E’ valida la domanda di mediazione depositata presso un Organismo con cui è stato stipulato un accordo ex art. 7 del D.M. n. 180/2010 di "avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione"

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Tribunale di Pavia, sezione 3 civile, 21.06.2022, sentenza n. 890, giudice Luciano Arcudi

A cura del Mediatore News 101 da Lecce.
Letto 497 dal 27/12/2022

Commento:
In una opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria (concessione di finanziamenti con rimborso rateale e uso di una carta di credito), l’opponente chiedeva la revoca dell’opposto decreto monitorio e la dichiarazione di inidoneità della procedura di mediazione disposta dal giudice ed esperita da controparte avanti ad un organo di mediazione territorialmente incompetente e nel merito dichiarare la nullità delle clausole vessatorie e aventi ad oggetto la determinazione del tasso di interesse contenute nei contratti allegati al monitorio e, conseguentemente, determinare e quantificare la somma eventualmente dovuta
Si costituiva l'opposta società cessionaria del credito contestando i motivi di opposizione ed instando per la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto.
Con ordinanza del 15.3.2021 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed assegnato il termine di legge per la presentazione della domanda di mediazione.
Alla successiva udienza del 7.7.2021, tenutasi in forma "cartolare", l'opponente rilevava che la mediazione obbligatoria era stata promossa dall'opposta presso un organismo territorialmente incompetente (avendo sede presso il Tribunale di Monza) e chiedeva quindi la declaratoria dell'improcedibilità della domanda monitoria in ragione di quanto sopra.
Con ordinanza dell'8.7.2021 il G.U. disponeva la rinnovazione dell'incombente.
Alla successiva udienza fissata all'1.12.2021, sostituita anch'essa con il deposito di note scritte, l'opponente reiterava l'eccezione di improcedibilità, rilevando che l'opposta aveva presentato la domanda di mediazione nuovamente presso il medesimo organismo territorialmente incompetente. L'opposta, dal canto suo, rilevava che tale organismo aveva sottoscritto un accordo ex art. 7 comma 2° lett. c) del D.M. n. 180/2010 che gli consentiva di utilizzare la sede di altro organismo ubicata in Pavia e produceva la documentazione comprovante.
Il giudice dopo aver richiamato l’art 4 comma 1° del D.Lgs. n. 28/2010 notando che rispetto al testo previgente, la riforma di cui alla L. n. 98/2013 ha introdotto l'espressa previsione che la mediazione deve essere promossa presso un organismo "nel luogo" del giudice territorialmente competente, rilevava che:
-la modifica è ispirata allo scopo di evitare che la possibilità di scegliere l'organismo di mediazione in tutto il territorio nazionale possa risolversi in abusi finalizzati a rendere difficile la partecipazione all'incombente da parte del convenuto, con il rischio di frustrare gli obiettivi deflattivi dello strumento.
- rifuggendo da sterili formalismi, deve quindi svolgersi la valutazione dell'idoneità dell'organismo prescelto dalla parte onerata ad attivare la mediazione.
-non rileva la circostanza che l'organismo stesso abbia la propria "sede" in altro luogo se, come nella fattispecie, la partecipazione all'incontro di mediazione possa comunque utilmente avvenire - e, in effetti, avvenga - in luoghi vicini all'Ufficio adito.
-  l'organismo di mediazione presso il quale è stata presentata l'istanza risulta avere usufruito della facoltà, contemplata dall'art. 7 del D.M. n. 180/2010 di "avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione".
-nel verbale di mediazione prodotto si dà espressamente atto che la sede utilizzata è quella di Pavia, messa a disposizione a seguito di accordo concluso con altro organismo di mediazione, del quale, pure, è offerta documentazione.
Pertanto, l'eccezione di improcedibilità della domanda viene disattesa.°
 
 

Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese a seguito all'invito al deposito di note scritte ex art. 221 D.L. n. 34/2020 e s.m.i., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5399/2020 di R.G., promossa da:
(...) (C.F.: (...)), elettivamente domiciliato in Voghera (PV), Via (...), presso lo studio degli Avv.ti (...) che lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti,
- attore in opposizione -
contro
(...) S.R.L. (C.F.: (...)) e, per essa, (...) S.R.L. (C.F.: (...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, Via (...), presso lo studio degli Avv.ti (...) che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti,
- convenuta in opposizione -
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, contrariis reiectis, premesse le opportune declaratorie: Preliminarmente: - Revocare l'opposto decreto monitorio, per l'inidoneità della procedura di mediazione disposta dal Sig. Giudice ed esperita da controparte avanti ad un organo di mediazione territorialmente incompetente.
