Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Amina Simonetti Presidente
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice relatore
Dott.ssa Guendalina Alessandra Virginia Pascale Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16122/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022 promossa da:
(...) residente a Firenze, elettivamente domiciliata ad Asolo (TV) presso lo studio dell'avv. (...) e dall'avv. (...) che la rappresentano e la difendono per procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
contro
(...) con sede a Milano, Piazza (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Milano presso lo studio dell'avv. (...), che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
(...) residente a Milano, elettivamente domiciliato a Milano presso lo studio dell'avv. (...), che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI contro
(...), residente a Milano, in persona dell'amministratore di sostegno avv. (...) come da decreto di nomina in calce alla comparsa di costituzione e risposta, in giudizio in proprio e domiciliata presso il proprio studio;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: Voglia il Tribunale,
in via principale: accertare e dichiarare che la delibera di (...) del 15/04/2019 è inesistente e/o nulla e/o invalida in quanto avente "oggetto illecito" e adottata in "assenza assoluta di informazione" ex art. 2479 ter comma III c.c.
Per l'effetto accertare e dichiarare che i soci attuali di (...) sono (...) per la quota del 51,00% e (...)per la quota del 49,00%. Spese e competenze professionali integralmente rifuse.
In via subordinata: accertare e dichiarare che la delibera di (...) del 15/04/2019 è nulla e/o invalida per illiceità della causa e/o contrarietà a norma imperativa ex art. 1418 c.c.
Accertare e dichiarare che il negozio di sottoscrizione dell'aumento di capitale intercorso tra (...) (...) e (...) il 03/05/2019 è nullo e/o invalido per illiceità della causa e/o contrarietà a norma imperativa ex art. 1418 c.c.
Per l'effetto accertare e dichiarare che i soci attuali di (...) sono (...) per la quota del 51,00% e (...) per la quota del 49,00%. Spese e competenze professionali integralmente rifuse.
In via di ulteriore subordine: accertare che la rinuncia da parte di (...) a sottoscrivere l'aumento di capitale sociale deliberato dall'assemblea di (...) del 15/04/2019 costituisce donazione indiretta da (...) a (...) delle quote di cui lo stesso è divenuto proprietario per effetto della suddetta delibera e della conseguente sottoscrizione. Spese e competenze professionali integralmente rifuse.
In via istruttoria: ordinarsi ai sensi dell'art. 210 cpc a -(...) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Via (...) (C.F. (...)); - dott. (...) residente in Milano, Viale (...); (...)
(...), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Via (...) (C.F. (...));-ATS Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Corso (...) (C.F. (...)), di esibire e produrre in giudizio le cartelle mediche, le cartelle cliniche, le schede sanitarie, le cartelle infermieristiche e la documentazione medico-sanitaria relativa ad (...)degli ultimi dieci anni (dal 2013 al 2023), con particolare riferimento all'anno in cui si è svolta l'assemblea di (...) di cui è causa (15/04/2019).
ancora in via istruttoria: si chiede che venga disposta Consulenza tecnica d'ufficio medico-legale affidando al nominando C.T.U. l'incarico di: - esaminare la documentazione in atti nonché la documentazione medico-sanitaria che verrà esibita dai terzi sopra citati in ottemperanza all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. come sopra formulato da (...) -descrivere le condizioni di salute, fisiche e mentali, di (...)al momento dell'assemblea di (...) del 15/04/2019;- accertare la capacità o incapacità di intendere e di volere di (...)al momento dell'assemblea di (...) del 15/04/2019.
Si chiede in ogni caso che il Giudice autorizzi il nominando C.T.U. a domandare chiarimenti alle parti e/o a terzi ed assumere da terzi ((...) Srl, dott. (...), ATS Milano medici curanti e/o altri eventuali soggetti) le informazioni e i documenti ritenuti necessari e/o utili all'espletamento dell'incarico, ivi compresa la documentazione medicosanitaria.
Ancora in via istruttoria: disporsi l'acquisizione d'ufficio del fascicolo relativo all'Amministrazione di Sostegno (...) (n. 10674/2010 R.G. V.G. - Tribunale di Milano) e/o comunque chiedere esibizione dello stesso fascicolo all'Amministratore di Sostegno Avv. (...). ancora in via istruttoria: ordinarsi ai sensi dell'art. 210 cpc a: - (...) - Notaio (...) (...) di Milano, son studio in Milano, Viale Piave n. 17; - (...) (C.F. (...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Piazza (...), di esibire e produrre in giudizio copia dell'atto di delega conferito da (...) (...) (...) per
partecipare all'assemblea di (...) del 15/04/2019, richiamato nel relativo verbale assembleare.
ancora in via istruttoria: si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
- Vero che, sulla base delle risultanze mediche acquisite nel procedimento di Amministrazione di Sostegno, alla data del 15/04/2019 (...)era incapace di intendere e volere (si rammostri al teste il doc. 11, pag. 3).
- Vero che, nel corso del proprio incarico, l'Amministratore di Sostegno di (...)ha chiesto al Notaio rogante (...) e a (...) di avere copia dell'atto di delega conferito da (...) (...) richiamato nel verbale di assemblea di (...) del 15/04/2019, (si rammostri al teste il doc. 11, pag. 3).
