Cos’è la negoziazione assistita e come funziona.

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Introdotta nell’ordinamento giuridico con il recente d.l. n.132 del 12 settembre ultimo scorso (ma con efficacia differita a 90 giorni dall’approvazione della legge di conversione), la negoziazione assistita è, per lo meno nelle intenzioni del legislatore, il nuovo strumento negoziale che consentirà la risoluzione stragiudiziale di migliaia di liti.
Un nuovo strumento poiché non sostituisce la mediazione civile ma andrà ad affiancarla nelle materia in cui la mediazione rimane facoltativa.
Tecnicamente, la negoziazione assistita è il procedimento attraverso cui le parti, assistite da un avvocato, concludono  un accordo e convengono di cooperare  in  buona fede e lealtà per risolvere in via  amichevole  una controversia (art. 2 cit. Decreto).
 
Qual è l’ambito di applicazione della negoziazione assistita?
Il ricorso alla negoziazione è obbligatorio nelle seguenti materie:
- azione in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
- richiesta di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti €.50.000.
In questi casi la negoziazione rappresenta una condizione di procedibilità del successivo giudizio ed è da considerarsi superata solo ove la parte che riceve la richiesta si rifiuta di aderire espressamente o non aderisce entro 30 giorni.
La negoziazione assistita non si applica:
- nei casi residuali rispetto a quelli sopra elencati;
- nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
- nei procedimenti di  consulenza  tecnica  preventiva  ai  fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis c.p.c.;
- nei procedimenti di opposizione o  incidentali  di  cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- nei procedimenti in camera di consiglio;
- nell'azione civile esercitata nel processo penale;
- quando è prevista la mediazione obbligatoria.
 
Qual è la procedura prevista per la negoziazione assistita?
 
Obblighi preliminari dell’avvocato. L’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare il cliente circa la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita (l’omesso avviso costituisce un illecito disciplinare).
La parte che decide di avvalersi della negoziazione assistita, formula, tramite il suo legale di fiducia, un invito alla controparte per la stipula di una convenzione di negoziazione.
L’invito deve contenere:
- l’indicazione dell’oggetto della controversia (sono esclusi i diritti indisponibili);
- l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto possono essere valutati dal giudice negativamente ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli art. 96 e 642, c. 1, c.p.c.;
- la certificazione dell’autografia della firma apposta dall’avvocato che formula l’invito.
Con la notifica dell’invito si verifica la sospensione della prescrizione e della decadenza, per non più di una volta (come nella mediazione).
Rifiuto del convenuto. Al rifiuto del convenuto, l’istante dovrà promuovere azione giudiziaria a pena di decadenza entro lo stesso termine previsto per esercitare il rifiuto.
Adesione del convenuto.  Se la controparte aderisce all’invito, occorre stipulare la convenzione che dovrà contenere obbligatoriamente:
- il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese;
- l’oggetto della controversia;
- la forma scritta a pena della nullità;
- l’autografia delle sottoscrizioni delle parti ad opera degli avvocati.
 
Conclusione della negoziazione. Se le parti raggiungono un accordo, questo dovrà essere conforme alle norme imperative, all’ordine pubblico e dovrà essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati.
Come nella mediazione civile, l’accordo sottoscritto costituisce titolo esecutivo utile ai fini dell’iscrizione dell’ipoteca giudiziale sui beni del debitore.
Se le parti non riescono a giungere ad un accordo, gli avvocati certificheranno l’esito e lo sottoscriveranno.
 
Aspetti connessi alla negoziazione.
Come nella mediazione, sono previsti alcuni obblighi o divieti per le parti che partecipano agli incontri.
Gli avvocati che assistono le parti:
- non possono impugnare l’accordo;
- sono tenuti al segreto e non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese durante gli incontri (questa disposizione si estende a tutti coloro che partecipano agli incontri).
Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite durante gli incontri non possono essere utilizzate nel successivo giudizio.
Per la parti meno abbienti è prevista l’ammissibile l’ammissione al gratuito patrocinio.
Assenti, per lo meno sino ad oggi, gli incentivi fiscali previsti per la mediazione.









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