Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente SENTENZA
Ai sensi dell'art 281 sexies comma terzo c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1009/2024 promossa da:
(...) (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. (...), elettivamente domiciliato in VIA (...) 35127 PADOVA presso il difensore avv. (...)
Attore contro
(...) (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. (...), elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. (...)
Convenuto
Conclusioni delle parti:
le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.La ditta (...) (da ora, per brevità, solo (...)") ha ottenuto dal Tribunale di Padova il decreto ingiuntivo n. 3/2024 per Euro 11.024,08. Il credito è portato dalla fattura n. 9/2023, emessa dall'ingiungente a saldo dei lavori di ristrutturazione eseguiti su commissione di (...) sull'immobile di sua proprietà in forza di contratto d'appalto dell'1.11.2022.
(...) ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, lamentando la mancata esecuzione integrale del rifacimento della pavimentazione esterna dell'immobile e il ritardo nell'esecuzione dei lavori. Ha inoltre richiesto il risarcimento dei danni patiti per effetto della trascuratezza e disattenzione con cui sono stati eseguiti i lavori dall'appaltatrice. Si è costituita in giudizio la parte convenuta contestando le pretese attoree e deducendo la completa esecuzione dei lavori appaltati, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Eseguite le verifiche preliminari ed emesso il decreto ex art. 171 bis c.p.c., le parti hanno depositato le rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c..
Con ordinanza del 3.10.2024 è stata concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma capitale di Euro 10.374,08, e rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti.
In data 5.3.2025 la causa è stata assegnata al ruolo di questo Giudice e trattenuta in decisione ex art. 281 sexies comma terzo c.p.c. all'udienza del 19.6.2025.
2.
Non si pone un problema di procedibilità della causa in oggetto.
Ai sensi dell'art 3 comma 3 del dl 132/2014, la negoziazione assistita non trova applicazione nei procedimenti di ingiunzione inclusa l'opposizione e la controversia non rientra tra quelle soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del dlgs 28/2010.
In ogni caso, è stata svolta la procedura di mediazione facoltativa, che riveste un'analoga funzione conciliativa.
3.
Le parti hanno concluso due distinti contratti di appalto: uno stipulato per interventi di efficientamento energetico rientranti nel bonus 110% e uno per lavori rientranti nel bonus 50%.
Per quest'ultimi, è stato pattuito un corrispettivo di complessivi Euro 39.303,87 oltre iva al 10%, sulla scorta del computo metrico allegato al contratto.
La fattura azionata in via monitoria (la n. 9/2023) è stata emessa a saldo dei lavori commissionati dall'opponente con detto secondo contratto di appalto (cfr doc. 6 parte attrice e doc. 3 parte convenuta).
Quest'ultimo ha contestato la pretesa di pagamento del corrispettivo della (...), vista la mancata esecuzione di alcune delle opere contrattuali e, nello specifico, di quelle attinenti alla pavimentazione esterna.
(...) ha, infatti, evidenziato che in relazione alla pavimentazione - composta da marciapiede perimetrale, zona piscina e vialetti - l'appaltatrice avrebbe dovuto demolire le piastrelle e il massetto, rimuovendoli dal marciapiede e dai vialetti, posizionare una membrana di isolamento e riposizionare, infine, tutte le piastrelle (cfr pag. 11 atto di opposizione). A dispetto di quanto pattuito, l'opposta invece si sarebbe limitata soltanto a togliere le piastrelle, mentre le altre lavorazioni sarebbero state svolte da una ditta terza.
3.1
Trova applicazione nel caso di specie il principio generale secondo cui, a fronte dell'eccezione di inadempimento del committente (dovendo così qualificarsi la difesa di parte opponente), è l'appaltatore a dover dimostrare di aver eseguito i lavori oggetto del contratto di cui chiede il pagamento del corrispettivo (cfr ex multis Cass. n. 21517/2019 "in base al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, l'appaltatore, il quale agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte").
