Commento:
In questa vicenda giudiziaria, la proprietaria di un’automobile chiedeva di essere indennizzata dalla compagnia assicuratrice per il furto del veicolo, essendo quella fattispecie coperta dalla polizza sottoscritta e in corso di validità al momento del sinistro.
L’assicurata aveva preliminarmente invitato l’assicurazione in mediazione, conclusasi negativamente per mancata adesione della parte invitata.
L’assicurazione aveva inviato all’Organismo, come spesso accade, una comunicazione di mancata partecipazione motivandola con la mancata dimostrazione da parte dell’assicurata che
- il veicolo fosse stato veramente rubato,
- il veicolo fosse “marciante” alla data del presunto furto (l’automobile, infatti, era stato acquistata inizialmente dal marito dell’assicurata ad un prezzo nettamente inferiore al valore di mercato, a causa di gravi danni patiti dall’auto a seguito di un’alluvione avvenuta nel 2021, che ne avevano compromesso la possibilità di circolare).
In giudizio, quindi, l’attrice chiede:
L’assicurata aveva preliminarmente invitato l’assicurazione in mediazione, conclusasi negativamente per mancata adesione della parte invitata.
L’assicurazione aveva inviato all’Organismo, come spesso accade, una comunicazione di mancata partecipazione motivandola con la mancata dimostrazione da parte dell’assicurata che
- il veicolo fosse stato veramente rubato,
- il veicolo fosse “marciante” alla data del presunto furto (l’automobile, infatti, era stato acquistata inizialmente dal marito dell’assicurata ad un prezzo nettamente inferiore al valore di mercato, a causa di gravi danni patiti dall’auto a seguito di un’alluvione avvenuta nel 2021, che ne avevano compromesso la possibilità di circolare).
In giudizio, quindi, l’attrice chiede:
- l’accertamento e la dichiarazione dell’obbligo contrattuale di indennizzo a carico dell’assicurazione relativamente alla “Polizza furto”;
- la condanna dell’assicurazione alle sanzioni previste dall’art. 12 bis, 2° e 3° comma, del D.Lgs. 28/2010 -come modificato dalla Riforma Cartabia- per la mancata partecipazione della parte invitata alla proceduta di mediazione obbligatoria;
- condanna dell’assicurazione al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c.
- condanna dell’assicurazione alle spese e competenze oltre a oneri di legge.
L’assicurazione si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto, precisando -per quel che ci preme sottolineare in questa sede- che non vi erano i presupposti per la condanna ex art. 12 bis, D.Lgs. 28/2010, in quanto l’assicurazione aveva giustificato i motivi della mancata partecipazione.
Ricordiamo per scrupolo cosa prevede l’art. 12 bis del D.Lgs. 28/2010, nei primi tre commi, come novellato dalla Riforma Cartabia:
- Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del Codice di procedura civile.
- Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
- Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
Nella sentenza in commento, il Giudice accoglie la domanda attorea nel merito, condannando l’assicurazione a corrispondere all’attrice l’indennizzo, nella misura determinata a seguito dell’istruttoria, e a rifondere all’attrice le spese legali, secondo la regola della soccombenza.
Il Tribunale di Milano sposa poi la corrente giurisprudenziale di cui all’ordinanza del 06/12/2016 del Tribunale di Vasto, condannando la convenuta assicurazione al:
Il Tribunale di Milano sposa poi la corrente giurisprudenziale di cui all’ordinanza del 06/12/2016 del Tribunale di Vasto, condannando la convenuta assicurazione al:
- versamento all’Erario del doppio del Contributo Unificato ex art. 12 bis, 2° co, D.Lgs. 28/2010, specificando che la partecipazione al primo incontro di mediazione deve considerarsi una condotta doverosa, che le parti non possono omettere se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri dell’assolutezza e della non temporaneità; con la mera comunicazione da parte dell’assicurazione della mancata partecipazione alla mediazione si deve ritenere che il dissenso così manifestato non sia stato validamente espresso perché la parte non si è posta nelle condizioni di esprimere una volontà consapevole ed informata;
- versamento alla parte attrice della somma equitativamente determinata ex art. 12 bis, 3° co, D.Lgs. 28/2010, come conseguenza all’accertamento di mancata partecipazione della assicurazione alla mediazione senza giustificato motivo.
Non viene invece accolta la domanda attorea di condanna al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. in quanto la mancata partecipazione alla mediazione è già stata sanzionata e la mancata collaborazione stragiudiziale della parte soccombente non viene considerata un comportamento abusivo (nessuna mala fede o colpa grave).
Questa pronuncia del Tribunale di Milano rileva in quanto chiarisce che il comune comportamento di assicurazioni e istituti bancari, di non partecipare al primo incontro delle mediazioni obbligatorie, inviando semplice comunicazione di mancata adesione all’Organismo motivandone le ragioni, non li mette al sicuro dal rischio di condanna in giudizio ex art. 12 bis, a meno che i motivi impeditivi dell’adesione abbiano i caratteri della assolutezza e della non temporaneità. Nel dubbio, in particolare in caso di carenza documentale o di istruttoria interna incompleta, conviene quindi aderire alla mediazione per evitare quantomeno di incorrere in tali sanzioni.^
Questa pronuncia del Tribunale di Milano rileva in quanto chiarisce che il comune comportamento di assicurazioni e istituti bancari, di non partecipare al primo incontro delle mediazioni obbligatorie, inviando semplice comunicazione di mancata adesione all’Organismo motivandone le ragioni, non li mette al sicuro dal rischio di condanna in giudizio ex art. 12 bis, a meno che i motivi impeditivi dell’adesione abbiano i caratteri della assolutezza e della non temporaneità. Nel dubbio, in particolare in caso di carenza documentale o di istruttoria interna incompleta, conviene quindi aderire alla mediazione per evitare quantomeno di incorrere in tali sanzioni.^



