L'accettazione dell'eredità in forma tacita può avvenire con il deposito di istanza di mediazione in materia successoria

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Avv. Franca Quagliotti

Corte di Cassazione, sez. VI civile, 1° aprile 2022, ordinanza n. 10655

A cura del Mediatore Avv. Franca Quagliotti da Torino.
Letto 3926 dal 26/08/2022

Commento:
Il caso ha ad oggetto la materia successoria. Il ricorso in cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, introdotto dal figlio del de cuius contro madre e sorelle, viene rigettato in quanto non viene accolta l’eccezione di prescrizione del diritto di accettare l’eredità.
L’accettazione dell’eredità in forma tacita avviene ove il chiamato all’eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede; il che ben può concretizzarsi non solo attraverso la domanda di divisione giudiziale, ma anche nell’iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell’asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa (Cass. n. 19833/2019; cfr. Cass. n. 1585/1987).
La Cassazione attribuisce la valenza di accettazione tacita al procedimento di mediazione promosso in vista della proposizione della domanda di divisione ereditaria. Anche in questo caso si è in presenza di un atto che suppone necessariamente la qualità di erede
Il Supremo collegio ritiene tali fatti univocamente idonei a dimostrare la pregressa accettazione e con essa l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione del diritto di accettare l’eredità.
Il fratello viene condannato alla rifusione delle spese e ad un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002.°

https://www.puntodidiritto.it/promozione-tentativo-mediazione-per-addivenire-a-divisione-beni-ereditari-integra-volonta-accettazione/

https://www.iuranovitcuria.it/2022/04/04/sull-accettazione-dell-eredita-in-forma-tacita-corte-di-cassazione-civile-sez-vi-ordinanza-del-1-aprile-2022-n-10655/
 

Testo integrale:
Corte di Cassazione – civile – sez. VI – ordinanza del 1 aprile 2022 – n. 1065
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Relatore: TEDESCO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 01/04/2022
 
 
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
 
 É stato proposto ricorso per cassazione contro sentenza della Corte d’appello di Venezia, emessa nella causa derivante dalla successione di Omissis  Adolfo, promossa dalle figlie Omissis  Donatella e Omissis  Patrizia insieme alla madre Omissis Rita (poi deceduta lasciando erede le altre attrici) nei confronti del terzo figlio Omissis  Maurizio.
La Corte di merito ha confermato il rigetto dell’eccezione di prescrizione del diritto di accettare l’eredità sollevata dal convenuto.
Essa ha argomentato, fra l’altro, che, nel proporre la domanda di divisione, le attrici avevano affermato di essere eredi del genitore; ha aggiunto che, nella citazione iniziale, si faceva riferimento a corrispondenza intercorsa fra i legali e a un tentativo obbligatorio di mediazione esperito dalle attrici in vista della successiva proposizione della domanda di divisone giudiziale, intervenuto nel decennio dalla morte. Prima di introdurre tale considerazione la Corte ha posto l’accento sulla istanza di volturazione catastale dei beni, che è stata anch’essa valorizzata ai fini dell’accettazione tacita.
Tale complessa ratio decidendi è oggetto dei tre motivi di ricorso, al quale Omissis  Donatella e Omissis  Patrizia hanno resistito con controricorso.
La causa è stata fissata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria. I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. In presenza di una domanda di scioglimento di comunione ereditaria, nel cui ambito si richiama una corrispondenza finalizzata alla divisione amichevole e un procedimento di mediazione avviato ai fini della proposizione della domanda di divisione giudiziale, non c’è spazio per ipotizzare che le attrici avessero fatto valere tardivamente i fatti idonei a contrastare quella stessa eccezione.
Essa, infatti trovava anticipata e univoca smentita, sul piano della deduzione si intende, già nel contenuto della domanda, dal quale risultava l’esistenza di tempestivi atti di accettazione tacita. In questo contesto le ulteriori considerazioni della sentenza impugnata, sulla voltura catastale, hanno solo valore rafforzativo di una decisione che trova già la sua compiuta giustificazione nelle vicende pregresse enunciate nell’atto.
L’accettazione dell’eredità in forma tacita avviene ove il chiamato all’eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede; il che ben può concretizzarsi non solo attraverso la domanda di divisione giudiziale, ma anche nell’iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell’asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa (Cass. n. 19833/2019; cfr. Cass. n. 1585/1987, che in applicazione del medesimo principio ha annullato la sentenza del merito che aveva omesso di valutare la configurabilità di una tacita accettazione dell’eredità, nell’iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell’asse con istanza proposta in sede non contenziosa al conciliatore).
Non si c’è nessuna ragione per non attribuire una tale valenza al procedimento di mediazione promosso in vista della proposizione della domanda di divisione ereditaria.
Anche in questo caso si è in presenza di un atto che suppone necessariamente la qualità di erede. Si ricorda ancora che ex art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 228/2010, «Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale […]».
Nella memoria il ricorrente ancora insiste nel sostenere che la deduzione, ad opera delle attrice, di quegli atti precedenti l’inizio della lite, seppure in astratto idonei “a costituire dei facta concludentia […] rilevanti ex art. 476 c.c.”, in realtà non potevano essere considerati tali, perché coloro che li avevano dedotti non li avevano considerati in questa prospettiva.
Riguardo a questa obiezione si deve ribadire, come già anticipato con la proposta, che quei fatti andavano considerati per il loro valore oggettivo, a prescindere dalla finalità della deduzione.
E sotto il profilo oggettivo si trattava di fatti univocamente idonei a dimostrare la pregressa accettazione e con essa l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione del diritto di accettare l’eredità.
Del resto, neanche si deduce che il verbale di mediazione si riferisse a una diversa vicenda ereditaria.
Di contro il passaggio della citazione trascritto nella nota 32 di pag. 20 del ricorso, evidenzia che le attrici avevano compiuto un’allegazione specifica circa il fallimento delle trattative per giungere alla divisione amichevole e la conseguente inevitabilità della iniziativa giudiziale, preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, con esito negativo. In conclusione, “i fatti” idonei a confutare l’eccezione di poi proposta dal convenuto, in assenza di una contestazione circa la verità dei fatti indicati nella citazione, risultavano a priori già al momento della domanda, rendendo del tutto sterile ogni ulteriore questione sulla tempestività e ritualità della reazione della attrice rispetto all’eccezione di prescrizione. Il giudice ha ritenuto infondata l’eccezione sulla base di fatti tempestivamente dedotti e rilevabili anche d’ufficio. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese.
Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto”.
 
P.Q.M.
 
dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’11 febbraio 2022.
 

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Chi è l'autore
Avv. Franca Quagliotti Mediatore Avv. Franca Quagliotti
Avvocato dal 2000. Socia fondatrice dello Studio legale associato Quagliotti Veronelli. Sono esperta in diritto civile. In particolare mi occupo di recupero crediti per conto delle aziende e dei privati, sino alla fase esecutiva mobiliare e immobiliare; ho approfondite esperienze in materia di: diritto di famiglia e dei minori, tutele e amministrazioni di sostegno, successioni e divisioni, condominio, locazioni, proprietà, responsabilità da fatto illecito, inadempimento contrattuale e risarcimen...
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