L’improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento della mediazione civile va dichiarata con sentenza.

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Avv. Samuele Labanca

Tribunale di Lamezia Terme, sentenza del 22 giugno 2012

A cura del Mediatore Avv. Samuele Labanca da Bologna.
Letto 16928 dal 05/07/2012

Commento:
Quando le parti non danno corso al procedimento di mediazione la domanda giudiziale deve essere dichiarata improcedibile con sentenza, trattandosi di statuizione di ordine decisorio (benché solo in rito). In forza del criterio generale di cui all’art. 91 c.p.c., le spese di lite vanno poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia. Se, quindi, è vero che, in generale, il termine per la mediazione viene per legge assegnato ad entrambe le parti, è altrettanto evidente che in assenza di domande riconvenzionali la parte evocata in giudizio può non avere alcun interesse alla procedibilità dell’azione, sicché la parte attrice sarà condannata senza che sussistono le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge per la compensazione.

Testo integrale:

TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice, dott.ssa Giusi Ianni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

FATTO E DIRITTO

Va dichiarata l’improcedibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 28/2010.

All’esito, infatti, dell’esaurimento della fase a cognizione sommaria del procedimento, con il diniego dell’ordinanza di rilascio invocata dall’intimata e contestualmente al mutamento del rito ai sensi degli artt. 426 e 667 c.p.c., è stato assegnato alle parti termine per l’instaurazione della procedura di mediazione, rientrando le cause locatizie tra quelle obbligatoriamente assoggettate al predetto onere (in caso di sfratto per morosità una volta disposto il mutamento del rito, ex art. 5, comma 4, lettera b, d.lgs. 28/2010) .

Non avendo, pertanto, le parti dato corso alla procedura (per come concordemente dichiarato), la domanda sottesa all’intimazione di sfratto per morosità deve essere dichiarata improcedibile.

La declaratoria di improcedibilità assume la forma della sentenza, trattandosi di statuizione di ordine decisorio (benché solo in rito).

Le spese di lite si liquidano come da dispositivo e vengono poste a carico di parte intimante, quale parte che con la propria condotta ha dato avvio al procedimento senza poi compiere gli adempimenti necessari per la sua prosecuzione.

In forza, infatti, del criterio generale di cui all’art. 91 c.p.c., le spese di lite vanno poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia. Causare un processo, tuttavia, significa anche costringere alla sopportazione di un’iniziativa giudiziaria rivelatasi incompleta, per la mancata ottemperanza agli oneri procedurali sottesi alla sua definizione. Se, quindi, è vero che, in generale, il termine per la mediazione viene per legge assegnato ad entrambe le parti, è altrettanto evidente che in assenza di domande riconvenzionali la parte evocata in giudizio può non avere alcun interesse alla procedibilità dell’azione, sicché non sussistono le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge per la compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da … nei confronti di …, con atto di intimazione di sfratto per morosità notificato il 9 settembre 2011, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

1. Dichiara l’improcedibilità della domanda di risoluzione contrattuale sottesa all’intimazione di sfratto per morosità notificata da ..;

2. Condanna, per l’effetto, il … alla rifusione, in favore del resistente, delle spese e competenze del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.147,00, di cui euro 647,00 per diritti ed euro 500,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;

3. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Lamezia Terme, 22 giugno 2012

IL GIUDICE

dott.ssa Giusi Ianni

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Chi è l'autore
Avv. Samuele Labanca Mediatore Avv. Samuele Labanca
Sono avvocato iscritto all'Albo dal 2000 nonché Giudice onorario di Tribunale presso il Tribunale di Ravenna.
Mi sono specializzato in Studi sull'amministrazione pubblica nell'anno 2003 presso la S.P.I.S.A. a Bologna.
Ho maturato una specifica competenza nelle principali materie di diritto civile, nelle locazioni nonché nelle fattispecie di responsabilità del medico e delle strutture sanitarie.





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