La comunicazione alle altre parti interessate della domanda di mediazione proposta dall’istante impedisce la decadenza dall’impugnazione della delibera condominiale.

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Avv. Simonetta  Mibelli

Tribunale di Catania, 12.06.2023, sentenza n. 2548, giudice Maria Barbarba Giardinieri

A cura del Mediatore Avv. Simonetta Mibelli da Bologna.
Letto 441 dal 15/11/2023

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di impugnazione di una delibera condominiale, nella quale il Condominio convenuto eccepiva la decadenza della domanda per tardiva comunicazione dell’istanza di mediazione.
In merito il Tribunale ha rilevato quanto segue:
  • l'impugnazione della delibera condominiale è inammissibile se proposta oltre il termine decadenziale di cui all'art. 1137 2° comma c.c.;
  • l'inammissibilità dell'impugnazione attiene ai soli vizi afferenti l'annullabilità delle delibere;
  • il termine decadenziale di cui all'art. 1137 c.c. ha natura sostanziale;
  • di recente, la giurisprudenza di legittimità e di merito, ha statuito che al fine di impedire la decadenza per inosservanza del termine di cui all'art. 1137 2° comma c.c., è necessario fare riferimento al momento della comunicazione all'altra parte o alle altre parti della presentazione della domanda di mediazione, così come disposto dall'art. 5 comma 6° D. Lgs. 28/10:
  • nel caso di cui è procedimento, risulta la data di deposito dell'istanza di mediazione presso l'organismo, mentre non vi è prova della data di trasmissione della predetta istanza alla controparte;
  • se il legislatore avesse inteso assimilare gli effetti del deposito dell'istanza di mediazione presso l'organismo a quelli del deposito giurisdizionale, lo avrebbe espressamente previsto;
  • invece l'effetto interruttivo è stato puntualmente riconnesso dal legislatore solo alla comunicazione dell'istanza alla controparte;
  • pertanto, gli attori avevano l'onere non solo di depositare l'istanza di mediazione presso l'organismo scelto ma, altresì, di comunicare alla controparte la relativa domanda entro il termine di cui all'art. 1137 2° comma c.c.;
  • tale soluzione risulta condivisa dalla maggioranza delle pronunce di merito.
 
Atteso quanto sopra esposto, il Tribunale ha dichiarato la tardività dell'impugnazione e quindi l'improcedibilità del giudizio, condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite. *
 

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
 
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. d.ssa Giardinieri Maria Barbara ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
nella causa civile iscritta al n. 15504/19 R.G., avente ad oggetto: “impugnazione delibera condominiale”
TRA
 
