolo 9, il responsabile del registro neda' comunicazione all'interessato e lo invita a ovviarvi senzaindugio e comunque non oltre il termine di tre mesi.
2. Se alla scadenza del termine previsto dal comma 1, permane ladifformita' segnalata, il responsabile del registro dispone lacancellazione dell'organismo ADR dalla sezione speciale del registro.
3. Adottato il provvedimento di cui al comma 2, il responsabileaggiorna immediatamente la sezione speciale del registro, dandonecomunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Art. 39 Procedura di contestazione
1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 37 e 38, il responsabiledel registro, quando rileva la sussistenza di fatti che potrebberodar luogo all'adozione di un provvedimento di sospensione o dicancellazione, ne da' comunicazione all'organismo o all'ente diformazione con l'invito, entro un termine non inferiore a quindicigiorni e non superiore a trenta, a fornire chiarimenti e pereventuali produzioni documentali.
2. Scaduto il termine assegnato ai sensi del comma 1, ilresponsabile del registro esamina, se presentati, i chiarimenti e leattestazioni, se non ritiene di archiviare la procedura, contesta
formalmente all'interessato i fatti riscontrati, indica le norme cheritiene violate, e assegna un termine di quindici giorni per difese eulteriori produzioni documentali. +
3. Se nel termine assegnato ai sensi del comma 2, l'interessato nonfornisce elementi idonei a superare la contestazione, il responsabiledel registro, con provvedimento motivato, dispone la sospensioneindicandone la durata. Quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 36, dispone la cancellazione. Il provvedimento e'comunicato all'interessato ed e' pubblicato, limitatamente alladenominazione e al numero d'ordine dell'organismo o dell'ente, altipo di provvedimento adottato e alla durata della sospensione inapposita pagina del sito web del Ministero dedicato alla mediazione.La pubblicazione del provvedimento di sospensione e' mantenuta perl'intera durata della sua efficacia. La pubblicazione delprovvedimento di cancellazione e' mantenuta per due anni dalla suaadozione. Il provvedimento di cancellazione e di sospensione e'altresi' annotato nel registro, nella sezione speciale o nell'elenco.
4. I provvedimenti previsti dai commi 1, 2 e 3, quando sonoadottati nei confronti di un organismo ADR iscritto nella sezionespeciale del registro, sono preventivamente comunicati al Ministerodelle imprese e del made in Italy, che ha facolta' di esprimere ilproprio parere.
5. In ogni fase della procedura di contestazione e nel casoprevisto dall'articolo 37, l'organismo o l'ente di formazione puo'dichiarare di non avere interesse al mantenimento dell'iscrizione. Intal caso il responsabile del registro, allo stato degli atti, nedispone la cancellazione.
6. Tutte le comunicazioni previste dalla presente sezione sonoeffettuate dal responsabile del registro all'indirizzo indicato almomento dell'iscrizione.
Art. 40 Effetti della sospensione e della cancellazione
1. L'organismo o l'ente di formazione, ricevuto il provvedimento disospensione o di cancellazione, danno immediata comunicazione dellasua adozione e della data di decorrenza dei suoi effetti,rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alleparti dei procedimenti in corso, ai formatori e agli iscritti aicorsi, e attestano al responsabile del registro l'adempimento di taleonere.
2. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazionel'organismo o l'ente di formazione non possono erogare i serviziprevisti dal presente decreto.
3. La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazioneprevisto dall'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo edall'articolo 16, comma 4, del presente decreto.
4. La cancellazione per qualsiasi causa preclude per due anniall'organismo e all'ente di formazione di chiedere l'iscrizione.
Art. 41 Prosecuzione della procedura di mediazione nei casi di sospensione e cancellazione
1. La procedura di mediazione in corso avanti a un organismosospeso o cancellato puo' proseguire davanti ad altro organismo delmedesimo circondario, in conformita' al presente articolo.
2. Entro quindici giorni dalla pubblicazione prevista dall'articolo39, comma 3, la parte che ha avviato la procedura di mediazione puo'individuare un altro organismo mediante presentazione di appositadomanda che deve contestualmente essere comunicata alle altre partidella procedura di mediazione e all'organismo sospeso o cancellato.Tale richiesta puo' contenere l'indicazione dello stesso mediatoredesignato dall'organismo sospeso o cancellato, a condizione che dettomediatore sia inserito nell'elenco dell'organismo individuato aisensi del primo periodo e che il provvedimento sanzionatorio non siastato adottato per motivi attinenti al comportamento del mediatore inquestione. Se nel termine indicato nel primo periodo non e'
depositata la richiesta di prosecuzione, entro i successivi quindicigiorni puo' provvedervi la parte chiamata che ha aderito allamediazione.