Nel merito: - Revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 1830/2020 (Rg.4301/2020) per i motivi di cui in premessa , dichiarandolo nullo ed improduttivo di ogni effetto giuridico; In subordine: - Dichiarare la nullità delle clausole vessatorie e di determinazione del tasso di interesse contenute nei contratti allegati al monitorio e, conseguentemente, Determinare e quantificare la somma eventualmente dovuta dal Sig. (...) alla (...) srl per i motivi di cui in premessa; In ogni caso : con vittoria di spese e compensi di causa".
Per la convenuta opposta:
"Nel merito: rigettarsi l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa. In ogni caso: condannare il sig (...) al pagamento in favore di (...) Srl di Euro 16.720,74, o quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi legali. Con il favore di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA".
SINTESI DEI PRECEDENTI DI FATTO E PROCESSUALI
Con ricorso depositato in data 6.10.2020, (...) S.r.l., rappresentata da (...) S.r.l., chiedeva l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo di Euro 16.720,74 nei confronti del sig. (...), esponendo:
- che il suddetto aveva stipulato con (...) S.p.A. tre contratti, il primo in data 14.12.2011 e gli altri il 13.2.2012, aventi ad oggetto due di essi la concessione di finanziamenti con rimborso rateale ed il terzo l'uso di una carta di credito;
- che l'ingiunto si era reso inadempiente rispetto a tali contratti, maturando un debito complessivo dell'importo sopra indicato;
- che il credito di cui trattasi era stato oggetto di alcune cessioni, pervenendo infine nella titolarità di (...) S.r.l.
Veniva quindi emesso in data 10.10.2020 il decreto ingiuntivo n. 1830/2020 per la suddetta somma di Euro 16.720,74, il quale, regolarmente notificato, era oggetto di opposizione da parte dell'ingiunto, il quale rilevava ed eccepiva:
- il difetto di prova del credito stante la mancanza di certificazioni ex art. 50 TUB;
- la nullità delle "clausole vessatorie" contenute nei contratti di cui trattasi, stante il richiamo "in blocco" ad un certo numero di clausole delle condizioni generali tra le quali alcune (non ben specificate) non aventi tale natura;
- che la clausola contemplante l'interesse moratorio non risultava "specificamente approvata per iscritto" con conseguente inefficacia della stessa, e, inoltre, il relativo tasso doveva considerarsi usurario;
- che la concedente il credito non aveva illustrato al consumatore le clausole circa la misura degli interessi e non aveva fornito la prova che quelle unilateralmente predisposte fossero state oggetto di specifica trattativa.
Concludeva quindi nel senso della revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, chiedendo di essere mandato integralmente assolto dalla pretesa di pagamento o, in subordine, di rideterminare il credito alla luce delle doglianze prospettate.
Si costituiva l'opposta contestando i motivi di opposizione ed instando per la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto.
Con ordinanza del 15.3.2021 era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed assegnato il termine di legge per la presentazione della domanda di mediazione.
Alla successiva udienza del 7.7.2021, tenutasi in forma "cartolare", l'opponente rilevava che la mediazione obbligatoria era stata promossa dall'opposta presso un organismo territorialmente incompetente (avendo sede presso il Tribunale di Monza) e chiedeva quindi la declaratoria dell'improcedibilità della domanda monitoria in ragione di quanto sopra.
Con ordinanza dell'8.7.2021 il G.U. disponeva la rinnovazione dell'incombente.
Alla successiva udienza fissata all'1.12.2021, sostituita anch'essa con il deposito di note scritte, l'opponente reiterava l'eccezione di improcedibilità, rilevando che l'opposta aveva presentato la domanda di mediazione nuovamente presso il medesimo organismo territorialmente incompetente. L'opposta, dal canto suo, rilevava che tale organismo aveva sottoscritto un accordo ex art. 7 comma 2° lett. c) del D.M. n. 180/2010 che gli consentiva di utilizzare la sede di altro organismo ubicata in Pavia e produceva la documentazione comprovante.
Il G.U., con ordinanza del 7.12.2022, rinviava alla decisione finale le determinazioni in merito alla valida instaurazione del procedimento di mediazione ed assegnava i termini ex art. 183 comma 6° c.p.c.
All'esito di quanto sopra, stante l'irrilevanza dei mezzi istruttori dedotti, fissava alla data del 13.4.2022 l'udienza per la precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 221 D.L. n.
