L’incompetenza per territorio del tribunale va eccepita dopo la mediazione

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Avv. Silvia di Maria

Tribunale di Monza, sentenza 26.2.2016

A cura del Mediatore Avv. Silvia di Maria da Milano.
Letto 3772 dal 08/07/2016

Commento:

L’incompetenza territoriale del tribunale riguarda il giudizio e va eccepita unicamente in questa sede, nella comparsa di risposta.
Se il convenuto chiamato dinanzi all’organismo di mediazione erroneamente individuato non eccepisce l’incompetenza, detta condotta non può considerarsi quale mera adesione alla competenza del tribunale successivamente adito e anch’esso individuato erroneamente, poiché nessuna norma impone di eccepire l’incompetenza territoriale del tribunale in sede di mediazione.

Testo integrale:

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Monza
Prima Sezione Civile
 
Il tribunale nella persona del giudice dottor Claudia Loiacono ha pronunciato la seguente,
sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al numero RG ____/2015 promossa da
società Snc X
contro
Banca Z SpA
Oggetto: contratto bancario
All'udienza del 14.1.2013 avanti al giudice istruttore erano precisate le conclusioni.
Motivi della decisione
gli attori hanno convenuto in giudizio la Banca avanzando domanda di accertamento in relazione al conto corrente numero ___ in essere presso la stessa.
Si è costituita la banca eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in forza dell'articolo 20 del contratto di conto corrente.
L'eccezione è fondata.
Invero detto articolo 20 dispone che per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza dei rapporti di conto corrente di ogni altro rapporto di qualunque natura, il correntista e l'azienda di credito convengono che il foro elettivo per chiamare in giudizio l'azienda di credito sia esclusivamente quello di Milano.
E’ evidente che quindi le parti hanno inteso derogare alle norme generali sulla competenza per territorio come previsto dall'articolo 28 del codice di procedura civile.
La clausola è stata specificamente approvata per iscritto ex articolo 1341 cc dalla correntista.
Né può assumere rilevanza il fatto che la banca non abbia eccepito l'incompetenza territoriale in sede di mediazione o meglio nella missiva del 5.2.15, inviata dalla convenuta all’organismo di conciliazione con la quale la stessa comunicava che non intendeva aderire al tentativo di conciliazione.
Infatti in primo luogo la incompetenza territoriale riguarda il presente giudizio e quindi andava eccepita unicamente in questa sede, nella comparsa di risposta.
L’onere di eccepire l'incompetenza territoriale in sede di mediazione, infatti non è imposto da alcuna norma.
In ogni caso il tenore della lettera inviata dalla banca l'organismo di conciliazione non può certo essere equivocato ritenendo che la stessa abbia aderito alla competenza del Tribunale di Monza, precludendosi ogni eccezione in tal senso, in quanto al contrario la banca dopo aver affermato che riteneva la domanda degli attori infondata in fatto e in diritto aggiungeva in ogni caso “riservata ogni ulteriore contestazione e deduzione anche preliminare nel giudizio di merito”.
Posto quanto sopra la fermata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza essendo competente il Tribunale di Milano.
E’ appena il caso di dire che è inammissibile la dichiarazione di “aderire all'eccezione di incompetenza” formulata dalla difesa degli attori.
Infatti in primo luogo tale dichiarazione è stata formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale, atto destinato unicamente ad illustrare domande ed eccezioni già introdotte nel giudizio, in secondo luogo la stessa è stata formulata in via subordinata il che priva di senso la stessa adesione posto che la stessa per sua natura è finalizzata ad evitare una decisione sulla competenza. Le spese di giudizio seguono la competenza e vengono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
 il giudice unico dott.ssa Claudia Loiacono definitivamente pronunciando sulla causa proposta da società Snc P.C. contro la Banca così provvede:
- dichiara l’incompetenza territoriale del Tribunale di Monza essendo competente il Tribunale di Milano;
- condanna gli attori al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 5524,00 oltre accessori di legge e spese generali.
Monza, 26.22016.                              
Il giudice unico dott.ssa Claudia Loiacono

aa
Chi è l'autore
Avv. Silvia di Maria Mediatore Avv. Silvia di Maria
Avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Monza dal 2006.

Opera prevalentemente nel campo del Diritto Civile, sia stragiudiziale che giudiziale. Esperta in Diritto Civile e Commerciale (obbligazioni e contratti), Diritto di Famiglia, Responsabilità civile e professionale, risarcimento danni da sinistri stradali, Successioni e divisioni ereditarie.
Dal 2007 al 2010 ha insegnato Diritto Civile in una Scuola Professionale in Monza per la formazione di agent...
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