3. L'organismo che riceve l'istanza prevista dal comma 2 non puo'rifiutare di svolgere la mediazione, se non per giustificato motivo.
4. L'organismo sospeso o cancellato, quando la mediazione prosegueai sensi del comma 1, cura l'immediata trasmissione degli atti fino aquel momento compiuti all'organismo avanti al quale prosegue laprocedura, conservandone copia.
Capo VII
Disposizioni transitorie, trattamento dati, finanziarie e finali
Art. 42 Procedimento per il mantenimento dell'iscrizione nel registro
1. Gli organismi di mediazione iscritti, alla data di entrata invigore del presente decreto, nel registro previsto dall'articolo 3del decreto del Ministro della giustizia del 18 ottobre 2010, n. 180,e che entro il 30 aprile 2023 hanno presentato istanza dimantenimento dell'iscrizione, attestano al responsabile del registro,entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,l'adeguamento ai requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 4, 5e 6. Nello stesso termine trasmettono il regolamento di proceduraaggiornato in conformita' all'articolo 22 unitamente, per gliorganismi privati, alla tabella redatta in conformita' all'articolo32 o corredato della dichiarazione di adozione della tabella di cuiall'allegato A.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 4, gli organismi di cui alcomma 1, per i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore delpresente decreto, negli elenchi previsti dall'articolo 3, comma 3, parte i), sezioni da A) a C) e parte ii), sezioni da A) a C) del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, che intendonomantenere tale inserimento, attestano al responsabile del registro,nel termine di cui al comma 1, per ciascun mediatore: a) i requisiti previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera b); b) il conseguimento della laurea triennale o l'eventualeconseguimento della laurea prevista dall'articolo 23, comma 1; c) lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenutocorrispondente a quanto prevede l'articolo 24, comma 1, di durata noninferiore a dieci ore. 3. Fuori dai casi previsti dal comma 4, per i mediatori inseriti,alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco dicui all'articolo 3, comma 3, parte i), sezioni da A) a C) e parteii), sezioni da A) a C) del decreto del Ministro della giustizia n.180 del 2010, che intendono mantenere tale inserimento, l'organismodocumenta, oltre a quanto prevede il comma 2, lo svolgimento di uncorso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevedel'articolo 25, comma 3, di durata non inferiore a quattro ore. 4. Per i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore delpresente decreto, negli elenchi previsti dall'articolo 3, comma 3,del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, e iscrittia un ordine o collegio professionale, l'organismo, nel termine di cuial comma 1 attesta: a) per tutti i mediatori i requisiti previsti dall'articolo 8,comma 2, lettera b); b) per i mediatori inseriti nella sezione A, l'eventualeconseguimento della laurea triennale o della laurea previstadall'articolo 23, comma 1; c) per i mediatori inseriti nella sezione A, lo svolgimento di uncorso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevedel'articolo 24, comma 1, di durata non inferiore a dieci ore; d) per i mediatori inseriti nelle sezioni B e C, oltre a quantoprevedono le lettere a) e b), lo svolgimento di un corso diaggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'articolo25, comma 3, di durata non inferiore a quattro ore. 5. Gli enti di formazione iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco previsto dall'articolo 17 deldecreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, e che, entro il30 aprile 2023, hanno presentato istanza di mantenimentodell'iscrizione, trasmettono al responsabile del registro, neltermine previsto dal comma 1, la documentazione attestantel'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 11. 6. Gli enti di cui al comma 5, per i formatori inseriti alla datadi entrata in vigore del presente decreto negli elenchi previstidall'articolo 17, comma 3, parte i), lettera A) e parte ii) lettera A, del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, cheintendono mantenere tale inserimento, attestano al responsabile delregistro, nel termine di cui al comma 1, per ciascun formatore: a) i requisiti previsti dall'articolo 4; b) l'eventuale conseguimento della laurea prevista dall'articolo26, comma 1, o quantomeno della laurea triennale; c) lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenutocorrispondente a quanto prevede l'articolo 27, comma 1, di durata noninferiore a dieci ore. d) quando non e' attestato il conseguimento della laurea ai sensidella lettera b), per ciascun formatore l'ente attesta lo svolgimentodi attivita' di docenza nelle materie di cui all'articolo 23, comma3, per almeno sedici ore negli ultimi tre anni anteriori allascadenza del termine di cui al comma 1. 7. Ai fini del mantenimento dell'inserimento negli elenchi dei mediatori e dei formatori, i corsi previsti dai commi 2, 3 e 6 prevedono uno specifico modulo dedicato alle modifiche apportate aldecreto legislativo n. 28 del 2010 dal decreto legislativo 10 ottobre2022, n. 149, con approfondimento sui temi degli incentivi fiscali,del patrocinio a spese dello Stato, e sui contenuti del presentedecreto. 8. Lo svolgimento dei corsi previsti dai commi 2, 3, e 6, da partedei mediatori e formatori per i quali e' confermato l'inserimento neirispettivi elenchi in conformita' al presente articolo, equivaleall'assolvimento dell'obbligo formativo periodico previstodall'articolo 15 per il biennio con scadenza 31 dicembre 2025.