- Vero che i bilanci di (...) del 2019 (approvato all'assemblea del 27/05/2020) e 2020 (approvato all'assemblea del 28/06/2021 e, in rettifica, del 11/11/2021), sono stati approvati alla sola presenza del socio (...) senza che quest'ultimo, quale amministratore, abbia convocato il socio (...)o il suo
Amministratore di Sostegno (si rammostri al teste il doc. 8).
- Vero che nel novembre 2021 (...) quale amministratore di (...) ha trasferito la sede sociale della società da Via (...) a Piazza (...), senza informare l'Amministratore di Sostegno del socio (...) (si rammostri al teste il doc. 8 - pag. 3).
- Vero che nel luglio 2022 (...) quale amministratore di (...) ha locato parte dell'abitazione di Milano, Via (...) di proprietà della società a soggetto di nazionalità ucraina ((...)) per un canone annuo di Euro 180.000,00 fino al 14/06/2026, rinnovabile fino al 14/06/2030, senza informare l'Amministratore di Sostegno del socio (...)
- Vero che il dott. (...) ha redatto la relazione medica del 24/02/2023 che si rammostra e accertato che dal 2017 (...) è affetta, in particolare, da grave demenza, decadimento cognitivo, accompagnato da parkinsonismo e, dal 2020 ha subito un ulteriore progressivo decadimento cognitivo (si rammostri al teste il documento doc. 12).
- Vero che il 11/11/2021 il dott. (...) ha redatto la relazione medica di (...) che si rammostra e accertato che la stessa è "totalmente incapace di intendere e di volere" (si rammostri al teste il documento doc. 8 - allegato 11).
- Dica il teste se all'assemblea di (...) del 15/04/2019 ha verificato la legittimazione di (...) a partecipare per conto di (...) alla medesima assemblea e se ha chiesto l'esibizione a (...) del relativo atto di delega richiamato a verbale (si rammostri al teste il doc. 3).
- Dica il teste se all' assemblea di (...) del 15/04/2019 ha verificato l'invio ad (...)(...) della lettera di convocazione (si rammostri al teste il doc. 3).
- Vero che nell'ispezione societaria presso la sede di (...) del 17/12/2021, non è stato rinvenuto alcun atto di delega conferito da (...)a (...) a partecipare all'assemblea del 15/04/2019, né ad altre assemblee.
Nell'interesse delle parti convenute (...) e (...) Voglia il Tribunale,
in via preliminare di rito: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire e di interesse ad agire dell'attrice rispetto a tutte le domande proposte; accertare, con ogni conseguente statuizione, la carenza di legittimazione passiva del convenuto (...) rispetto alle domande proposte in principalità e quella della (...) rispetto alle domande proposte in via subordinata. e subordinatamente: accertare e dichiarare l'erronea proposizione al Tribunale delle Imprese della domanda ulteriormente subordinata di accertamento della donazione indiretta delle quote sociali ad opera di (...) con ogni conseguente statuizione; accertare e dichiarare rispetto alla domanda ulteriormente subordinata di accertamento della donazione indiretta delle quote sociali ad opera di (...) (...) l'improcedibilità della stessa per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
in via preliminare di merito: accertare e dichiarare la decadenza dell'attrice rispetto alla domanda di nullità della impugnata delibera di aumento del capitale per decorso del termine previsto dall'art. 2379 ter c.c. richiamato per la s.r.l. dall'art. 2479 ter, IV comma, c.c.
in via principale e nel merito: respingere in quanto infondata in fatto e in diritto ogni domanda dell'attrice.
in via istruttoria: ogni più ampia riserva di dedurre e produrre, articolare capitoli per testi e interrogatorio formale. Respingere ogni avversa richiesta istruttoria. Con vittoria di spese.
Nell'interesse della parte convenuta (...): Voglia il Tribunale,
in via preliminare di rito: sospendere il presente giudizio sino alla definizione del giudizio rubricato con il n. 11693/2021 di RG pendente avanti alla sez. IV civile del Tribunale di Milano; nel merito: emettere ogni pronuncia ritenuta di giustizia.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.4.2022, l'attrice (...) ha impugnato la delibera di aumento di capitale della società (...) del 15.4.2019, deducendone la nullità per illiceità dell'oggetto e carenza assoluta di informazione ai sensi dell'art. 2479 ter comma 3 c.c. come soggetto interessato alla ricostruzione dell'asse ereditario del padre che ne era socio prima della morte.
La nullità della deliberazione deriverebbe dal fatto che la madre e socia (...)all'epoca della delibera, era del tutto incapace di intendere e di volere in quanto affetta da malattia degenerativa sin dall'anno 2016 come successivamente attestato dal medico curante all'amministratore di sostegno e di conseguenza doveva ritenersi estinto, ai sensi dell'art. 1728 c.c., il mandato in base al quale il marito (...) aveva votato per lei all'assemblea convocata per l'aumento del capitale sociale. La partecipazione sociale della madre (...)avrebbe, così, illegittimamente subito la diluizione in ragione della mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale oggetto della delibera impugnata di cui il fratello si era illecitamente avvantaggiato.