Il che esclude ogni rilevanza delle difese svolte dalle parti circa l'utilizzabilità nel presente giudizio della perizia redatta in sede di procedura di mediazione volontaria. Così ripartito l'onere probatorio, va evidenziato che l'appaltatrice odierna opposta non ha dimostrato l'effettiva esecuzione delle lavorazioni contestate, dal momento che l'unica difesa enucleata in proposito consiste nel sostenere che, visto che venivano contabilizzati dall'ing. (...) (l'osservatore per i bonus fiscali) soltanto i lavori effettivamente eseguiti, la contabilizzazione e la fatturazione dei lavori di pavimentazione ne dimostra l'effettiva esecuzione.
Tuttavia, tale prospettazione difensiva non risulta condivisibile.
Come già osservato dal Tribunale (cfr. ordinanza d.d. 3.10.2024), le indicazioni provenienti dall'ing. (...) non fanno alcun riferimento alle specifiche lavorazioni approvate (cfr. doc. 5 di parte convenuta), ma, soprattutto, non emerge dalla documentazione che prima di avallare l'emissione delle fatture e la relativa contabilizzazione delle stesse l'ing. (...), o chiunque altro, avesse preventivamente verificato in cantiere con sopralluoghi o controlli di altro genere se e quali lavori la ditta appaltatrice avesse in concreto effettivamente eseguito. Neppure risulta utile a tal fine la conferma della circostanza all'appaltatrice, oggetto della comunicazione resa dall'ing. (...) in
pendenza del presente giudizio (doc. 8 di parte convenuta). Anche in tal caso non emerge dalla documentazione se ed in che termini l'ing. (...) avesse prima effettuato controlli in cantiere in merito ai lavori eseguiti dall'appaltatrice.
Inoltre, l'opposta non ha avanzato istanze istruttorie idonee a dimostrare l'effettiva esecuzione delle opere contestate dall'opponente (la prova per testi articolata verte, infatti, su diverse circostanze).
Da tale carenza probatoria discende che l'opposta non ha diritto al corrispettivo in relazione a tali opere.
Va precisato, sul punto, che il contratto per cui è causa prevede un corrispettivo a corpo, e secondo la giurisprudenza di legittimità "nel contratto di appalto stipulato tra privati, quando il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d'opera; sicché, nel caso di parziale inadempimento dell'appaltatore, ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il dato di riferimento è sempre il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati (cfr Cass. n. 21517/2019 già citata).
Ogni ulteriore difesa dell'opponente, in punto a qualificazione dell'appalto come a misura, è pertanto del tutto irrilevante, posto che anche in caso di appalto a corpo non vi è pagamento del corrispettivo per le opere non realizzate. Occorre quindi verificare il quantum da detrarre.
La fattura per cui è causa riporta le seguenti voci: "demolizione marciapiede; posa membrana; isolamento perimetrale garage, ripristino travi in legno, posa lamiera per fotovoltaico" (cfr. doc. 9 di parte attrice), che corrispondono alle voci A1, A3, B, C, D ed E del computo metrico.
Ricordato che parte attrice ha riconosciuto, quanto alla pavimentazione, la realizzazione della sola demolizione delle piastrelle, re melius perpensa rispetto a quanto indicato nell'ordinanza del 3.10.2024, ad essere scomputato non è solo il quantum corrispondente alla voce A3 (relativa alla guaina bituminosa).
Va infatti rilevato che le parti hanno dato atto del pagamento anche di altre fatture emesse dall'opposto per il contratto per cui è causa, e nello specifico la fattura di acconto n. 16/2022 ("acconto per lavori di rifacimento pavimentazione esterna e muratura") e la n. 4/2023, ove si legge "saldo per lavori di rifacimento pavimentazione esterna e muratura". Occorre quindi considerare anche detti pagamenti e dette fatture, in quanto ciò che emerge è che l'appaltatore aveva già chiesto (e ottenuto) il pagamento di lavorazioni previste da contratto, che non sono quindi state indicate solo nella fattura azionata. Al fine di determinare l'importo effettivamente dovuto, posto che i conteggi effettuati con il ricorso monitorio non risultano chiari (detraendo dall'importo complessivo dovuto da contratto, iva compresa, quanto corrisposto dall'opponente, già ivato, non si ottiene l'importo riportato in fattura), è necessario considerare quanto riportato nel computo metrico, ed eliminare le voci per cui non vi è stata prova di esecuzione (e che sono state oggetto di contestazione).
