Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di impugnazione di delibera condominiale, in cui parte convenuta eccepisce l’invalidità del procedimento di mediazione per asimmetria del petitum.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- la mediazione in materia condominiale è obbligatoria;
- la mediazione deve essere introdotta dalla parte che ha interesse al processo;
- la domanda di mediazione deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa;
- la mancanza o la genericità del petitum e della causa petendi impedisce alla parte chiamata di partecipare con cognizione di causa al procedimento di mediazione ed esercitare le proprie difese e, quindi, non è validamente esperita, comportando l’improcedibilità della domanda;
- nel caso di specie, la domanda di mediazione contiene la sola dicitura di impugnazione della delibera assembleare del 22.03.2022 notificata il 29.03.2022, senza menzionare la motivazione e i vizi della delibera, né gli elementi di nullità e/o annullabilità; di conseguenza, manca il contenuto minimo dell’istanza di mediazione e non vi è neppure corrispondenza tra la predetta istanza e la domanda giudiziale, cosicché la mediazione non risulta validamente esperita e va dichiarata l’improcedibilità della domanda e la condanna di parte attrice al pagamento delle spese legali. *



