La riforma della Corte dei Conti favorisce gli accordi di conciliazione e riduce la “paura della firma” dei funzionari

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Entrata in vigore la Legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”.

Letto 43 dal 08/04/2026



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La riforma è entrata in vigore il 22 gennaio 2026 ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2026.  La legge interviene sulla disciplina della giurisdizione, del controllo e della responsabilità amministrativa, modificando la legge n. 20 del 1994 e il decreto legislativo n. 174 del 2016 (Codice della giustizia contabile).
 
L’art. 1 della L. n. 1/26 disciplina la nozione di colpa grave, che ricorre nei casi di: 
  • violazione manifesta delle norme di diritto applicabili che deve essere determinata tenendo conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza;
  • travisamento del fatto;
  • affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrovertibilmente esclusa dagli atti del procedimento;
  • negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrovertibilmente dagli atti del procedimento.
Ai fini dell’individuazione della violazione manifesta, si tiene conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza.
È esclusa la colpa grave quando la violazione o l’omissione derivino dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
e
se il fatto dannoso trae origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità o dagli atti richiamati e dagli allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell’atto sottoposto a controllo.
 
Il nuovo comma 1.1 della L. n. 20/1994 limita la responsabilità al solo dolo (con esclusione della colpa grave) nei casi di:
  • conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale, da parte delle amministrazioni pubbliche;
  • conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, mediazione, conciliazioni giudiziali e transazioni fiscali in materia tributaria. 
 
 









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