XXX – attore
 
CONTRO
 
XXX - convenuto condominio
 
Con atto di citazione notificato in data XXX, gli odierni attori hanno convenuto in giudizio il condominio di XXX n. 15 di XXX, in persona dello dell'amministratore pro-tempore, per ivi sentire accogliere le conclusioni qui di seguito riportate: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, reiectis contrariis - in via preliminare, sospendere l'efficacia e/o l'esecutività della deliberazione effettuata dall'assemblea condominiale in data XXX, relativamente ai punti 1°), 4°) e 5°) della delibera assembleare ivi impugnata ; - nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla o annullabile la delibera dell'assemblea del 29.05.2019 adottata dal XXX di XXX n. 15 in XXX relativamente ai punti 1°), 4°) e 5°) della delibera assembleare ivi impugnata, in quanto assunta in violazione degli art. 1129, 1130 bis, 1137 c.c. - condannare il condominio di XXX n.15 in XXX al rimborso delle spese sostenute dagli attori per l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione pari ad € 48,80 oltre ad € 683,20 per onorario di Avvocato come da fattura pro forma. Condannare il condominio di XXX n.15 in XXX ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avendo lo stesso espressamente rifiutato di entrare in mediazione. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre 15% rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge. Salvis iuribus”.
Gli attori, premettendo di essere proprietari di un appartamento ciascuno facenti parte dello stabile condominiale di XXX n. 15 in XXX proponevano opposizione avverso la delibera condominiale assunta in data XXX per violazione del disposto di cui all'art. 1130 bis c.c. non presentando il rendiconto consuntivo gli elementi normativamente richiesti, per avere l'assemblea approvato il consuntivo dei lavori straordinari di manutenzione dell'edificio ed il relativo riparto senza che l'amministratore abbia provveduto alla stipula del contratto per la direzione dei lavori con il geom. XXX per irregolarità nell'approvazione del consuntivo 2018 in relazione ai posti auto.
In data XXX, si costituiva il condominio convenuto eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda proposta avendo gli attori provveduto a trasmettere all'amministratore, solo in data XXX, la convocazione innanzi all'organismo di mediazione; rilevava, altresì, che tutti i motivi di impugnazione proposti rientravano in ipotesi di annullabilità e non di nullità del deliberato assembleare e che la domanda si appalesava, comunque, infondata.
Il convenuto chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice adito, - preliminarmente, rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia e/o esecutorietà della deliberazione per la palese assenza sia del fumus boni iuris sia del, nemmeno dedotto, periculum in mora; - pregiudizialmente, in accoglimento dell'eccezione di decadenza, rigettare la domanda per tardività; - in via gradata, nel merito, rigettare la domanda per l'infondatezza di tutti gli articolati motivi d'impugnazione. Con vittoria di spese e compensi”.
All'udienza di prima comparizione del 20.02.2020, il Tribunale - in ordine all'eccezione preliminare di tardività - rinviava la causa all'udienza del 19.03.2020 assegnando alle parti termine per il deposito di note difensive sul punto. All’udienza del 19.03.2020, in considerazione della sospensione determinata dalle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del XXX, veniva rinviata al 30.04.2020 e di poi al 19.11.2020.
Alla detta udienza, svoltasi nelle forme dell'udienza cartolare, le parti insistevano nelle rispettive richieste, difese ed eccezioni e il Tribunale si riservava di decidere in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera assembleare impugnata.
Con ordinanza del 23.12.2020, ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da parte attrice in relazione all'eccepita decadenza dalla domanda per tardiva comunicazione dell'istanza di mediazione e considerata infondata l'istanza cautelare proposta, il Tribunale rigettava entrambe le richieste e concedeva alle parti termini ex art. 183 VI° comma c.p.c. rinviando il procedimento all'udienza del 24.06.2021.
All'udienza così fissata, tenutasi nelle forme dell'udienza cartolare, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza 07.07.2022.
Alla detta udienza tenutasi mediante deposito telematico di note scritte - la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
 