La situazione antecedente alla delibera in questione vedeva, infatti, la seguente ripartizione delle quote sociali: il fratello dell'attrice (...) titolare dell'11,5% quale pieno proprietario e del 39,5% come nudo proprietario; il padre (...) usufruttuario del predetto 39,5% e la madre (...)(...) titolare del 49%. Con la censurata delibera, il capitale sociale di (...) era stato portato da Euro 46.800,00 a Euro 468.000,00 e l'aumento era stato interamente sottoscritto da (...) (...) che era divenuto, infine, titolare della quota del 95,1%, anche per effetto del consolidamento della nuda proprietà con l'usufrutto a seguito del sopravvenuto decesso del padre (...) mentre la quota della madre si era ridotta al solo 4,9%.
La delibera impugnata sarebbe nulla, in particolare, perché la socia (...)in stato di incapacità naturale, non sarebbe stata correttamente informata dell'operazione di cui, comunque, non sarebbe stata in grado di comprendere la natura e non avrebbe, quindi, potuto maturare consapevolmente la scelta di rinunciare alla sottoscrizione dell'aumento di capitale.
La pretesa incapacità della madre (...)veniva invocata, quindi, dall'attrice anche quale causa di nullità per contrarietà a norma imperativa ai sensi dell'art. 1418 c.c. del successivo negozio di sottoscrizione delle quote, stipulato tra la società ed il socio (...) che sarebbe l'effetto del reato di circonvenzione di incapace.
A seguito della nullità della deliberazione di aumento di capitale o della nullità del negozio di sottoscrizione del fratello la compagine sociale della (...) doveva ritenersi composta dal fratello (...) titolare della quota del 51% del capitale sociale e dalla madre (...)titolare della quota del 49%.
In ogni caso, il vantaggio ottenuto da (...) dalla mancata sottoscrizione da parte della madre dell'aumento di capitale costituirebbe una donazione indiretta in favore del figlio annullabile per incapacità della donante, ai sensi dell'art. 775 c.c., solo su domanda dell'amministratore di sostegno. Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di nullità della delibera dell'assemblea dei soci della (...) del 15 aprile 2019 con cui era stato disposto l'aumento di capitale, la dichiarazione di nullità del negozio di sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte del fratello (...) e per l'effetto l'accertamento della consistenza della quota della madre nella misura del 49% del capitale sociale e della quota del fratello nella misura del 51%. In via subordinata chiedeva, comunque,
l'accertamento della natura di donazione indiretta della rinuncia della madre (...) a sottoscrivere l'aumento di capitale deliberato dall'assemblea di (...) il 15 aprile 2019. Nel costituirsi in giudizio i convenuti (...) e (...) hanno chiesto preliminarmente la sospensione necessaria del presente processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in ragione della pendenza innanzi al Tribunale di altra causa, avente ad oggetto questioni relative all'eredità del defunto (...) e alla riduzione delle donazioni indirette che avrebbe fatto in violazione della legittima a favore del figlio (...).
In via pregiudiziale, i convenuti eccepivano poi l'intervenuta decadenza dell'attrice dal potere di proporre l'impugnazione della delibera oggetto di causa richiamando le previsioni degli articoli 2479 ter c. 4 c.c. e 2379 ter c.c. in ordine al termine breve di centottanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese specificamente stabilito per l'impugnazione delle delibere di aumento di capitale, ampiamente decorso al momento della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente procedimento. Contestavano, comunque, il richiamo alla categoria ormai superata dell'inesistenza della delibera e l'applicabilità in materia delle norme sulla nullità dei contratti in presenza della specifica disciplina. Sostenevano, inoltre, l'impossibilità del sindacato del solo negozio di sottoscrizione, qualora sia divenuta intangibile la delibera di aumento di capitale per il decorso del termine decadenziale. Eccepivano, poi, la carenza di interesse dell'attrice, priva della qualità di socia, ad impugnare la delibera assembleare in quanto non ancora erede della socia (...) e, come erede del padre, semplice titolare del diritto di usufrutto sulla quota del figlio estintosi con la morte, indifferente alle sorti dell'aumento di capitale che il suo dante causa non avrebbe avuto titolo per sottoscrivere. Eccepivano, poi, la carenza della legittimazione passiva del convenuto (...)
con riferimento all'impugnazione della delibera assembleare e il difetto di legittimazione della società convenuta (...) con riguardo alle domande proposte in via subordinata. Nel merito, i convenuti affermavano la piena legittimità della delibera di aumento di capitale, giustificata dalla necessità di sostenere i costi di importanti lavori di ristrutturazione dell'immobile sociale necessari per metterlo a reddito, e votata dal socio (...) per conto della moglie (...) (...) all'epoca malata ma non incapace, in forza della procura generale notarile.
L'aumento di capitale era stato, poi, del tutto legittimamente sottoscritto dal solo (...) perché la madre non aveva intenzione di investire la propria liquidità nella società.
Con riguardo alla domanda di accertamento della donazione indiretta della quota della madre, deducevano l'improcedibilità per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e, nel merito, la contraddizione tra l'asserita incapacità naturale di (...) ed il compimento da parte sua di un atto di donazione indiretta. Contestavano, comunque, che l'aumento di capitale volesse perseguire il fine di realizzare una donazione indiretta delle quote sociali di cui è ignoto il valore reale, trattandosi di una legittima operazione societaria finalizzata a patrimonializzare la società e a salvaguardare l'interesse sociale.
