La funzione del procedimento di mediazione non è quella d'imporre alle parti un formalistico onere in vista dell'introduzione o della prosecuzione della controversia, ma di creare un'occasione di confronto tra le parti nel corso della quale le stesse possano affrontare le questioni che le oppongono

Rss feed Invia ad un amico
Avv. Francesca  Brugi

Tribunale di Asti, Sez. Civile, 10.02.2022, sentenza n. 83, giudice Daniele Dagna

A cura del Mediatore Avv. Francesca Brugi da Bologna.
Letto 473 dal 17/12/2022

Commento:

In una controversia in materia di usucapione, X SPA aveva convenuto in giudizio Y AZIENDA AGRICOLA chiedendo al tribunale di accertare e dichiarare in suo favore l'intervenuto acquisto per usucapione di un fondo. A sostegno della domanda la SPA ha narrato di aver acquistato nel 1983 da (...) un fondo (...) nello stesso comune a cui era stata sottratta una parte al fine di realizzarvi una strada di accesso al fabbricato del venditore e di aver ricevuto da quest'ultimo, a compensazione di tale sottrazione, l'ulteriore fondo oggetto di causa. L'accordo tra le parti circa la cessione dell'ulteriore appezzamento non era stato tuttavia mai formalizzato in atto pubblico e la stessa asseriva di averlo posseduto pacificamente e pubblicamente.
L'Azienda Agricola si costituiva eccependo l'improcedibilità della domanda attorea per irregolare svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria, chiedendo di valutare se vi fossero i requisiti di legge per l'accoglimento della domanda attorea e in caso positivo accoglierla mentre in caso negativo respingerla. Inoltre, la stessa spiegava domanda riconvenzionale chiedendo di accertare e dichiarare in proprio favore l'acquisto di un’altra particella nello stesso comune sul quale fu realizzata effettivamente la strada di accesso alla cascina della società e dove si trova un piccolo vigneto coltivato dalla convenuta.
In occasione della prima udienza di trattazione, parte convenuta rilevava la necessità di procedere a mediazione anche in ordine alla riconvenzionale spiegata. Il giudice istruttore assegnava termine alle parti per introdurre nuovo procedimento di mediazione sulla domanda riconvenzionale. Il procedimento veniva esperito con esito negativo.
In riferimento all'eccezione d'improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta, il giudice ha ritenuto superata la questione  in ragione dell'esperimento di un ulteriore procedimento di mediazione svoltosi su ordine del giudice istruttore. Lo stesso ricorda che la funzione del procedimento di mediazione non è quella d'imporre alle parti un formalistico onere in vista dell'introduzione o della prosecuzione della controversia, ma di creare un'occasione di confronto tra le parti nel corso della quale le stesse possano affrontare le questioni che le oppongono. In questo senso l'esperimento di un procedimento di mediazione in corso di causa su sollecitazione del giudice a fronte dell'introduzione in giudizio di una domanda riconvenzionale costituisce occasione nella quale possono essere oggetto di confronto tutte le questioni oggetto del giudizio comprese quelle della domanda principale che è, per forza di cose, già oggetto del contendere. Si deve dunque ritenere, in ragione della funzione propria dell'incombente in questione e considerato il principio di ragionevole durata del processo, che l'esperimento di procedimento di mediazione nel corso di giudizio nel quale sono già state introdotte plurime domande valga quale condizione di procedibilità di ognuna di esse.
E' quindi irrilevante ai fini della procedibilità delle domande spiegate nel presente giudizio, l'eventuale irregolarità del procedimento di mediazione instaurato dalla parte attrice antecedentemente all' introduzione della controversia.
Tale conclusione è confortata dall'intima connessione sussistente tra le domande spiegate dalle parti sul piano fattuale.°