§§§§§§
 
Il merito della vicenda di cui è causa appare precluso dalla preliminare e doverosa eccezione di inammissibilità per decadenza della proposta impugnazione avendo gli attori provveduto alla comunicazione della convocazione avanti l'organismo di mediazione solo in data XXX e, quindi, oltre il termine di trenta giorni decorrenti dal 06.06.2019 (data di comunicazione della delibera impugnata) previsti normativamente per l'impugnazione di delibera annullabile.
Ciò posto, prima di esaminare l'eccezione di tardività sollevata da parte convenuta, si pone la necessità di chiarire e distinguere le ipotesi di nullità delle delibere condominiali da quelle di annullabilità.
Sul punto occorre premettere che la costante giurisprudenza della Suprema Corte ha ricondotto all'art. 1137 c.c.  che riconosce ad ogni condomino assente o dissenziente il diritto di impugnare le deliberazioni “contrarie alla legge o al regolamento di condominio” nel termine di decadenza di trenta giorni, decorrenti dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti) le sole ipotesi di annullabilità, mentre, per i casi di nullità ha individuato il disposto di cui all'art. 1421 c.c. in forza del quale la nullità può essere fatta valere senza limiti di tempo da chiunque vi abbia interesse (Tra le altre Cass. Civ. n. 4197/1987).
A quanto finora esposto, va aggiunto che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità “In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito, le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. ….” (Cass. Civ. n. 4806/2005).
 In base alla superiore e necessaria premessa, appare chiaro che i motivi di impugnazione addotti dagli attori avverso la delibera impugnata rientrano nell'ambito delle ipotesi di annullabilità e andavano proposti nel termine decadenziale di trenta giorni di cui all'art. 1137 2° comma c.c. .
Passando adesso ad esaminare l'eccepita decadenza dalla domanda per la tardiva comunicazione dell'istanza di mediazione, si osserva e rileva quanto segue:
Sul punto occorre premettere che non è ancora sopito nella giurisprudenza di merito - soprattutto nella materia condominiale - la questione relativa all'attività sufficiente e necessaria per conseguire l'effetto interruttivo dei termini per impugnare le delibere assembleari e cioè se possa ritenersi sufficiente il deposito dell'istanza di mediazione - indipendentemente dalla sua comunicazione alle parti o se sia necessaria quest'ultimo incombente. Tuttavia, di recente, giurisprudenza di legittimità e di merito, ha statuito che ai fini della tempestività (al fine di impedire la decadenza per inosservanza del termine di cui all'art. 1137 2° comma c.c.) della domanda di mediazione obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. 25/2010, ciò che importa non è il momento “della presentazione della domanda di mediazione, ma soltanto dal momento della relativa comunicazione all'altra parte o alle altre parti, che si verifica l'effetto, collegato dalla legge alla proposizione della relativa procedura deflattiva, di impedire la decadenza eventualmente prevista per la proposizione dell'azione giudiziale, come nel caso della impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale ex art. 1137 2° comma c.c.” (In tal senso Cass. Civ. n. 2273/19, Teramo n. 1329/2022). Ciò posto, in ordine alla fattispecie che ci occupa, occorre effettuare le seguenti premesse e cioè: 1) l'impugnazione della delibera condominiale è inammissibile se proposta oltre il termine decadenziale di cui all'art. 1137 2° comma c.c.; 2) l'inammissibilità dell'impugnazione attiene ai soli vizi afferenti l'annullabilità delle delibere; 3) il termine decadenziale di cui all'art. 1137 c.c. ha natura sostanziale, non sottratto alla disponibilità delle parti, che sono tenuti ad eccepirlo in sede di comparsa tempestivamente depositata. Il disposto normativo di riferimento è contenuto all'art. 5 comma 6° D. Lgs. 28/10 ove si legge che “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'art. 11 presso la segreteria dell'organismo”.
Nel caso di cui è procedimento, la procedura di mediazione è stata introdotta con il deposito dell'istanza di mediazione presso l'organismo a ciò deputato in data XXX.
Tuttavia, non vi è prova agli atti di causa - neanche a seguito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c. - della trasmissione, entro i termini di cui all'art. 1137 2° comma c.c., a controparte dell’istanza di mediazione. La lettera di convocazione predisposto dall' XXX - che riporta la data del 05.07.2019 - risulta invece comunicato al condominio convenuto, in uno all'istanza di mediazione allo spirare del detto termine: non risulta, neanche all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 VI° comma c.p.c., che gli attori abbiano dato al condominio - contestualmente alla presentazione all'organismo - comunicazione dell'istanza di mediazione.