Si costituiva in giudizio anche la convenuta (...) per il tramite dell'amministratore di sostegno che aderiva alla prospettazione dell'attrice rimettendosi alla decisione del Tribunale. Nel corso del giudizio, l'amministratore di sostegno della convenuta (...)chiedeva "dichiararsi l'inefficacia della propria costituzione" e dichiarava, "comunque di rinunciare con effetto retroattivo a tutte le domande, richieste ed eccezioni formulate". All'udienza del 13 giugno 2023 veniva dichiarato dal procuratore dell'attrice il decesso della convenuta (...) l'attrice si costituiva in giudizio per la prosecuzione del processo in qualità di erede legittima della madre (...) dichiarando di aderire a tutte le conclusioni già assunte nell'atto di citazione. Del pari, depositava comparsa per la prosecuzione del processo il convenuto (...) come erede testamentario della madre, dichiarando di associarsi alle istanze e conclusioni degli altri convenuti.
Il giudice istruttore, rigettate le istanze istruttorie, in quanto inammissibili, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale preliminarmente rileva l'infondatezza della richiesta di sospensione del giudizio formulata dai convenuti ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in mancanza dei presupposti della pendenza di una controversia in rapporto di pregiudizialità logico giuridica innanzi ad un giudice diverso. Al riguardo, è bene rilevare che l'istituto della sospensione opera nei soli casi in cui dalla definizione di altra controversia dipenda la decisione della presente causa. Il legame rilevante si sostanzia, dunque, nel nesso di cd. pregiudizialità-dipendenza, ovvero una pregiudizialità non soltanto logica, bensì logico-giuridica. Una simile evenienza si verificherà tipicamente soltanto nei casi in cui la decisione su un'altra controversia sia suscettibile di far stato tra le parti con effetto anche sulla decisione della causa pendente innanzi al giudice a cui si chiede la sospensione. E ciò non avviene in questo procedimento. La presente causa, infatti, attiene alla validità della delibera assembleare di aumento di capitale nella società immobiliare di famiglia mentre la causa pregiudicante attiene alla vicenda successoria seguita alla morte del socio (...) e alla natura di donazione indiretta della sua rinuncia alla sottoscrizione dell'aumento di capitale che nulla ha a che vedere con l'oggetto della presente controversia. La richiesta di sospensione necessaria del giudizio deve, pertanto, essere respinta. Anche l'eccezione di improcedibilità dell'azione sollevata dai convenuti in relazione al mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria è priva di fondamento non essendo soggetta a mediazione obbligatoria i sensi dell'art. 5 c. 1 D.Lgs. 28/2010, la domanda di accertamento della natura di donazione indiretta di un atto dispositivo ma solo l'eventuale domanda della sua riduzione per lesione della legittima, riconducibile alla materia delle successioni ereditarie, che non costituisce oggetto del presente giudizio.
Quanto all'eccezione di difetto di interesse ad agire dell'attrice sollevato dalla difesa dei convenuti con riferimento alle domande svolte nella sua posizione di "aspirante" erede legittimaria della madre ancora in vita è sufficiente ricordare che il decesso della socia convenuta (...)- intervenuto il 9 maggio 2023, in corso di causa - ha determinato il subentro dell'attrice nella posizione della
socia defunta con conseguente emersione del suo interesse giuridico all'impugnazione della delibera. Infatti, mediante l'impugnazione in parola l'attrice potrebbe ottenere la sua declaratoria di nullità e la conseguente caducazione degli effetti, così da far ricadere nell'asse ereditario della madre, di cui è erede legittima e necessaria, il 49% delle quote sociali, in luogo del 4,9%. In proposito, si deve evidenziare che l'interesse ad agire, come condizione dell'azione, costituisce un requisito per l'accoglimento nel merito della domanda e deve, dunque, sussistere al momento della decisione, nel senso che può sopravvenire anche nel corso del giudizio. Invero, è nel momento della decisione che il giudice assicura tutela al diritto fatto valere, mediante il giudizio sul merito della controversia; ebbene, non può che essere quello stesso momento quello rilevante per la verifica delle condizioni dell'azione, giacché la loro sussistenza permette al giudice di non
arrestare il proprio esame in rito, ma di scendere nel merito. L'assunto non contrasta con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'interesse ad agire deve esistere sia al momento della domanda sia al momento della decisione che è riferito a fattispecie concrete in cui era necessario insistere sulla necessità che la condizione sussista anche al momento della decisione, in quanto la condizione inizialmente presente era venuta successivamente meno, con conseguente ineludibilità della pronuncia in rito (v. Cass. 2.4.2021, n. 9201; Cass. S.U. 28.4.2017, n. 10553). Pertanto, si deve ritenere che il dato indispensabile ai fini della decisione nel merito sia la sussistenza della condizione dell'azione nel momento della decisione non essendo, invece, rilevante il fatto che sia sopravvenuta all'originaria inesistenza.
Le eccezioni di carenza di legittimazione passiva dei convenuti devono, invece, essere analizzate con puntuale riferimento alle diverse domande proposte dall'attrice. Per quanto riguarda l'azione di impugnazione della delibera assembleare di (...) del 15 aprile 2019, l'unico convenuto legittimato a contraddire è la società stessa e non anche il socio (...) si tratta infatti di un'azione che vede quale controinteressata la sola società, trattandosi della eventuale declaratoria di nullità di un atto dell'assemblea dei soci. Viceversa, i soggetti legittimati a contraddire alla domanda di
accertamento della nullità del negozio di sottoscrizione del conferimento sono sia la società sia il
socio conferente in litisconsorzio necessario; mentre la domanda di accertamento della natura di donazione indiretta della rinuncia alla sottoscrizione dell'aumento da parte di (...) ha come unico legittimato a contraddire il socio (...)
