Commento:
In una controversia condominiale, i condòmini Tizio e Caia convenivano in giudizio Mevio proprietario di uno stenditoio e Filano proprietario di un terrazzo e uno stanzino posti sopra la propria abitazione i quali avevano effettuato diversi lavori abusivi in assenza di idonei titoli autorizzativi che avevano alterato la struttura tecnica, le caratteristiche urbanistiche e il decoro dell’edificio, oltre che il legittimo godimento dell’immobile attoreo, chiedendo – previo accertamento dell’illegittimità delle predette opere - il ripristino e il risarcimento dei danni. Filano si costituiva eccependo l’improcedibilità e/o l’inammissibilità della domanda attorea in quando fra le parti era stato sottoscritto con il Condominio un accordo di mediazione nel 2014. La sottoscrizione dell’accordo da parte dell’amministratore era stata autorizzata dall’assemblea del 7 aprile 2014, con il voto contrario di uno degli odierni attori.
Richiamando Cass. n. 821/14, il Tribunale rileva che in tema di condominio negli edifici, ai sensi dell'art. 1135 c.c., l'assemblea può deliberare a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese d'interesse comune e, quindi, anche sulle transazioni che a tali spese afferiscano, essendo necessario il consenso unanime dei condomini, ai sensi dell'art. 1108, terzo comma, c.c., solo quando la transazione abbia ad oggetto i diritti reali comuni. Pertanto, attesa l’obbligatorietà delle deliberazioni per tutti i condomini ex art.1137 c.c., la decisione assunta in sede di assemblea, e volta all’approvazione della mediazione con il convenuto, deve ritenersi vincolante anche per l’attore che aveva votato contro. Tale delibera non era stata impugnata.
L’eccezione di inammissibilità viene dunque accolta. La richiesta di danni viene inoltre rigettata in quanto non provata e le spese compensate.°