Trattasi di quelle sub A2, A3, A4, A5 e A6, per Euro 13.476,85 oltre IVA.
Il quantum dovuto è quindi pari ad Euro 25.826,02 oltre IVA al 10%, per un totale di Euro 28.409,72. A detto importo va detratto quanto già corrisposto dall'opponente, iva inclusa, sulla base delle fatture 16/2022 e 4/2023, per complessivi Euro 23.042,77. Residua, pertanto, un importo pari ad Euro 5366,95 iva inclusa.
Non può essere invece considerata la fattura n. 7/2023 in quanto questa ha ad oggetto opere extra contratto.
Ciò emerge confrontando le lavorazioni ivi riportate con l'oggetto del contratto e le lavorazioni indicate in computo metrico sub doc. 7, nonché dal preventivo elaborato dalla stessa opposta e prodotto sub doc. 31 di parte attrice.
E non essendo stato contestato che dette opere extra contratto siano state effettivamente eseguite da parte dell'impresa convenuta, il relativo pagamento non può essere considerato tra quelli effettuati per le lavorazioni da contratto.
3.2
Quanto alle ulteriori domande dell'opponente vanno ribadite le osservazioni già esposte dal Tribunale in sede di decisione sulla provvisoria esecutività del decreto opposto. Non è stato, infatti, allegato né dimostrato dall'attore un pregiudizio effettivo conseguente al ritardo nell'esecuzione dei lavori. Il mero sforamento del termine contrattuale di 90 giorni non risulta infatti aver determinato alcun pregiudizio per (...).
Neppure la domanda risarcitoria relativa ai danni patiti dai beni di proprietà dell'opponente risulta dimostrata nei suoi elementi essenziali. Dalle allegazioni dell'opponente e dalle fotografie prodotte dallo stesso non emerge infatti alcun effettivo pregiudizio ai beni (sedie, copertura della piscina), né un danno derivante dalle asserite infiltrazioni. Inoltre, il mero disordine e la trascuratezza nella tenuta del cantiere non rientrano nel concetto di danno risarcibile.
Non può essere poi utilizzata, a tal fine, le perizia resa in sede di mediazione, non essendovi stato un accordo tra le parti per la sua produzione ai sensi dell'art 8 comma 7 del dlgs 28/2010 ("Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. (..) Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile").
È quindi applicabile l'art. 9 del decreto sopra citato, che sancisce l'obbligo di riservatezza in capo a chi presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo di mediazione ed ai partecipanti al procedimento "in relazione alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite' durante lo stesso.
4.
In conclusione, l'opposizione è solo parzialmente fondata.
Il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento, in favore dell'opposto, dell'importo di Euro 5366,95 iva inclusa. Sull'importo imponibile sono altresì dovuti gli interessi di cui all'art. 1284/IV c.c. dal giorno della domanda giudiziale (12.1.2024, data di notifica del decreto ingiuntivo) al saldo effettivo. Stante il parziale accoglimento dell'opposizione, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%. La restante quota viene posta a carico di parte opponente, quale parte prevalentemente soccombente.
Queste sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione da Euro 5200 ad Euro 26.000), della trattazione esperita (non vi è stata attività istruttoria) e dei parametri di cui al DM 55/2014, secondo i valori medi per le fasi di studio e introduttiva, e secondo i valori minimi per quella istruttoria (stante il solo deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c) e decisionale (stante la decisione della causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. senza il deposito di note conclusive).
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede: ACCOGLIE l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
CONDANNA (...) a pagare alla (...) la somma di Euro 5.366,95 iva inclusa, oltre interessi ex art. 1284/IV c.c. come in motivazione; COMPENSA le spese di lite nella misura del 50% e condanna (...) al pagamento, in favore dell'opposta, della restante quota, spese che liquida per intero in Euro 3.387,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Padova 21 luglio 2025