Pertanto, devono essere esaminate nel merito: la domanda dell'attrice nei confronti della società (...) volta all'accertamento della nullità della delibera assembleare di aumento di capitale, la domanda dell'attrice nei confronti della società e del socio (...) di accertamento della nullità del negozio di sottoscrizione dell'aumento di capitale e la domanda dell'attrice nei confronti del convenuto (...) di accertamento della natura di donazione della rinuncia della madre alla sottoscrizione dell'aumento di capitale.
Iniziando dall'esame dell'azione di impugnazione della delibera assembleare di aumento di capitale del 15 aprile 2019 l'eccezione di decadenza è fondata attesa la tardività della proposizione della domanda rispetto al termine previsto a pena di decadenza dall'art. 2379 ter comma 1 c.c. richiamato per le s.r.l. dall'art. 2479 ter comma 4 c.c.
L'attrice ha sostenuto la nullità della delibera impugnata ai sensi dell'art. 2479 ter c. 3 c.c., sostenendo che si tratterebbe di decisione avente oggetto illecito e adottata in assenza assoluta di informazione della socia incapace (...). Tuttavia, assume primario ed assorbente rilievo il fatto che la decisione impugnata sia una delibera di aumento di capitale, la cui specificità - considerate le esigenze di certezza e stabilità connesse agli effetti riguardanti i rapporti di potere tra i soci, l'entità della garanzia patrimoniale per i creditori e la solidità finanziaria che la società esibisce ai terzi - ha indotto il legislatore a prevedere un regime di impugnativa ad hoc sottoposto a termine più breve di decadenza rispetto al termine di tre anni previsto dalla disciplina generale dell'art. 2479 ter comma 3 c.c. per l'impugnazione da parte di chiunque vi abbia interesse delle decisioni prese in assenza assoluta di informazione o aventi oggetto illecito.
In materia di s.r.l. l'art. 2479 ter c. 4 c.c. fa espresso richiamo all'art. 2379 ter c. 1 c.c. che, con riguardo all'invalidità delle delibere di aumento o riduzione del capitale sociale delle s.p.a., stabilisce che l'impugnativa "non può essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, novanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita".
Nel caso in esame la tardività dell'impugnazione risulta evidente rispetto ad entrambi i termini stabiliti dalla norma dal momento che l'atto di citazione è stato notificato il 15 aprile 2022 mentre l'iscrizione della delibera di aumento di capitale è stata effettuata il 17 aprile 2019 (v. doc. 1 di parte attrice a pag. 7) e l'approvazione del bilancio dell'anno 2019 nel corso del quale è intervenuta l'esecuzione dell'aumento di capitale con la sottoscrizione da parte del socio (...) del 3 maggio 2019, è avvenuta il 27 maggio 2020, come riferito dalla stessa attrice a pag. 4 della prima memoria di trattazione depositata ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
L'inutile decorso del termine stabilito determina la decadenza dall'impugnativa e preclude la pronuncia di invalidità sotto ogni profilo sia per i vizi di nullità sia per motivi di annullamento così che la delibera di aumento di capitale deve ritenersi divenuta inoppugnabile.
Al solo scopo di sgomberare il campo da equivoci ed in ragione del riferimento della domanda attorea anche alla categoria dell'inesistenza deve essere precisato che la decadenza nella quale è incorsa l'attrice non può essere superata neppure con il richiamo alla figura dell'inesistenza della delibera. In proposito, è sufficiente ricordare che il legislatore, con la riforma del diritto societario del 2003, ha inteso - secondo una ricostruzione pacifica in giurisprudenza e ampiamente
condivisa in dottrina - tipizzare le ipotesi di invalidità degli atti societari, privilegiando così nettamente la certezza del diritto, ritenuta di preminente importanza in un contesto nel quale l'esatta e conoscibile consistenza del patrimonio e dell'organizzazione sociale rappresenta un elemento fondamentale di tutela non solo dell'interesse delle parti del contratto sociale ma anche dell'interesse dei creditori e dei terzi. Pertanto, è convinzione comune che la mancata previsione da parte dell'ordinamento della disciplina della categoria dell'inesistenza delle delibere degli organi sociali debba ritenersi rispondente alla volontà del legislatore non modificabile in via interpretativa attraverso la reintroduzione di una categoria ormai superata. Del resto, anche nei limitati casi in cui la Suprema Corte ha riconosciuto ipotesi di inesistenza della delibera per l'impossibilità di ravvisare nell'atto in esame gli elementi costitutivi minimi della decisione assembleare, ha, comunque, ribadito la riconducibilità dei vizi delle delibere degli organi sociali alle sole categorie tipiche della nullità e dell'annullabilità (v. Cass. 27/09/2021, n. 26199 in tema di decisione assunta con la sola partecipazione di soggetti privi della qualità di socio). In nessun caso, potrebbe, quindi, essere ravvisata l'inesistenza della deliberazione assembleare in presenza di qualcuno dei vizi di nullità espressamente disciplinati dalla norma richiamata a fondamento dell'impugnazione come pretende di fare l'attrice: il difetto assoluto di informazione e l'oggetto illecito sono specifiche ipotesi di nullità incompatibili con l'affermazione dell'inesistenza della deliberazione. L'impugnazione della deliberazione di aumento di capitale del 15 aprile 2019 deve, pertanto, essere respinta.