Al riguardo, sebbene risulti corretto che l'avviso di convocazione non rientri nella disponibilità della parte istante - non può comunque tralasciarsi che il 6° comma dell'art. 5 D. Lgs. 28/10 prevede che la decadenza sia impedita semplicemente dalla comunicazione alla controparte della domanda depositata e non già dalla domanda unitamente all'avviso di convocazione.
Non sembra possano esservi dubbi sul fatto che l'onere della comunicazione della presentazione della domanda di mediazione sia posto a carico della parte che l'ha presentata, e non già sull'organismo di mediazione.
La detta considerazione si evince dal chiaro dettato normativo che fa conseguire l'effetto interruttivo della prescrizione od impeditivo della decadenza “al momento della comunicazione alle altre parti” della domanda di mediazione. Ne consegue che solo la parte - e non l'organismo di mediazione - può provvedere alla comunicazione dell'istanza per produrre così, di sua iniziativa, l'effetto impeditivo.
In senso conforme a quanto finora esposto, giurisprudenza di merito anche precedente a quella prima menzionata, statuisce che “Il dettato della legge è chiaro nel collegare gli effetti impeditivi della decadenza, alla comunicazione della domanda di mediazione alle parti, e non già al mero deposito della domanda di mediazione presso l'organismo prescelto; ciò tanto è vero che, attese le conseguenze così pregnanti per la parte proponente, la procedura di conciliazione, l'art. 5 comma 6° D. Lgs. 28/10 prevede che la domanda di mediazione possa essere comunicata direttamente alla controparte anche a cura della parte istante, onde evitare che lo stesso possa essere pregiudicato da tempistiche proprie dell'ente di mediazione” (Si veda, Tribunale di Savona 02.03.2014, Tribunale di Napoli n. 10959/17, Tribunale di Milano n. 253/20 ).
Dalla ricostruzione finora effettuata ne deriva che se il legislatore avesse inteso assimilare gli effetti del deposito dell'istanza di mediazione presso l'organismo a quelli del deposito giurisdizionale, lo avrebbe espressamente previsto; invece l'effetto interruttivo è stato puntualmente riconnesso dal legislatore solo alla comunicazione dell'istanza alla controparte.
Pertanto, gli attori avevano l'onere non solo di depositare l'istanza di mediazione presso l'organismo scelto ma, altresì, di comunicare alla controparte la relativa domanda e il tutto entro il termine di cui all'art. 1137 2° comma c.c.. La soluzione prescelta, adottata peraltro ormai dalla maggioranza delle pronunce di merito - si appalesa come la più conforme al dettato normativo anche in ragione del fatto che non può superarsi l'orientamento di legittimità espresso peraltro dalla Suprema Corte  - secondo il quale il principio di scissione degli effetti della notificazione che è “la soluzione a favore del notificante vale solo nel caso in cui l'esercizio del diritto può essere fatto valere solo mediante atti processuali” ( In tal senso Cass. Civ. Sez. n. 24822/15).
In forza dei superiori rilievi, la norma di che trattasi non presenta i profili di incostituzionalità sollevati dagli attori e non condivisi dal XXX per come già disposto con ordinanza del 23.12.2020 da intendersi qui integralmente richiamata.
Da quanto finora osservato, discende la tardività dell'impugnazione proposta e, quindi, la declaratoria di improcedibilità del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 15504/19 R.G.:
Visto l'art. 5 comma 6° D. L.vo n.28/10 dichiara la tardività dell'impugnazione proposta e quindi l'improcedibilità del giudizio proposto da XXX e XXX nei confronti del XXX n. 15 di XXX in persona dell'amministratore pro-tempore; Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del XXX di XXX n. 15 di XXX in persona dell'amministratore pro-tempore, che si liquidano in € 2.450,00 oltre rimborso spese generali al 15%, Iva al 22% e CPA al 4%.

XXX, data_ XXX

IL G.O.T. D.ssa Giardinieri Maria Barbara

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Chi è l'autore
Avv. Simonetta  Mibelli Mediatore Avv. Simonetta Mibelli
Sono avvocato civilista, attiva, soprattutto, nell'ambito immobiliare: mi occupo, quindi, di diritti reali, con particolare predilezione per il diritto condominiale e delle locazioni. Assisto i miei clienti nelle compravendite immobiliare, nelle successioni e divisioni e non dimentico mai di ricordare loro l'importanza della definizione stragiudiziale dei conflitti, che può preservare il rapporto fra le parti, sicuramente destinato, invece, ad interrompersi quando ci si rivolge "al giudice". Mi ...
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