Commento:
Con decreto ingiuntivo il Giudice Unico del Tribunale di Milano ingiungeva a Tizio, amministratore, di consegnare a due condomini l'anagrafe condominiale e altra documentazione. L’amministratore opponeva il decreto ingiuntivo chiedendo di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva. I due condòmini opponenti si costituivano chiedendo il rigetto dell’opposizione. Nel frattempo, l’ammaestratore Tizio veniva revocato.
Alla prima udienza il giudice disponeva la mediazione obbligatoria. L'opponente insisteva nella improcedibilità del decreto opposto in quanto la mediazione non era stata svolta nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. La giudice disponeva pertanto che la mediazione fosse esperita anche nei confronti del Condominio.
Si costituiva nel frattempo il nuovo amministratore Caio richiedendo l’estromissione dell’amministratore Tizio, la cessazione della materia del contendere perché nel frattempo l’anagrafe era stata consegnata e far accertare che Tizio aveva opposto il DI senza l’autorizzazione dell’assemblea.
Il tribunale osserva che la mancata attivazione della mediazione disposta dal giudice, al di là della terminologia utilizzata dal legislatore e dalla sanzione prevista (improcedibilità della domanda giudiziale, anche in appello), altro non è che una forma qualificata di inattività delle parti per avere le stesse omesso di dare esecuzione all'ordine del giudice.
Nel caso di specie, il tribunale ritiene che la omessa convocazione alla mediazione del Condominio non può paragonarsi con l'inattività di cui all'art.5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010 che comporta l'improcedibilità della azione; piuttosto deve ritenersi che la procedura di mediazione sia stata attivata nei termini ma non correttamente, conseguentemente è stata disposta la integrazione della mediazione anche nei confronti del Condominio che ha avuto esito negativo.
La domanda è dunque procedibile. Nel merito, l’ex amministratore opponente viene condannato alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale (non avrebbe dovuto vietare l'accesso al registro dell'anagrafe condominiale a un condòmino invocando il diritto alla privacy).°
Si veda ancheAlla prima udienza il giudice disponeva la mediazione obbligatoria. L'opponente insisteva nella improcedibilità del decreto opposto in quanto la mediazione non era stata svolta nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. La giudice disponeva pertanto che la mediazione fosse esperita anche nei confronti del Condominio.
Si costituiva nel frattempo il nuovo amministratore Caio richiedendo l’estromissione dell’amministratore Tizio, la cessazione della materia del contendere perché nel frattempo l’anagrafe era stata consegnata e far accertare che Tizio aveva opposto il DI senza l’autorizzazione dell’assemblea.
Il tribunale osserva che la mancata attivazione della mediazione disposta dal giudice, al di là della terminologia utilizzata dal legislatore e dalla sanzione prevista (improcedibilità della domanda giudiziale, anche in appello), altro non è che una forma qualificata di inattività delle parti per avere le stesse omesso di dare esecuzione all'ordine del giudice.
Nel caso di specie, il tribunale ritiene che la omessa convocazione alla mediazione del Condominio non può paragonarsi con l'inattività di cui all'art.5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010 che comporta l'improcedibilità della azione; piuttosto deve ritenersi che la procedura di mediazione sia stata attivata nei termini ma non correttamente, conseguentemente è stata disposta la integrazione della mediazione anche nei confronti del Condominio che ha avuto esito negativo.
La domanda è dunque procedibile. Nel merito, l’ex amministratore opponente viene condannato alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale (non avrebbe dovuto vietare l'accesso al registro dell'anagrafe condominiale a un condòmino invocando il diritto alla privacy).°
https://www.altalex.com/documents/2025/06/06/accesso-anagrafe-condominiale-non-negato-motivi-privacy
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/l-accesso-all-anagrafe-condominiale-non-puo-essere-negato-motivi-privacy-AHwMEYe
https://ildiritto.it/condominio/accesso-allanagrafe-condominiale-la-privacy-non-limita-il-diritto/



