La diffamazione compiuta a mezzo sms o mediante dichiarazioni verbali non rientra tra le materie soggette alla mediazione obbligatoria prevista dal d.lgs. 28/2010.

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Avv. Stefania Negro

Trib. Varese, ordinanza 20 dicembre 2011

A cura del Mediatore Avv. Stefania Negro da Lecce.
Letto 3972 dal 13/01/2012

Commento:
Nel caso di specie la responsabilità azionata dall’attore trae linfa da dichiarazioni e sms che la parte convenuta avrebbe reso e inviato sul luogo di lavoro alla parte attrice. L’istituto tipizzato dal legislatore nel d. lgs. 28/2010, va inquadrato nell’ambito delle ipotesi di giurisdizione c.d. condizionata, in cui tra l’utente e l’accesso alla Giustizia si frappone una condizione di procedibilità che, secondo la giurisprudenza Costituzionale, costituisce una legittima deroga alla giurisdizione ordinaria solo se viene introdotta con norme ordinarie che devono essere considerate “di stretta interpretazione”. Ebbene, la diffamazione a mezzo della voce o del telefono non integra gli estremi di quella a mezzo stampa prevista dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010 , essendo evidente la disomogeneità strutturale e genetica dei due strumenti diffamatori e impensabile una interpretazione estensiva della norma.

Testo integrale:

Trib. Varese, ordinanza 20 dicembre 2011

Il Giudice

OSSERVA

L’atto di citazione è stato notificato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 28/2010 e, dunque, nella vigenza della mediazione cd. obbligatoria per le controversie identificate dal Legislatore nell’art. 5 comma I del decreto cit.

Tra le cause soggette all’obbligo della preventiva mediazione, rientrano le controversie da responsabilità civile per “diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità”. Nel caso di specie, guardando al petitium sostanziale, la responsabilità azionata dall’attore trae linfa da dichiarazioni e sms che la parte convenuta avrebbe reso e inviato sul luogo di lavoro della parte attrice. Si tratta, a ben vedere, di un evento identico (la presunta diffamazione) con uno strumento diverso (stampa/pubblicità da un lato; telefono/voce dall’altro).

Reputa questo giudice che, in casi quale quello di specie, la mediazione non sia obbligatoria. L’istituto tipizzato dal legislatore nel decreto 28/2010 va inquadrato sistematicamente nell’ambito delle ipotesi di giurisdizione c.d. condizionata, in cui si frappone tra l’utente e l’accesso alla Giustizia, una condizione di procedibilità.

La giurisprudenza Costituzionale, al riguardo, ha, in genere enunciato il principio generale per cui deve essere garantito l’accesso immediato alla giurisdizione ordinaria, ed ha ammesso che questo può essere ragionevolmente derogato; ha però, precisato che, in questo caso (e, cioè dove si introduca una giurisdizione c.d. condizionata), ciò può avvenire con norma ordinarie che debbono essere considerate “di stretta interpretazione” (Corte cost., sentenza n.403/2007).

Orbene, l’art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010 prevede testualmente l’obbligo della mediazione (per quanti qui interessa) per “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di responsabilità da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità”. Ebbene, la diffamazione a mezzo della voce o del telefono non integra gli estremi di quella a mezzo stampa, essendo evidente la disomogeneità strutturale e genetica dei due strumenti diffamatori.

Non essendo possibile l’interpretazione analogica o estensiva dell’art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010, la norma non è quindi applicabile nel caso di specie (così già Trib., Varese, sez. I civ., ordinanza 10 giugno 2011 in materia di azione revocatoria ex art.2901 c.c.).

È abbastanza evidente lo iato che si crea tra i destinatari di un medesimo servizio pubblico (quello di Giustizia) e la difficoltà a reperire un valido appiglio di ragionevolezza per giustificare la diversità: non sono rilievi che in questo giudizio non rilevano, posto che la parte attrice non è sottoposta alla mediazione obbligatoria e quindi non avrebbe motivi per dolersi della scelta legislativa.

P.Q.M.

RINVIA, l’udienza in data 6 marzo 2012 ore 10.00 per l’udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c.

Si comunichi alle parti.

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Chi è l'autore
Avv. Stefania Negro Mediatore Avv. Stefania Negro
Esercito la professione di avvocato dal 1997 ed opero prevalentemente nel campo del Diritto Privato. Sono esperta di Diritto Civile (obbligazioni e contratti), Diritto Commerciale e Societario, Diritto di Famiglia e Diritto del Lavoro. Sono specializzata in Tutela del Consumatore.

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