Testo integrale:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE
in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2184/2018 R.G. promossa da:
(...) S.p.A. i.p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. GI.SC.
- attrice
contro
(...) i.p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. AN.FR.
- convenuta
oggetto: Usucapione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. (...) SPA. ha convenuto in giudizio AZIENDA AGRICOLA (...) chiedendo al tribunale di accertare e dichiarare in suo favore l'intervenuto acquisto per usucapione del fondo di 689 metri quadri distinto a catasto al foglio 4 particella (...) del comune di Barolo.
A sostegno della domanda ha narrato di aver acquistato nel 1983 da (...) un fondo di 4126 mq (fg. (...) sempre comune di Barolo) a cui era stata sottratta una parte (corrispondente all'attuale mappale (...)) al fine di realizzarvi una strada di accesso al fabbricato del venditore e di aver ricevuto da quest'ultimo, a compensazione di tale sottrazione, l'ulteriore fondo di 689 mq oggetto di causa. Ha inoltre riferito che l'accordo tra le parti circa la cessione dell'ulteriore appezzamento non era stato tuttavia mai formalizzato in atto pubblico né con (...) né con la sua avente causa e cioè la società convenuta, che, comunque, dal 1983 in poi aveva sempre posseduto pacificamente e pubblicamente il fondo sino al 2014 coltivandolo e facendone propri i frutti, che nel 2014 aveva subito uno spoglio ad opera della convenuta venendo tuttavia reintegrata nel possesso all'esito del procedimento r.g. 2235/15 instaurato all'uopo dinanzi al tribunale di Asti.
2. L'Azienda Agricola (...) s.s. si è costituita eccependo l'improcedibilità della domanda attorea per irregolare svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria, chiedendo di valutare se sussistano i requisiti di legge per l'accoglimento della domanda attorea e in caso positivo accoglierla mentre in caso negativo respingerla. Ha inoltre spiegato domanda riconvenzionale chiedendo di accertare e dichiarare in proprio favore l'acquisto della particella n. (...) del f. 4 comune di Barolo sul quale fu realizzata effettivamente la strada di accesso alla cascina della società e insiste un piccolo vigneto coltivato dalla convenuta.
Nelle difese spiegate ha espresso perplessità in ordine ai soggetti che nel tempo hanno effettivamente avuto il possesso del fondo oggetto della domanda attorea ed alla sussistenza in capo all'attrice dell'animus possidendi necessario ad usucapire.
A sostegno della domanda riconvenzionale ha confermato di aver posseduto il mappale oggetto di domanda in parte coltivandolo a vite e in parte realizzandovi una strada asfaltata.
3. In occasione della prima udienza di trattazione parte convenuta ha, inoltre, rilevato la necessità di procedere a mediazione anche in ordine alla riconvenzionale spiegata.
Il giudice istruttore ha assegnato termine alle parti per introdurre nuovo procedimento di mediazione sulla domanda riconvenzionale. Il procedimento è stato esperito con esito negativo. La causa è stata istruita a mezzo deposito documenti e audizione di testimoni. E' stata rimessa in decisione nelle forme della trattazione scritta.
Parte attrice ha aderito alla domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta.
4. In riferimento all'eccezione d'improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta si osserva che la questione va ritenuta superata in ragione dell'esperimento di un ulteriore procedimento di mediazione svoltosi su ordine del giudice istruttore. A questo proposito occorre, infatti, tenere conto che funzione del procedimento di mediazione non è quella d'imporre alle parti un formalistico onere in vista dell'introduzione o della prosecuzione della controversia, ma di creare un'occasione di confronto tra le parti nel corso della quale le stesse possano affrontare le questioni che le oppongono. In questo senso l'esperimento di un procedimento di mediazione in corso di causa su sollecitazione del giudice a fronte dell'introduzione in giudizio di una domanda riconvenzionale costituisce occasione nella quale possono essere oggetto di confronto tutte le questioni oggetto del giudizio comprese quelle della domanda principale che è, per forza di cose, già oggetto del contendere.
Si deve dunque ritenere, in ragione della funzione propria dell'incombente in questione e considerato il principio di ragionevole durata del processo, che l'esperimento di procedimento di mediazione nel corso di giudizio nel quale sono già state introdotte plurime domande valga quale condizione di procedibilità di ognuna di esse.
E' quindi irrilevante ai fini della procedibilità delle domande spiegate nel presente giudizio, l'eventuale irregolarità del procedimento di mediazione instaurato dalla parte attrice antecedentemente all'introduzione della controversia.
La conclusione appena raggiunta è, inoltre, confortata, nel caso di specie, dall'intima connessione sussistente tra le domande spiegate dalle parti sul piano fattuale. Si deve notare, infatti, che parte convenuta attrice in riconvenzionale ha proposto la sua domanda invocando a sostegno le circostanze di fatto già narrate da parte attrice e la preventiva adesione prestata in citazione dalla stessa parte attrice all'eventuale richiesta di parte convenuta di vedere a sua volta riconosciuto il diritto oggetto della domanda riconvenzionale poi in concreto spiegata. Non si può dubitare che, in una simile situazione, l'esperimento di procedimento di mediazione in corso di causa abbia soddisfatto la condizione di procedibilità richiesta dalla legge.
