Commento:
In una controversia in materia condominiale, Tizio e Caio impugnavano le deliberazioni assembleari del 10.6.2019, del 9.7.2019 e del 25.7.2019 e ne chiedevano l'annullamento, dopo aver inutilmente esperito la procedura di mediazione, fondando le loro doglianze sull'eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l'assemblea condominiale nell'aver immotivatamente approvato ingenti spese straordinarie.
Il Condominio si costitutiva eccependo l'improcedibilità ed inammissibilità della domanda per la radicale inesistenza della notifica, l'improcedibilità ed inammissibilità della domanda, per tardività, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1137 c.c. e nel merito, contestava la domanda specificando che le spese aggiuntive si erano rese necessarie solo in corso d'opera.
La causa veniva istruita con CTU.
Il giudice ritiene infondate le eccezioni di inesistenza della notificazione dell'atto di citazione e di improcedibilità in quanto l'atto di citazione è stato notificato il 18.10.2019 ovvero il trentesimo giorno dal deposito del verbale di esperita procedura di mediazione con esito negativo presso la segreteria dell'Organismo (18.09.2019).
Il tribunale offre una disamina della normativa ratione temporis applicabile, della Riforma Cartabia che aveva omesso di riprodurre la frase “ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo” e del Correttivo Cartabia che ha reintrodotto l’integrale formulazione originaria (art. 11 comma 4bis Dlgs. 28/2010).
L'impugnazione viene dunque ritenuta ammissibile, in quanto tempestivamente proposta.
Nel merito, il tribunale rigetta la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara valide ed efficaci le delibere assembleari assunte nelle riunioni del 10.6.2019, del 9.7.2019 e 25.7.2019 con condanna degli attori a rifondere il convenuto del 70% delle spese di giudizio.°