34/2020 e s.m.i.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - L'art. 4 comma 1° del D.Lgs. n. 28/2010, come sostituito dall' art. 84, comma 1°, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98), dispone testualmente, per quanto rileva ai fini di causa, che "la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia".
Rispetto al testo previgente, la riforma di cui alla L. n. 98/2013 ha introdotto l'espressa previsione che la mediazione deve essere promossa presso un organismo "nel luogo" del giudice territorialmente competente.
La modifica di cui trattasi è ispirata allo scopo di evitare che la possibilità di scegliere l'organismo di mediazione in tutto il territorio nazionale possa risolversi in abusi finalizzati a rendere difficile la partecipazione all'incombente da parte del convenuto, con il rischio di frustrare gli obiettivi deflattivi dello strumento.
Alla luce di tale ratio, e rifuggendo da sterili formalismi, deve quindi svolgersi la valutazione dell'idoneità dell'organismo prescelto dalla parte onerata ad attivare la mediazione. Ed allora, deve concludersi che non rileva la circostanza che l'organismo stesso abbia la propria "sede" in altro luogo se, come nella fattispecie, la partecipazione all'incontro di mediazione possa comunque utilmente avvenire - e, in effetti, avvenga - in luoghi vicini all'Ufficio adito.
Nella specie, l'organismo di mediazione presso il quale è stata presentata l'istanza risulta avere usufruito della facoltà, contemplata dall'art. 7 del D.M. n. 180/2010 di "avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione".
Nel verbale di mediazione prodotto si dà espressamente atto che la sede utilizzata è quella di Pavia, messa a disposizione a seguito di accordo concluso con altro organismo di mediazione, del quale, pure, è offerta documentazione.
Pertanto, l'eccezione di improcedibilità della domanda deve essere disattesa.
2. - L'opposta ha prodotto, sin dalla fase monitoria, i contratti che hanno originato le posizioni debitorie di cui trattasi nonché gli estratti, in forma completa, riportanti tutte le movimentazioni che hanno generato i debiti stessi, nonché le relative causali.
Gli estratti di cui sopra contengono, in sé, l'allegazione dei fatti storici costitutivi del diritto di credito e la parte opponente sarebbe stata conseguentemente onerata a contestarli specificamente ex art. 115 c.p.c.: in difetto di tale contestazione, essi devono ritenersi sottratti a controllo probatorio.
Per quanto riguarda poi quelli "negativi", quali il mancato pagamento di ratei dei finanziamenti accordati, si deve rilevare come il creditore sia tenuto unicamente ad allegare l'inadempimento essendo onere del debitore dimostrare di avere adempiuto o sollevare eccezioni dirette a paralizzare la pretesa creditoria.
3. - Chiarito quanto sopra, e venendo dunque nello specifico alle doglianze sollevate, si deve anzitutto rilevare l'infondatezza dell'eccezione di "nullità" delle clausole vessatorie di cui al par. 2 dell'atto di citazione.
In disparte il fatto che tale eccezione è generica ed inconcludente, non avendo l'opponente specificato come la dedotta inefficacia delle clausole rilevi nel senso di rendere inesigibile il credito azionato, i contratti per cui è causa recano il richiamo puntuale, attraverso l'indicazione del numero dell'articolo e della sua rubrica, ad alcune clausole contenute nelle condizioni poste all'interno dello stesso documento contrattuale che, pertanto, devono ritenersi agevolmente reperibili e suscettibili di essere conosciute dal cliente senza difficoltà.
La dichiarazione di specifica approvazione è ben distinta all'interno del documento stesso e non v'è motivo di ritenere che l'opponente non avesse compreso il senso della doppia sottoscrizione, implicante l'evidente invito a prestare particolare attenzione alle clausole indicate.
Le osservazioni svolte dall'opponente circa il fatto che l'inserimento tra quelle specificamente approvate per iscritto anche di clausole "prive di carattere vessatorio" (peraltro, nella specie non identificate) sarebbe fuorviante per il cliente, potrebbero risultare convincenti in casi del tutto particolari, come quando ci si limiti a richiamare, senza alcuna distinzione ed "in blocco", tutte le clausole delle condizioni generali, senza distinzione alcuna, e queste si presentino assai numerose nonché corpose, producendosi così il risultato di renderne la lettura defatigante e tale da demotivare il cliente stesso ad acquisirne conoscenza.
Ciò non risulta avvenuto nel caso di specie, posto che solo alcune delle clausole stilate sono state richiamate agli effetti dell'art. 1341 c.c. e, se anche alcune di esse non abbiano carattere "vessatorio" (le definizioni contenute nell'art. 1341 c.c. si prestano evidentemente ad essere interpretate), il richiamo anche di queste non può obiettivamente ritenersi avere frustrato gli scopi della disposizione.
