Improcedibile la domanda se la comunicazione della domanda di mediazione viene inviata al legale costituito in giudizio e non alla parte personalmente.

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Prof. Avv. Peter Lewis Geti

Tribunale di Torre Annunziata, sez. I, 21.02.2023, sentenza n. 529, giudice relatore Cristina Longo

A cura del Mediatore Prof. Avv. Peter Lewis Geti da Pisa.
Letto 1549 dal 31/07/2023

Commento:
In una causa avente ad oggetto l’impugnazione di testamenti e l’azione di riduzione per lesione di legittima, il giudice  ordinava di esperire il previo tentativo di mediazione della controversia, fissando per il prosieguo, in caso di fallimento della mediazione, nuova udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c.. Veniva esperito il tentativo di mediazione, dal quale si evinceva che, alla presenza degli istanti, il mediatore accertava la regolarità delle comunicazioni trasmesse alle parti invitate, che non comparivano. La mediazione si concludeva con esito negativo per l'assenza delle parti invitate.
l'Avv. per parte convenuta, riportandosi ai propri scritti difensivi, eccepiva in via preliminare l’improcedibilità del giudizio per nullità del procedimento di mediazione delegata, precisando che "il d.lgs. n.28/2010 ci riferisce, inesorabilmente, della necessità di comunicare direttamente alla parte l'invito alla mediazione e giammai al procuratore costituito in giudizio, senza distinzione tra mediazione ante causam o in corso di causa. Il richiamato decreto, infatti, non prevede in alcun suo punto la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito, essendo necessario che l'atto sia portato a conoscenza della parte (ex multis, ed in ultimo, sentenza Trib. Siena, 5 maggio 2020, n.744; sentenza Trib. Palermo 5 settembre 2019, n.3903; sentenza Trib. Rimini 28 febbraio 2017). Nel caso di specie, in effetti, l’Avv. non era più difensore del convenuto e si era per di più cancellato dall’albo.
Il Tribunale, richiamando Tribunale Velletri sez. II, 12/12/2019, n. 2302, rilevava che la natura della mediazione di per sé richiede che all'incontro con il mediatore siano presenti le parti di persona; difatti, l'istituto mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto; questo implica necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore. La mediazione è un "procedimento deformalizzato" che si svolge davanti al mediatore, in cui la miglior garanzia di riuscita è costituita innanzitutto dalla stessa professionalizzazione della figura del mediatore, e dall'offerta alle parti di un momento di incontro, perché possano liberamente discutere prima che le rispettive posizioni risultino irrigidite dalle posizioni processuali assunte e dalle linee difensive adottate. Il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie all' interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali. Il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti" (Cass. n. 8473 del 7.3.2019).
L'art. 8 D.Lgs. 28/2010, in relazione alle modalità secondo le quali l'altra parte, ossia la parte "chiamata" od "invitata", deve essere convocata in mediazione, prevede testualmente, al comma 1, che "La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante". Pertanto, in base alla richiamata previsione ciò che rileva ai fini della regolare convocazione della parte alla procedura di mediazione è la effettiva conoscenza che la stessa abbia avuto del procedimento.
Nonostante sia prassi in molti organismi di mediazione, sia per esigenze di celerità che di economia, inviare l'istanza solo all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi sul tema della comunicazione dell'istanza di mediazione quando è delegata o è pendente un giudizio, evidenziando che la notifica al procuratore costituito non è circostanza prevista dal D.Lgs. 28/2010. L'istanza di avvio della mediazione deve essere portata a conoscenza della controparte personalmente, a cura dell'istante o della segreteria dell'organismo di mediazione. Non è invece possibile inviare la stessa al solo procuratore costituito in giudizio, come avviene, al contrario, per la notifica degli atti processuali. In un caso del genere, quindi, la procedura di mediazione non può considerarsi utilmente avviata e il giudizio deve essere dichiarato improcedibile. In tal senso Tribunale di Palermo, sentenza n. 3903 del 5 settembre 2019 e Tribunale di Cremona con sentenza del 1.7.2021.
