La riforma è entrata in vigore il 22 gennaio 2026 ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2026. La legge interviene sulla disciplina della giurisdizione, del controllo e della responsabilità amministrativa, modificando la legge n. 20 del 1994 e il decreto legislativo n. 174 del 2016 (Codice della giustizia contabile).
L’art. 1 della L. n. 1/26 disciplina la nozione di colpa grave, che ricorre nei casi di:
L’art. 1 della L. n. 1/26 disciplina la nozione di colpa grave, che ricorre nei casi di:
- violazione manifesta delle norme di diritto applicabili che deve essere determinata tenendo conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza;
- travisamento del fatto;
- affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrovertibilmente esclusa dagli atti del procedimento;
- negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrovertibilmente dagli atti del procedimento.
Ai fini dell’individuazione della violazione manifesta, si tiene conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza.
È esclusa la colpa grave quando la violazione o l’omissione derivino dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
e
se il fatto dannoso trae origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità o dagli atti richiamati e dagli allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell’atto sottoposto a controllo.
Il nuovo comma 1.1 della L. n. 20/1994 limita la responsabilità al solo dolo (con esclusione della colpa grave) nei casi di:
È esclusa la colpa grave quando la violazione o l’omissione derivino dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
e
se il fatto dannoso trae origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità o dagli atti richiamati e dagli allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell’atto sottoposto a controllo.
Il nuovo comma 1.1 della L. n. 20/1994 limita la responsabilità al solo dolo (con esclusione della colpa grave) nei casi di:
- conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale, da parte delle amministrazioni pubbliche;
- conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, mediazione, conciliazioni giudiziali e transazioni fiscali in materia tributaria.
I giudici contabili possono ridurre proporzionalmente il danno in relazione alle caratteristiche oggettive e soggettive della fattispecie concreta.
https://www.altalex.com/documents/2026/01/16/corte-conti-novita-controlli-responsabilita-erariale-delega-governo
https://www.ilsole24ore.com/art/riforma-corte-conti-domani-piu-limiti-risarcimenti-contabili-AIrT36x
https://ance.it/2026/01/in-gazzetta-ufficiale-la-legge-di-riforma-della-corte-dei-conti/
https://www.agendadigitale.eu/documenti/riforma-corte-dei-conti-tutte-le-novita-su-colpa-grave-e-risarcimenti/
https://www.altalex.com/documents/2026/01/16/corte-conti-novita-controlli-responsabilita-erariale-delega-governo
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https://www.agendadigitale.eu/documenti/riforma-corte-dei-conti-tutte-le-novita-su-colpa-grave-e-risarcimenti/