Art. 43 Inserimento nell'elenco del responsabile dell'organismo e mantenimento dell'inserimento nell'elenco del responsabile scientifico
1. Ai fini dell'inserimento del responsabile dell'organismonominato alla data di entrata in vigore del presente decreto,nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), gli organismidi cui all'articolo 42, comma 1, entro il termine di nove mesidall'entrata in vigore del presente decreto, attestano alresponsabile del registro:
a) i requisiti previsti dall'articolo 4;
b) il conseguimento della laurea triennale o l'eventualeconseguimento della laurea di cui all'articolo 23, comma 1;
c) il conseguimento della qualifica di mediatore in dataanteriore all'entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini di cui al comma 1, quando il responsabile dell'organismoe' iscritto a un ordine o collegio professionale, l'organismo, neltermine indicato dal predetto comma, attesta al responsabile delregistro:
a) i requisiti previsti dall'articolo 4;
b) il conseguimento della qualifica di mediatore in dataanteriore all'entrata in vigore del presente decreto;
c) l'eventuale conseguimento della laurea di cui all'articolo 23,comma 1, o della laurea triennale.
3. Quando, nei casi previsti dai commi 1 e 2, alla data di entratain vigore del presente decreto, il responsabile dell'organismo non haconseguito la qualifica di mediatore, l'organismo, nel termine di cuial comma 1, attesta al responsabile del registro il conseguimento ditale qualifica in conformita' all'articolo 23.
4. Gli enti di cui all'articolo 42, comma 5, per il mantenimentodel responsabile scientifico inserito, alla data di entrata in vigoredel presente decreto, nell'elenco previsto dall'articolo 17, comma 3,parte i), sezione B) e parte ii), sezione B) del decreto del Ministro
della giustizia n. 180 del 2010, attestano il possesso dei requisitidi cui all'articolo 4 e trasmettono al responsabile del registro,entro il termine di cui al comma 1, il curriculum nel quale sonoevidenziati i titoli e l'esperienza che giustificano i requisitidella chiara fama e dell'esperienza pratica e professionale nellematerie previste dall'articolo 16-bis, comma 2, del decretolegislativo, con indicazione della data di conseguimento dei titoli edello svolgimento delle esperienze
.
Art. 44 Procedura di verifica dei requisiti di mantenimento dell'iscrizione
1. Il responsabile del registro, entro sessanta giorni dallaricezione delle attestazioni previste dagli articoli 42 e 43,verificatane idoneita' e completezza, conferma le iscrizionirichieste nel registro e negli elenchi, indicando in modo specifico isoggetti dei quali e' confermato l'inserimento nel registro e neglielenchi, dandone contestuale comunicazione al richiedente.
2. Se, all'esito delle verifiche effettuate ai sensi del comma 1,il responsabile del registro non provvede, sospende l'iscrizionedell'organismo o dell'ente di formazione per sei mesi, previopreavviso ai sensi dell'articolo 10-bis, della legge 7 agosto 1990,n. 241. Si applicano gli articoli 40 e 41.
3. L'organismo o l'ente, almeno trenta giorni prima della scadenzadel periodo di sospensione disposto ai sensi del comma 2, salvo ildeposito della dichiarazione prevista dall'articolo 39, comma 5,attesta al responsabile del registro l'adeguamento in conformita'agli articoli 42 e 43. In difetto, il responsabile del registrodispone la cancellazione e si applicano gli articoli 40 e 41.
Art. 45 Disposizioni transitorie relative alle procedure finalizzate alla cancellazione o alla sospensione
1. Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore delpresente decreto, avviati dal responsabile del registro ai sensidell'articolo 10 del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del2010, continua ad applicarsi il predetto decreto.