Peraltro, l'opponente stesso nulla allega in merito alla condotta da lui tenuta al momento in cui gli è stato sottoposto il testo da sottoscrivere e, in particolare, non precisa se avesse omesso di esaminare le clausole di cui trattasi e, in caso affermativo, per quale ragione.
Egli, peraltro, risulta avere concluso con la stessa società finanziaria, in tempi differenti, ben tre contratti, sicché, almeno dopo la sottoscrizione del primo, deve presumersi avere avuto tutto il tempo di leggere le clausole stesse (si deve presumere infatti che sia in possesso dei relativi documenti) e quindi di chiedere i chiarimenti del caso, ad ipotizzare che ciò non abbia fatto all'atto della prima stipulazione.
4. - Circa il tasso di interesse applicato, si deve anzitutto rilevare che la previsione di un tasso moratorio convenzionale è stato incluso tra le clausole approvate specificamente per iscritto (art. 11 contratti finanziamento, mentre per l'uso della carta non sono previsti interessi moratori) ed il contratto stesso prevede inoltre la cd. "clausola di salvaguardia", che riconduce al limite del tasso consentito quello che dovesse eccedere la soglia usuraria.
In ogni caso, l'opponente non specifica neppure se, e per quale ragione, l'interesse di mora applicato eccederebbe la soglia di usura, che neppure indica.
Il superamento della soglia usuraria è dedotto in termini generici o immotivati. L'opponente, in particolare, sostiene l'esistenza di un tasso "manifestamente usurario" con riferimento al secondo contratto, rilevando che a fronte di un importo erogato di Euro 10.000,00 il costo degli interessi (corrispettivi) indicato è pari ad Euro 7.157,42. In realtà, il contratto, che prevede un periodo di ammortamento in 120 rate (dunque, 10 anni), reca un T.A.N. pari all' 11% ed un TAEG pari al 12,24%, ben entro la soglia di usura prevista per i "crediti personali" (pari al 18,15% nel primo trimestre del 2012).
In ogni caso, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità - riguardante nello specifico le risultanze del conto corrente bancario, ma i medesimi principi devono essere applicati anche nella fattispecie - "le risultanze di conto corrente bancario, allegate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi non solo legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo, ma nell'eventuale giudizio di opposizione hanno anche efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere. A tale fine è irrilevante che l'estratto conto non sia già stato stragiudizialmente reso noto al correntista, atteso che la produzione in giudizio costituisce trasmissione ai sensi dell'articolo 1832 del Cc, onerando perciò il correntista delle necessarie specifiche contestazioni per poter superare l'efficacia probatoria della produzione" (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. I, 15.9.2004, n. 18578).
Le contestazioni, come detto, si presentano nella specie generiche, limitandosi esse, nella sostanza, ad una rassegna di principi mutuati dalla giurisprudenza priva di riferimenti concreti alle risultanze degli estratti prodotti recanti i movimenti che hanno portato al saldo richiesto.
Parimenti generica, oltre che infondata laddove sembra pretendere la prova della specifica trattativa su ciascuna clausola, è la deduzione circa l'omessa "illustrazione" delle clausole contrattuali riguardanti la misura degli interessi come indicati nel contratto: in disparte il fatto che l'opponente non indica nello specifico quali sarebbero gli elementi di "oscurità" di tale clausole, deve rilevarsi che i contratti di cui trattasi, sotto la dizione "informazioni europee di base sul credito ai consumatori", contengono tutte le informazioni che un consumatore mediamente avveduto è in grado di comprendere, anche per quanto riguarda il costo complessivo del finanziamento, che è ivi ben indicato.
In definitiva, l'opposto decreto ingiuntivo deve essere integralmente confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei valori minimi, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, del suo pregio, delle questioni giuridiche effettivamente trattate e, più in generale, dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
L'opponente non ha partecipato immotivatamente al procedimento di mediazione e, pertanto, deve essere condannato ex art. 8 comma 4 bis D.Lgs. n. 28/2010 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
1. respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1830/2020, che conferma;
2. condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida, per compenso di difensore, in complessivi Euro 2.738,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3. condanna ex art. 8 comma 4 bis D.Lgs. n. 28/2010 la parte (...), che non ha senza giustificato motivo partecipato al procedimento di mediazione, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Pavia il 20 giugno 2022.
Data udienza 20 giugno 2022
 

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