Conciliazione paritetica all'italiana: apprezzamenti dal Parlamento Europeo

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Risoluzione del 25 ottobre 2011 del Parlamento Europeo, sui metodi alternativi di soluzione delle controversie in materia civile, commerciale e familiare (2011/2117 - INI).

Letto 3041 dal 10/11/2011



L’Italia, nonostante detenga il triste primato della giustizia civilepiù lenta e inefficiente d’Europa, ha ottenuto un importante riconoscimento a livello comunitario.

Con la Risoluzione del 25 ottobre 2011, sui metodi alternativi di soluzione delle controversie in materia civile, commerciale e familiare (2011/2117- INI), il Parlamento Europeo riconosce la validità della conciliazione paritetica* italiana quale esempio di migliore prassi basata sul protocollo stipulato e sottoscritto dalle aziende e dalle associazioni dei consumatori, attraverso cui le imprese si impegnano in anticipo a ricorrere ai sistemi alternativi alla giustizia ordinaria per risolvere le eventuali controversie che possono sorgere nei settori contemplati dal protocollo;

 A conferma dell’importante riconoscimento, il modello italiano sulla conciliazione paritetica verrà inserito come buona pratica nella nuova direttiva comunitaria sulle ADR.

Il Parlamento Europeo nella predetta Risoluzione si dichiara convinto che le norme per l'ADR nei diversi Paesi, debbano contenere alcune caratteristiche comuni come l’adesione all'ADR e accordo sull'ADR; indipendenza, trasparenza, efficacia, equità, imparzialità e riservatezza; effetti sulla decadenza e sulla prescrizione; esecutività degli accordi risultanti dall'ADR; qualifica delle parti terze;

A tal proposito, suggerisce alla Commissione europea di riprendere nella sua futura proposta legislativa sull'utilizzazione degli ADR per i consumatori nell'UE, (probabilmente emanata entro la fine del 2011),  i principi guida da seguire in relazione ai sistemi ADR istituiti in Europa, ossia:

indipendenza, imparzialità e diversità: la designazione dei mediatori deve evitare il possibile insorgere di conflitti d'interessi; l'imparzialità del risultato può validamente fondarsi sul principio di una partecipazione paritetica di personalità provenienti dalle associazioni di consumatori e dalle organizzazioni che rappresentano le imprese;

competenza: i professionisti incaricati devono possedere la capacità, la formazione e l'esperienza specifiche, necessarie per esercitare la funzione e devono essere imparziali, indipendenti e competenti;

efficacia e rapidità: i mediatori devono disporre di mezzi sufficienti (risorse umane, materiali e finanziarie adeguate) ed essere in grado di rispettare termini brevi tra la presentazione del reclamo e l'adozione della decisione;

equitàtra consumatori e professionisti in termini di informazione, concezione e procedura e di contradditorio, vale a dire la possibilità per ciascuna parte di far conoscere il proprio punto di vista e di prendere conoscenza delle posizioni e dei fatti addotti dall'altra;

finanziamento: la problematica del costo dell'ADR deve essere risolta, al fine di garantire l'attrattiva per le parti di una tale modalità; in tale ottica, il sistema, in caso di vittoria, dovrebbe essere gratuito per il consumatore, o fornito a costo molto contenuto;

libertà e carattere extragiudiziario: l'ADR deve avere un carattere facoltativo, fondato sul rispetto della libera scelta delle parti durante l'intero arco del processo, che lasci loro la possibilità di risolvere in qualsiasi istante la controversia dinanzi a un tribunale; occorre al tempo stesso garantire che le parti si adoperino seriamente per comporre con successo la controversia; non deve essere in alcun caso una prima tappa obbligatoria preliminare all'azione in giudizio, e le decisioni che ne scaturiscono possono essere vincolanti solo se le parti ne sono state preventivamente informate e hanno dato esplicito consenso; resta comunque possibile adire un tribunale nonostante una tale decisione;

proporzionalitàdelle procedure, delle decisioni e dei costi, al fine di evitare che il loro impatto superi l'oggetto e la rilevanza della controversia; i costi sostenuti devono essere commisurati al danno subito;

trasparenza: oltre alla messa a disposizione delle informazioni generali (tipi di controversie, norme relative alla presentazione del reclamo, modalità di adozione delle decisioni ecc.), ogni soggetto agente in qualità di mediatore deve essere tenuto a pubblicare una relazione annuale;

 

Sottolinea, inoltre, che è fondamentale sensibilizzare il consumatore in merito all'esistenza e ai benefici dell'ADR prima dell'insorgere di una controversia in materia di consumo. Occorre insistere sulla necessità di rafforzare il senso di responsabilità delle imprese e delle organizzazioni professionali al riguardo, ritenendo che le imprese e le federazioni di imprese abbiano il diritto di informare i consumatori sui meccanismi di ADR disponibili, proponendo che tale informazione «a monte» passi attraverso l'inclusione, in tutti i documenti contrattuali, di un riferimento alla possibilità di ricorrere all'ADR, completo dei dati di contatto e delle modalità di presentazione del reclamo a detti sistemi di ADR, per i professionisti che se ne avvalgono; tale requisito dovrebbe tuttavia evitare costi aggiuntivi e ulteriore burocrazia;

Infine, altro settore di non minore importanza secondo il Parlamento, è quello svolto da alcune procedure di ADR nell’ambito delle controversie familiari, che può essere d’aiuto per ridurre i danni psicologici, invogliare le parti a ricominciare a parlarsi e in tal modo, in particolare, aiutare a proteggere i figli soprattutto nei casi di sottrazione internazionale di minori da parte dei genitori.

 

* Si definisce conciliazione paritetica il mezzo di risoluzione delle controversie che si svolge attraverso il confronto tra consumatore ed azienda, per il tramite dei loro rispettivi rappresentanti, uno per l’azienda e l’altro per l’associazione dei consumatori, definiti “conciliatori”.

La caratteristica fondamentale rispetto allo schema della mediazione civile obbligatoria, risiede nel fatto che i conciliatori, si confrontano e si misurano direttamente tra loro ad “armi pari”, senza l’intervento di un terzo mediatore.