Considerata la novità della questione che ha determinato l'esito del giudizio, il tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti, di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., per l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.°
 

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - prima sezione civile - riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
Dott. Francesco Coppola Presidente Dott. Angelo Scarpati Giudice
Dott.ssa Cristina Longo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6725/2020 R.G., riservata in decisione all'udienza del 17.10.2022, avente ad oggetto: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
TRA
(...), (...), (...),
in proprio e quali eredi di (...), rapp.ti e difesi dall'Avv. (...) giusta procura in atti, elettivamente domiciliati unitamente alla stessa in Palma Campania alla via (...)
ATTORI E
(...), in proprio e quale erede di (...), rapp.to e difeso dall'Avv. (...) unitamente e/o disgiuntamente all'Avv. (...) giusta procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Acierno sito in Nola (Na) alla Via (...)
ATTORE E
(...), rapp.to e difeso dall'Avv. (...) giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Sorrento al (...)
CONVENUTO
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.10.2022 le parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 5.1.2018 (iscritto al n. R.G. 68/2018) (...) dopo aver premesso:
  • che in data 11.1.2017 decedeva il proprio genitore (...), nato a Piano di Sorrento il (...); che lo stesso lasciava a sé superstiti la moglie (...) e i figli (...) (nati dal matrimonio) e il ricorrente (...) (nato dalla relazione del de cuius con (...));
  • che con atto per notaio (...) del 31.8.1999 il de cuius donava la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto, a titolo di disponibile del suo patrimonio e per l'eventuale supero in conto della quota di legittima, con dispensa dalla collazione, al ricorrente vari immobili siti in Saviano e in Piano di Sorrento meglio descritti in ricorso;
  • che con testamento olografo del 2.1.2007 pubblicato il 20.1.2017 (...) nominava suoi eredi la moglie e i quattro figli nati dal matrimonio e lasciva loro una serie di beni immobili, anch'essi dettagliatamente descritti in ricorso;
  • che (...) in virtù della sentenza n. 1067/2006 della Corte di Appello di Napoli era stato condannato al pagamento in favore del Comune di Piano di Sorrento dell'importo di euro 194.916,00: somma che chiedeva in prestito al figlio (...);
evocava in giudizio i convenuti al fine di sentirli condannare, in solido, al versamento in proprio favore del complessivo importo di euro 284.696,20 quale debito ereditario ricadente, dunque, sui soli eredi testamentari del de cuius. Nel costituirsi in giudizio (...), (...) e (...), in proprio e quali eredi di (...), nelle more deceduta, si opponevano alla domanda e proponevano domanda
riconvenzionale di riduzione per lesione di legittima; (...) esprimeva la sua volontà di osservare le
disposizioni testamentarie redatte dal padre dissociandosi da tutti i suoi fratelli e chiedeva, pertanto, di essere estromesso dal giudizio per cessazione della materia del contendere nei suoi confronti.
Nel corso del giudizio veniva disposta la separazione della domanda di accertamento del credito avanzata da parte ricorrente dalla domanda riconvenzionale di riduzione per lesione della legittima proposta dai resistenti (poi iscritta al n. RG. 6725/2020) e in data 23.12.2020 veniva mutato il rito, ex art. 702 ter comma 3 c.p.c.
All'udienza del 24.3.2021 su istanza dell'Avv. (...), difensore degli attori, si ordinava di esperire il previo tentativo di mediazione della controversia, assegnando alle parti il termine di giorni 15 per la presentazione della domanda di mediazione innanzi ai competenti organismi. 2. La domanda va dichiarata improcedibile.
Nella fattispecie de qua, all'udienza del 24.3.2021 veniva ordinato di esperire il previo tentativo di mediazione della controversia, assegnando alle parti il termine di giorni 15 per la presentazione della domanda di mediazione innanzi agli organismi competenti, fissando per il prosieguo, in caso di fallimento della mediazione, nuova udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. al 31.1.2022. In data 26.4.2021 veniva esperito tentativo di mediazione, come da verbale allegato in atti, dal quale si evince che, alla presenza degli istanti, il mediatore accertava la regolarità delle comunicazioni trasmesse alle parti invitate, che non comparivano. La mediazione si concludeva con esito
negativo per l'assenza delle parti invitate.