Procedendo all'esame dell'azione di nullità del negozio di sottoscrizione dell'aumento di capitale intercorso tra (...) e (...) del 3 maggio 2019 proposta dall'attrice per "contrarietà a norma imperativa ex art. 1418 c.c." in quanto frutto del reato di circonvenzione di incapace, la domanda è priva di qualsiasi fondamento.
Innanzitutto, deve essere esclusa la possibilità di procedere all'accertamento della invalidità del negozio di sottoscrizione dopo che sia divenuta inoppugnabile la deliberazione di aumento di capitale a cui ha dato esecuzione, non essendo concepibile l'autonoma impugnazione del negozio di sottoscrizione.
A tal proposito, infatti, è bene sottolineare che l'aumento di capitale costituisce una fattispecie complessa ma unitaria, in cui il negozio di sottoscrizione deve essere considerato in uno con la delibera di aumento di capitale, quale momento successivo ma funzionalmente e sostanzialmente correlato alla formazione del vincolo sociale o, comunque, all'aumento del conferimento. In tale prospettiva, condivisa anche da buona parte della dottrina, la delibera assembleare viene inquadrata nella duplice valenza di atto di natura organizzativa a rilevanza interna alla società e di atto espressivo di una proposta negoziale verso l'esterno - la cui sottoscrizione si traduce nell'adesione al contratto di società. Anche la giurisprudenza è orientata nel senso di una verifica unitaria della validità del conferimento e della presupposta delibera, di modo che la validità dell'uno non possa essere esaminata disgiuntamente da quella dell'altra. Secondo la Suprema Corte, infatti, "il conferimento in una società capitalistica già costituita è un atto con il quale il socio o il terzo, sul presupposto di una deliberazione di aumento del capitale sociale, approvata dall'organo competente della società, realizza la sua volontà di partecipare o, se già socio, di aumentare il valore della partecipazione alla medesima società, e trova nel collegamento
essenziale con quella deliberazione la sua causa negoziale, sicché le condizioni di validità del conferimento sotto il profilo della sussistenza della volontà non possono essere esaminate indipendentemente da quelle della deliberazione medesima." (Cass. 15 maggio 2013, n. 17467, Trib.
Milano, 19 aprile 2025, n. 1674). E, del resto, una simile soluzione s'impone qualora si consideri l'effetto della delibera di aumento di capitale non impugnata tempestivamente ed eseguita: mediante la delibera eseguita con successive sottoscrizioni, la società ha acquisito nuove risorse per la propria attività e si è presentata ai terzi e ai creditori con una situazione patrimoniale più solida. Per questo motivo, la legge permette la rimozione di simili effetti, espressamente tipizzati e disciplinati, soltanto mediante un contrario procedimento di riduzione del capitale, assistito dalle cautele di cui all'art. 2482 c.c. Contrariamente, se si ammettesse la possibilità di invalidare il negozio di sottoscrizione con conseguente onere di restituzione di quanto versato al sottoscrittore, senza incidere sulla delibera di aumento di capitale, si creerebbe un disallineamento irrimediabilmente contrastante con il principio di effettività del capitale sociale e verrebbe meno, peraltro, la ratio del regime decadenziale più rigoroso previsto per l'impugnazione delle delibere assembleari di aumento o riduzione del capitale. La domanda di accertamento della nullità del negozio di sottoscrizione dell'aumento di capitale è per ciò solo infondata.
Ad ogni modo, anche a voler ammettere la possibilità di autonomo esame della invalidità del negozio di sottoscrizione anche in un momento in cui si è compiuta la decadenza dall'impugnativa della relativa delibera assembleare, la domanda dell'attrice sarebbe, comunque, infondata.
Nell'atto di citazione a sostegno della domanda di accertamento della nullità del negozio di sottoscrizione l'attrice sostiene che "la struttura negoziale posta in essere da (...) e (...) di (...) come sopra descritta, è indubbiamente diretta a ottenere un effetto illecito, in quanto (...) approfittando dell'incapacità della madre (...) (...): (...) ha ottenuto un enorme profitto (e) ha causato un rilevantissimo pregiudizio nel patrimonio della madre (...)" (pp. 10-11 atto citazione) e ancora che "Da quanto sopra esposto risulta evidente che nella fattispecie sussistono gli estremi del reato previsto dall'art. 643 c.p. a carico di (...) e a danno di (...)" (p. 11, atto citazione) e che "la Corte di Cassazione ha statuito la nullità del negozio concluso mediante reato di circonvenzione d'incapace (...).. Ebbene, l'attrice invoca la giurisprudenza di legittimità che sanziona con la nullità il contratto concluso mediante un cd. reato in contratto, quale è la circonvenzione d'incapace, sostenendo così la nullità del negozio di sottoscrizione intervenuto tra i convenuti (...) e (...)
Tuttavia, la ricostruzione della fattispecie è errata, poiché l'art. 643 c.p. richiede fra i suoi elementi costitutivi che un incapace sia indotto a compiere un atto pregiudizievole per sé o per altri, fattispecie che non si riscontra nel caso in esame.
