Commento:
La compagnia di assicurazione Alfa agisce in surroga ex art.1916 c.c. nei confronti dell’impresa di costruzioni Beta e del direttore dei lavori e responsabile della sicurezza Tizio per il recupero della somma di Euro 325.365,63 pagati al proprio assicurato a causa di un incendio verificatosi nell’immobile assicurato, secondo l’attrice, per la mancata adozione di idonee misure di sicurezza e negligenza nella gestione del cantiere. I convenuti si costituivano in giudizio respingendo gli addebiti e chiamando in manleva le proprie compagnie di assicurazione Gamma e Delta (in totale sei parti). Il giudice mutava il rito da semplificato di cognizione in ordinario e ordinava la mediazione demandata considerata la molteplicità delle parti e la possibilità di ripartire le eventuali varie responsabilità. La mediazione veniva introdotta dall’attrice Alfa soltanto nei confronti delle due parti convenute Beta e Tizio e non anche nei confronti delle due chiamate in causa Gamma e Delta e si concludeva negativamente.
Le parti chiamate eccepiscono l'improcedibilità della domanda giudiziale attorea e le chiamate in causa eccepiscono l'improcedibilità delle domande di manleva. Tale eccezione viene ritenuta fondata dal Tribunale il quale rileva che non è ammessa alcuna remissione in termini, neppure attraverso una successiva nuova disposizione giudiziale di mediazione. La mediazione demandata dal giudice avrebbe dovuto coinvolgere tutte le parti del giudizio. In una simile controversia, la partecipazione delle parti chiamate in garanzia si rivela addirittura più importante delle parti convenute, in quanto aumenta notevolmente la probabilità di un esito positivo della mediazione, in quanto sono spesso loro stesse che si accollano le somme risarcitorie condivise tra le parti. La mediazione avrebbe avuto, nel caso in questione, una concreta prospettiva di successo soltanto in presenza delle due chiamate in garanzia (Corte d'appello di Firenze, Sez. IV, Sent., 09/11/2023, n. 2282). Il giudice disporne la compensazione delle spese in quanto l'esperimento di un procedimento di mediazione" era rivolto, tramite l'ordinanza, indifferentemente a tutte le parti, sicché ciascuna di esse era tenuta ad agire e/o prestare la dovuta collaborazione allo scopo di instaurare una mediazione soggettivamente completa. Nessuna di esse ha sollecitato tempestivamente l'integrazione della mediazione con le parti mancanti o ha comunque collaborato per sanare la situazione. °
Le parti chiamate eccepiscono l'improcedibilità della domanda giudiziale attorea e le chiamate in causa eccepiscono l'improcedibilità delle domande di manleva. Tale eccezione viene ritenuta fondata dal Tribunale il quale rileva che non è ammessa alcuna remissione in termini, neppure attraverso una successiva nuova disposizione giudiziale di mediazione. La mediazione demandata dal giudice avrebbe dovuto coinvolgere tutte le parti del giudizio. In una simile controversia, la partecipazione delle parti chiamate in garanzia si rivela addirittura più importante delle parti convenute, in quanto aumenta notevolmente la probabilità di un esito positivo della mediazione, in quanto sono spesso loro stesse che si accollano le somme risarcitorie condivise tra le parti. La mediazione avrebbe avuto, nel caso in questione, una concreta prospettiva di successo soltanto in presenza delle due chiamate in garanzia (Corte d'appello di Firenze, Sez. IV, Sent., 09/11/2023, n. 2282). Il giudice disporne la compensazione delle spese in quanto l'esperimento di un procedimento di mediazione" era rivolto, tramite l'ordinanza, indifferentemente a tutte le parti, sicché ciascuna di esse era tenuta ad agire e/o prestare la dovuta collaborazione allo scopo di instaurare una mediazione soggettivamente completa. Nessuna di esse ha sollecitato tempestivamente l'integrazione della mediazione con le parti mancanti o ha comunque collaborato per sanare la situazione. °