2. Le disposizioni del Capo VI si applicano ai procedimenti avviatidal responsabile del registro d'ufficio o a seguito di segnalazionidell'Ispettorato o di esposti in data successiva a quella di entratain vigore del presente decreto.
Art. 46 Disposizioni transitorie in tema di spese di mediazione
1. Alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata indata anteriore all'entrata in vigore del presente decreto continua adapplicarsi l'articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia n.180 del 2010 e la tabella A, ivi richiamata.
2. Alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata indata successiva all'entrata in vigore del presente decreto, gliorganismi privati che hanno presentato istanza di mantenimentodell'iscrizione ai sensi dell'articolo 42, comma 1, finoall'approvazione dell'istanza di adeguamento ai requisiti diiscrizione, applicano le spese di mediazione previste per gliorganismi pubblici dall'articolo 31, commi 1, 2 e 4, e la tabella Aallegata al presente decreto. 3. Gli organismi ADR applicano alle procedure di cui all'articolo9, comma 1, lettera c), iniziate con domanda presentata in datasuccessiva all'entrata in vigore del presente decreto, le indennita'previste dall'articolo 33.
Art. 47 Trattamento dati
1. Il Ministero - Direzione generale degli affari interni e ilMinistero per le imprese e il made in Italy, sono titolari deitrattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le attivita'di competenza, ai fini della tenuta ed aggiornamento del registro,della sezione speciale e degli elenchi di cui all'articolo 3, edell'esercizio della vigilanza ai sensi del Capo VI.
2. Il trattamento dei dati personali raccolti ai sensidell'articolo 4, dell'articolo 6, comma 1, lettere e), h) e l),dell'articolo 9, comma 1, lettera g), dell'articolo 11, commi 1 e 3,lettere a), b) e c), e dall'articolo 14 , avviene in conformita' alregolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in ogni caso con adozione di tutte le misure necessarie a garantire ilrispetto dei principi di liceita', correttezza e trasparenza neiconfronti degli interessati, di limitazione della finalita', diminimizzazione dei dati, di limitazione della conservazione e diintegrita' e riservatezza e di protezione dei dati fin dallaprogettazione e per impostazione predefinita.
3. Il trattamento dei dati personali di cui al comma 2 e'effettuato per le sole finalita' di rilevante interesse pubblicocorrelate alla tenuta del registro e dell'elenco di cui all'articolo3, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere l) e q) deldecreto legislativo n. 196 del 2003.
4. E' vietata la comunicazione o la diffusione a terzi dei datiindicati al comma 2, salvo l'adempimento degli obblighi dicomunicazione previsti dall'articolo 12, comma 5, e dall'articolo 39,comma 4, nonche' la messa a disposizione del pubblico, attraverso ilsito web del Ministero dedicato alla mediazione, della sezionespeciale del registro per gli organismi ADR, degli elenchi deiresponsabili, mediatori e formatori in conformita' all'articolo 12,comma 3, e dei provvedimenti indicati dall'articolo 39, comma 3,fermo restando l'articolo 2-septies, comma 8, del decreto legislativon. 196 del 2003.
5. I dati trattati ai sensi del presente decreto sono conservatidal Ministero per un periodo non superiore a dieci anniesclusivamente allo scopo di consentire lo svolgimento delleattivita' e i controlli previsti dal presente decreto e comunque finoalla definizione di eventuali contenziosi.
6. Gli organismi, gli organismi ADR e gli enti di formazionetrattano i dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE)2016/679 forniti dalle parti nell'ambito dell'attivita' di mediazionee i dati forniti dai soggetti interessati nell'ambito delle proceduree delle attivita' previste dai capi II, III, VI e di cui agliarticoli 43, 44 e 45, nel rispetto e in conformita' al predettoregolamento e del decreto legislativo n. 196 del 2003 e conl'adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla tuteladei dati personali trattati, assicurando altresi' la sicurezza deimedesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione,la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati.
Art. 48 Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto nondevono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativiadempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 49 Abrogazioni
1. Il decreto del Ministro della giustizia del 18 ottobre 2010, n.180 è abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 ottobre 2023
Il Ministro della giustizia Nordio
Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affariesteri e della cooperazione internazionale, n. 2834
Allegato
TABELLA A (articolo 31, comma 1)
TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%. Quando il valore della controversia è indeterminabile si applicalo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.