Infatti, con riferimento al coinvolgimento dell'incapace, occorre osservare che tanto il voto all'assemblea del 15 aprile 2019, quanto la successiva rinuncia alla sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di (...)furono validamente espressi dal marito (...) I convenuti hanno, infatti, depositato la procura generale notarile ad negotia rilasciata da (...)al marito (cfr. doc. 11, memoria 183 n. 3 c.p.c. convenuti). Dall'analisi del documento, si evince che a far data dal 14 settembre 1993 (...)nominò (...) quale suo mandatario con rappresentanza, ai sensi dell'art. 1387 c.c.. Peraltro, oltre ad essere espressamente qualificato come mandato generale, nella stessa esemplificazione degli atti che il mandante può compiere in nome della mandataria sono altresì menzionate le facoltà di " (...) esercitare tutti i diritti od azioni che al mandante spettano o possono spettare in qualità di socio di qualsiasi società (...) deliberare modifiche statutarie, ivi comprese aumenti di capitale (...)" (doc. 11 cit., p. 3), non residuando così alcun dubbio sulla legittimazione di (...) ad esprimere validamente il voto spettante ad (...)nell'assemblea di (...) del 15.4.2019. Alla citata assemblea, infatti, (...) intervenne quale mandatario con rappresentanza della moglie, con la conseguenza che egli dispose del diritto e l'eventuale circonvenzione avrebbe dovuto essere dedotta piuttosto ai suoi danni. Di contro, l'incapacità naturale di (...) al momento della delibera o della mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale è irrilevante ai fini della validità dell'atto compiuto dal marito che la rappresentava posto che, ai sensi dell'art. 1389 comma 1 c.c., rileva solo l'incapacità legale che non è mai stata dedotta. L'incapacità naturale della rappresentata non rileva neanche ai fini della pretesa estinzione del mandato.
L'eventuale stato di incapacità naturale non caduca ex lege il contratto di mandato, giacché l'art. 1728 c. 1 c.c. deve essere coordinato con l'art. 1722 n. 4 c.c., che prevede l'estinzione del mandato "per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario". Pertanto, per invocare l'effetto estintivo del mandato, sarebbe stato necessario che l'attrice avesse dedotto l'intervenuta interdizione o inabilitazione di (...) in un momento antecedente alla delibera e al successivo negozio di sottoscrizione, a sostegno della tesi secondo cui si era estinta la procura in forza della quale (...) (...) aveva espresso il voto della moglie in assemblea. Al contrario, non risulta affatto che la convenuta (...) sia stata interdetta o inabilitata, essendo intervenuto solo il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno il 5.3.2021 (cfr. doc. 7, atto citazione) e, quindi, in un momento successivo all'adozione della delibera e alla sottoscrizione dell'aumento di capitale. Pertanto, anche sotto questo profilo, il presunto stato di incapacità di (...) non potrebbe rilevare quale elemento costitutivo di un reato in contratto, dovendosi valutare la sola capacità del rappresentante. In ogni caso, l'attrice non ha assolto neppure all'onere della prova dell'incapacità naturale di (...) nell'epoca dell'espressione del voto e della sottoscrizione dell'aumento di capitale. La nomina dell'amministratore di sostegno è intervenuta infatti soltanto nel 2021 (cfr. doc. 7, atto citazione) e la sua relazione non offre riscontri sullo stato di salute dell'amministrata nel periodo in esame (doc. 8, atto citazione). Anche la documentazione medica prodotta non è concludente sul punto, dal momento che è oltremodo generica e comunque riferita a periodi troppo ampi, per offrire un'indicazione puntuale (cfr. doc. 12, memoria 183 n. 1 c.p.c.). Lo specialista riporta infatti
un decadimento cognitivo iniziato e poi aggravatosi nel 2017 e di un progressivo peggioramento delle condizioni cognitive riferito all'anno 2020. Non viene tuttavia specificato in che consistano esattamente tali condizioni, né di quali proporzioni siano, né la loro evoluzione, né tantomeno quale fosse il quadro clinico di (...) nel mese di aprile e maggio del 2019.
Ancora, affinché si possa rintracciare un atto derivante dall'induzione, è essenziale che sia l'incapace indotto a compiere l'atto in questione. Diversamente, nel caso di specie, il contratto che si pretenderebbe nullo è quello intercorso tra la società e il socio sottoscrittore, negozio al quale la pretesa incapace (...) rimase del tutto estranea. Invero, l'unico atto riferibile ad (...) fu la rinuncia al proprio diritto di opzione sull'aumento di capitale ma la circonvenzione non è stata dedotta dall'attrice rispetto all'atto abdicativo.