All'udienza del 31.1.2022, si dava atto che l'Avv. (...), per gli attori, depositava verbale di mediazione concluso con esito negativo, l'Avv. (...), per parte convenuta, riportandosi ai propri scritti difensivi, eccepiva in via preliminare la improcedibilità del giudizio per nullità del procedimento di mediazione delegata, precisando che "il d.lgs. n.28/2010 ci riferisce, inesorabilmente, della necessità di comunicare direttamente alla parte l'invito alla mediazione e giammai al procuratore costituito in giudizio, senza distinzione tra mediazione ante causam o in corso di causa. Il richiamato decreto, infatti, non prevede in alcun suo punto la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito, essendo necessario che l'atto sia portato a conoscenza della parte (ex multis, ed in ultimo, sentenza Trib. Siena, 5 maggio 2020, n.744; sentenza Trib. Palermo 5 settembre 2019, n.3903; sentenza Trib. Rimini 28 febbraio 2017). A ciò va altresì aggiunto che il dott./avv. (...) risulta cancellato dall'Albo avvocati di Torre Annunziata in data 14 luglio 2019, ed ulteriore circostanza, la costituzione dell'istante avveniva unicamente con l'avv. (...) del Foro di Torre Annunziata, giusta "comparsa integrativa di costituzione e risposta" in atti al fascicolo telematico.
Va precisato che nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore. La natura della mediazione di per sé richiede che all'incontro con il mediatore siano presenti le parti di persona;
difatti, l'istituto mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto; questo implica necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore (Tribunale Velletri sez. II, 12/12/2019, n. 2302).
Si tratta di un "procedimento deformalizzato" che si svolge davanti al mediatore, in cui la miglior garanzia di riuscita è costituita innanzitutto dalla stessa professionalizzazione della figura del mediatore, e dall'offerta alle parti di un momento di incontro, perché possano liberamente discutere prima che le rispettive posizioni risultino irrigidite dalle posizioni processuali assunte e dalle linee difensive adottate. Il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie all' interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali. Il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti" (Cass. n. 8473 del 7.3.2019). Orbene, l'art. 8 D.Lgs. 28/2010, in relazione alle modalità secondo le quali l'altra parte, ossia la parte "chiamata" od "invitata", deve essere convocata in mediazione, prevede testualmente, al comma 1, che "La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante". Pertanto, in base alla richiamata previsione ciò che rileva ai fini della regolare convocazione della parte alla procedura di mediazione è la effettiva conoscenza che la stessa abbia avuto del procedimento.
Nonostante sia prassi in molti organismi di mediazione, sia per esigenze di celerità che di economia, inviare l'istanza solo all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi sul tema della comunicazione dell'istanza di mediazione quando è delegata o è pendente un giudizio, evidenziando che la notifica al procuratore costituito non è circostanza prevista dal D.Lgs. 28/2010.
Del resto, l'istanza di avvio della mediazione deve essere portata a conoscenza della controparte personalmente, a cura dell'istante o della segreteria dell'organismo di mediazione. Non è invece possibile inviare la stessa al solo procuratore costituito in giudizio, come avviene, al contrario, per la notifica degli atti processuali.
In un caso del genere, quindi, la procedura di mediazione non può considerarsi utilmente avviata e il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.
In un precedente (Tribunale di Palermo, sentenza n. 3903 del 5 settembre 2019) di merito nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per cui era stata demandata la mediazione a mente dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010, ha accolto l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dal convenuto, che aveva lamentato il non corretto esperimento della procedura proprio perché la convocazione era stata notificata al difensore costituito e non alla parte personalmente.
