Commento:
Il Condominio Alfa richiedeva decreto ingiuntivo al Tribunale di Siena contro la condòmina Caia per oneri condominiali. Tale DI veniva opposto da Caia la quale eccepiva l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e ne chiedeva la revoca. Nel merito, la condòmina chiedeva di dichiarare nulla o annullabile la delibera dell'assemblea del 18.10.2019 e del bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019 per diverse motivazioni (somme corrisposte o prescritte; assenza di rendiconto, decisioni riguardanti condizionatori e frontalini). Il Condominio si costituiva contestando integralmente quanto dedotto dall'opponente.
Per quanto riguarda la mediazione, il Condominio avviava il tentativo di mediazione presso l'organismo della Camera di Commercio di Siena, ma l'amministratore si presentava al primo incontro sprovvisto di mandato da parte dell'assemblea (all’epoca necessario). Rinviato il primo incontro per consentire all'amministratore di procurarselo, costui non otteneva il mandato proprio perché la condòmina Caia, titolare di circa 470 millesimi, con la sua assenza aveva impedito il raggiungimento del quorum, pertanto il mediatore aveva dato atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di mediazione.
Il Tribunale di Siena rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente Caia al pagamento delle spese di lite. In particolare, il Tribunale ha ritenuto il comportamento di Caia contrario a buona fede perché strumentalmente destinato a mantenere la controversia in una condizione di improcedibilità "forzata".
Caia appellava la sentenza del Tribunale di Siena con sei motivi di cui due aventi ad oggetto il mancato esperimento della mediazione. Il Condominio si costituiva contestando integralmente quanto dedotto e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. In merito al comportamento di Caia, il Condominio affermava che correttamente il giudice di prime cure aveva rilevato la condotta in malafede della signora. Anche la Corte d’appello ritiene che la mancata deliberazione assembleare è stata determinata dalla consapevole assenza di Caia all'assemblea convocata proprio per deliberare sulla mediazione e tale condotta integra abuso del diritto: la sua assenza strategica all'assemblea convocata per autorizzare la mediazione, seguita dalla successiva eccezione di improcedibilità per mancata mediazione, integra chiaramente una condotta contraria ai principi di buona fede e correttezza processuale. Nel merito, la Corte rigetta tutti i motivi d’appello, conferma la sentenza impugnata e condanna Caia alle spese e al doppio del contributo unificato.°
Per quanto riguarda la mediazione, il Condominio avviava il tentativo di mediazione presso l'organismo della Camera di Commercio di Siena, ma l'amministratore si presentava al primo incontro sprovvisto di mandato da parte dell'assemblea (all’epoca necessario). Rinviato il primo incontro per consentire all'amministratore di procurarselo, costui non otteneva il mandato proprio perché la condòmina Caia, titolare di circa 470 millesimi, con la sua assenza aveva impedito il raggiungimento del quorum, pertanto il mediatore aveva dato atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di mediazione.
Il Tribunale di Siena rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente Caia al pagamento delle spese di lite. In particolare, il Tribunale ha ritenuto il comportamento di Caia contrario a buona fede perché strumentalmente destinato a mantenere la controversia in una condizione di improcedibilità "forzata".
Caia appellava la sentenza del Tribunale di Siena con sei motivi di cui due aventi ad oggetto il mancato esperimento della mediazione. Il Condominio si costituiva contestando integralmente quanto dedotto e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. In merito al comportamento di Caia, il Condominio affermava che correttamente il giudice di prime cure aveva rilevato la condotta in malafede della signora. Anche la Corte d’appello ritiene che la mancata deliberazione assembleare è stata determinata dalla consapevole assenza di Caia all'assemblea convocata proprio per deliberare sulla mediazione e tale condotta integra abuso del diritto: la sua assenza strategica all'assemblea convocata per autorizzare la mediazione, seguita dalla successiva eccezione di improcedibilità per mancata mediazione, integra chiaramente una condotta contraria ai principi di buona fede e correttezza processuale. Nel merito, la Corte rigetta tutti i motivi d’appello, conferma la sentenza impugnata e condanna Caia alle spese e al doppio del contributo unificato.°