Infine, anche in relazione al pregiudizio patito le allegazioni attoree sono contraddittorie o carenti. Sotto il primo profilo si rileva un salto logico: infatti, l'atto asseritamente frutto della circonvenzione -e dunque nullo - sarebbe la rinuncia, ma il pregiudizio patrimoniale allegato dall'attrice quale elemento costitutivo del reato di cui all'art. 643 c.p. deriverebbe invece dal successivo contratto di sottoscrizione, al quale (...) non partecipò in alcun modo. Tale considerazione mette in luce un secondo profilo problematico in punto di allegazione. Il pregiudizio sarebbe infatti costituito dalla perdita di valore delle quote in ragione della mancata sottoscrizione di quelle di nuova emissione, con conseguente diluizione della partecipazione. Tuttavia, non può essere sufficiente evidenziare un normale effetto dell'operazione societaria in discorso per sostenere l'esistenza di un pregiudizio patito per effetto di circonvenzione. Infatti, da un lato, la sola rinuncia alla sottoscrizione di nuove quote non determina l'automatico accrescimento della partecipazione dell'altro socio, il quale invece deve sottoscrivere e soprattutto versare l'importo corrispondente all'inoptato; dall'altro lato, la prova di un pregiudizio immediato e diretto passa necessariamente per l'allegazione e la prova - mancanti nel presente giudizio - che (...) avesse la volontà e le risorse economiche per aderire all'aumento di capitale. Per tutto quanto sopra, la domanda di accertamento della nullità del negozio di sottoscrizione intervenuto tra (...) e (...) deve essere respinta. Infine, la domanda proposta in estremo subordine di accertare che "la rinuncia da parte di (...) a sottoscrivere l'aumento di capitale sociale deliberato dall'assemblea di (...) del 15/04/2019 costituisce donazione indiretta da (...) a (...) delle quote di cui lo stesso è divenuto proprietario per effetto della suddetta delibera e della conseguente sottoscrizione" è inammissibile per carenza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Come noto, l'interesse ad agire nelle domande di mero accertamento discende dalla contestazione del diritto dell'attore da parte di altri: si tratta dunque di domande volte ad accertare la sussistenza - o l'insussistenza, nei casi di accertamento negativo - di un rapporto giuridico tra le parti in causa. Viceversa, non è possibile domandare al giudice l'accertamento di un mero fatto che non sia funzionale all'accertamento fra le parti nello stesso processo di una posizione giuridica violata. Nel caso di specie, l'attrice chiede che sia accertata la natura di un rapporto giuridico intercorso tra altri soggetti, ovvero un mero fatto nella sua prospettiva di terzo estraneo. E se l'accertamento della natura di donazione indiretta dell'operazione potrebbe essere funzionale all'azione di annullamento ex art. 775 c.c. da parte dell'erede del donante o all'azione di riduzione spettante
iure proprio al legittimario, quale accertamento del fatto costitutivo della fattispecie dell'art. 555 c.c. e, quindi, di un diritto derivante dalla legge, ove venga considerato come fine a sé stesso e domandato in giudizio autonomamente, resta un mero fatto insuscettibile di costituire oggetto di un'azione di accertamento giudiziale.
In altri termini l'attrice è priva di interesse all'accertamento di un fatto storico che nel presente giudizio non è invocato come elemento costitutivo di un suo diritto nei confronti dei convenuti.
La domanda proposta dall'attrice per l'accertamento della natura di donazione indiretta della rinuncia della madre alla sottoscrizione dell'aumento di capitale in favore del figlio è inammissibile per carenza di interesse ad agire, non rinvenendosi alcuna contestazione di un rapporto giuridico tra le parti in causa.
Deve, infine, essere dichiarata inammissibile la costituzione contrapposta di entrambi gli eredi della convenuta (...) (...) e (...) in mancanza della verificazione nel presente giudizio di un evento rilevante ai fini della declaratoria di interruzione del giudizio che non è stata, infatti, mai pronunciata dal giudice istruttore. Ai sensi dell'art. 300 comma 1 c.p.c. la morte della parte costituita deve essere dichiarata in udienza dal suo procuratore e solo dal momento di tale dichiarazione il processo è interrotto. Nel caso in esame non vi è mai stata la dichiarazione in udienza della morte della convenuta da parte del suo avvocato che, peraltro, aveva già rinunciato alle sue domande prima della morte dell'assistita. E la comunicazione della morte della convenuta da parte dell'avvocato dell'attrice all'udienza del 13 giugno 2023 è priva di ogni rilevanza processuale. Con riferimento alle spese di lite, la regola della soccombenza di cui all'art. 91 c. 1 c.p.c. impone che siano poste a carico dell'attrice, soccombente su tutte le domande proposte nel presente giudizio.
L'attrice deve, pertanto, essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano a favore dei convenuti (...) e (...) in Euro 14.118 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.
Le spese devono, invece, essere integralmente compensate nel rapporto tra l'attrice e la convenuta (...) (...) che si è costituita aderendo alle sue difese e rimettendosi al Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 16112/2022 promossa da (...) contro (...) (...) e (...) con atto di citazione notificato il 15.4.2022, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'impugnazione della deliberazione assembleare di aumento di capitale della (...) del 15 aprile 2019 proposta dall'attrice (...)
- rigetta la domanda di accertamento della nullità del negozio di sottoscrizione delle quote di nuova emissione concluso tra i convenuti (...) e (...) in data 3 maggio 2019 in esecuzione della deliberazione di aumento di capitale sub a);
- dichiara inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. la domanda di accertamento della donazione indiretta di (...) in favore di (...)
- condanna l'attrice (...) al pagamento delle spese di lite che liquida a favore dei convenuti (...) e (...) in Euro 14.118 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge;
- dichiara integralmente compensate le spese processuali nel rapporto tra l'attrice e la convenuta (...)
Milano, 29 maggio 2025