In particolare, il tribunale siciliano, nel ritenere che il procedimento di cui al D.Lgs. 28/2010 sia "volto alla valorizzazione della possibilità delle parti di decidere del proprio conflitto", ha stabilito che "è da ritenersi valida la notifica della comunicazione di avvio mediazione effettuata direttamente al domicilio della controparte anziché al difensore. Il D.Lgs. 28/2010, invero, non prevede in alcuna sua parte la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito, essendo necessario che l'atto sia portato a conoscenza della parte. Circostanza che nel caso di specie non è avvenuta in maniera corretta e conforme al dettato normativo sopra delineato" (nella specie, invero, dalla documentazione di causa si evinceva che l'invito a partecipare all'incontro di mediazione veniva notificato tramite PEC dall'avvocato difensore costituito in giudizio, e non direttamente e personalmente alla parte). Pertanto, il giudice di merito ha sostenuto che l'impianto normativo de quo era stato disatteso, non essendo le parti state invitate regolarmente al procedimento di mediazione delegato dal giudicante. Nella stessa ottica si è pronunciato il Tribunale di Cremona con sentenza del 1.7.2021.
Dunque, chi promuove una mediazione delegata dal Giudice è tenuto a prestare particolare attenzione al momento dell'instaurazione del procedimento, specie se - come spesso accade - venga indicata nell'istanza di mediazione l'indirizzo del procuratore costituito, in luogo di quello della parte. Ebbene, alla stregua delle considerazioni che precedono, condivise dal tribunale, deve ritenersi che nella fattispecie in esame non risulta essere stata soddisfatta la condizione di procedibilità dell'azione.
Invero, il tentativo obbligatorio di mediazione non esperito ab origine - vale a dire prima dell'introduzione del presente giudizio - è stato posto in essere solo successivamente su ordine del giudice istruttore.
Ebbene, come risulta dal verbale di mediazione prodotto, all'incontro svoltosi innanzi al mediatore in data 26.4.2021 si è verificata la impossibilità di iniziare il procedimento di mediazione per assenza delle parti invitate, che ne determinava l'esito negativo per assenza delle parti convocate.
Nella specie, la convocazione a mediazione, lungi dall'essere stata eseguita nei confronti della parte personalmente, è stata effettuata a mezzo pec all'indirizzo dell'avvocato (...), non più difensore del convenuto. Ora, sebbene tale comunicazione sia avvenuta ad opera dell'organismo di mediazione e non della parte attrice, tuttavia su quest'ultima, in quanto parte tenuta ad attivare ai fini della procedibilità della domanda la predetta procedura, incombeva il preciso onere di verificare la correttezza della comunicazione, con la conseguenza che oggi non può invocare alcuna causa di non imputabilità per la propria negligenza nell'esatta individuazione del destinatario della comunicazione. Del resto, dall'esame degli atti emerge con chiarezza che proprio
la difesa dell'attuale parte attrice nella domanda di mediazione ha indicato come destinatario " (...)... preferenza comunicazione a mezzo email PEC", senza, però, indicare un indirizzo pec e rimettendo, così, all'organismo di mediazione l'onere di individuare negli atti tale indirizzo.
Ebbene, tale omissione e negligenza, avendo condotto alla esecuzione di una comunicazione ad indirizzo pec ormai non più utilizzabile, in quanto afferente ad un difensore che non era più tale, ha comportato l'assenza del destinatario all'incontro di mediazione e il vizio della procedura che, evidentemente, non può dirsi soddisfatta.
Per le ragioni esposte, deve essere dichiarata la improcedibilità della domanda.
3. Considerata la novità della questione che ha determinato l'esito del giudizio, ricorrono i presupposti, di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., per la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
  1. dichiara la domanda improcedibile;
  2. compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 16 gennaio 2023 Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2023.
 

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Chi è l'autore
Prof. Avv. Peter Lewis Geti Mediatore Prof. Avv. Peter Lewis Geti
Mi sono approcciato alla mediazione/conciliazione nel 2008, credendo fortemente nella possibilità di risolvere le controversie valorizzando i rapporti personali e aumentando la soddisfazione personale.
Mi occupo di diritto immobiliare da diversi anni, acquisendo conoscenze specifiche nel settore e occupandomi attivamente di condominio, diritti reali, locazioni e comodato.
Curioso ed eclettico, cerco di creare una relazione comunicativa efficace tra le parti, gli avvocati e gli eventuali consul...
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