Merita da ultimo aggiungere che non si vede quale interesse possa avere parte convenuta a conseguire un rigetto in rito di una domanda alla quale non si oppone nel merito, se non quello, evidentemente non tutelabile dall'ordinamento, di vedere procrastinato nel tempo un accertamento che non considera ingiusto.
In relazione alle conseguenze in punto argomenti di prova e condanna al pagamento di una somma in favore del bilancio dello Stato si osserva che la disposizione mira a sanzionare la parte che non partecipa al procedimento di mediazione e non certo quella che vi dia impulso o vi partecipi in maniera irregolare, ragione per la quale le norme dettate dall'art. 8, comma 4 bis, del D.l.gs. 28/2010 si devono ritenere inapplicabili alla situazione oggetto della presente controversia in cui è, in sintesi, dedotto che agli incontri relativi alla mediazione antecedente il giudizio promossa dall'attrice avrebbero partecipato sempre per l'attrice soggetti privi della rappresentanza sostanziale della società.
5. Sempre in via preliminare si osserva che parte attrice ha aderito alla domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta, mentre la convenuta ha chiesto di decidere sulla domanda attorea secondo legge. Tale posizione si sostanzia, in realtà, in un'assenza di opposizione alla pretesa azionata dalla controparte.
La circostanza potrebbe far dubitare della sussistenza di un reale interesse delle parti ad una pronuncia giurisdizionale. L'esistenza, tuttavia, di un'evidente incertezza circa la risalenza e la natura dei diritti delle parti, nonché la previa sussistenza di altre controversie tra le medesime società consente di ritenere sussistente un loro interesse al raggiungimento di una decisione sul merito delle rispettive pretese.
6. Nel merito entrambe le domande sono fondate e vanno accolte.
In punto di fatto si osserva che non sono contestati i rispettivi utilizzi ultraventennali dei fondi (parte attrice mediante coltivazione del proprio, parte convenuta mediante coltivazione di una porzione del fondo e transito sull'altra porzione).
La prova testimoniale esperita ha, per altro, confermato l'utilizzo ultraventennale dei fondi nei termini indicati dalle parti.
La stessa iniziale ripartizione dei fondi mediante accordo tra l'attrice e il comune dante causa delle parti ed in particolare l'attribuzione alla società attrice di parte di altro fondo a fronte della concessione al dante causa del terreno oggetto della domanda riconvenzionale sono circostanze non oggetto di contestazione nella presente controversia e che, del resto, risultano confermate dal fatto che del reciproco sfruttamento e occupazione di terreni formalmente altrui nessuna delle parti ha dato alcuna altra ragionevole spiegazione, né una qualche giustificazione emerge dagli atti di causa.
Le osservazioni formulate da parte convenuta in ordine alla mancanza di prova circa l'esistenza di un valido rapporto contrattuale avente ad oggetto la concessione del fondo in godimento a terzi da parte sempre dell'attrice sono, del resto, espresse in modo perplesso e dubitativo e, in quanto tali, non possono essere considerate contestazioni specifiche alla circostanza allegata dall'attrice di aver, appunto, posseduto il fondo anche mediante concessione in godimento al terzo Antichi Poderi dei Marchesi di Barolo s.s. Si tratta, per altro, di osservazioni irrilevanti perché il possesso mediato e cioè esercitato a mezzo di un terzo non richiede alcuna formalizzazione e la sua sussistenza in fatto non è stata oggetto di specifica contestazione. La circostanza ha comunque trovato conferma nelle deposizioni testimoniali.
Quanto osservato in ordine alle ragioni poste a fondamento del potere di fatto reciprocamente esercitato sul fondo altrui, nonché l'incontrastato godimento durato per le parti per oltre venti anni, consente altresì di ritenere sussistente nelle due società l'intento di esercitare il dominio sui fondi come se fossero già di loro proprietà e, del resto, il diritto di godere dei fondi come se fossero già in loro proprietà era proprio il significato che l'incontestata narrazione di parte attrice ha sin dall'inizio attribuito all'operazione che vide coinvolti l'attrice e il comune dante causa delle parti.
6. La formulazione delle domande spiegate dalle parti e il loro accoglimento consentono di compensare integralmente le spese di lite.
7. La motivazione viene redatta, ai sensi dell'art. 16 bis comma 9 octies D.L. n. 179/12, in conformità al criterio di sinteticità che deve caratterizzare i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.

P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
DICHIARA che la porzione di fondo di mq. 689 circa, particella (...) del Fg. 4 del Comune di Barolo, è di proprietà delle (...) S.p.A. per intervenuta usucapione;
DICHIARA che la Società Semplice Agricola Azienda (...), è proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione del terreno distinto al Catasto Terreni del comune di Barolo al foglio 4, particella (...);
RIGETTA ogni altra domanda.
Compensa le spese.
Così deciso in Asti l'1 febbraio 2022.
Depositata in Cancelleria il 10 febbraio 2022.
 

aa
Chi è l'autore
Avv. Francesca  Brugi Mediatore Avv. Francesca Brugi
Dopo tanti anni di esercizio della professione forense, ed ancor più di studio del diritto, mi sono convinta che il più delle volte ciò che conta maggiormente è l'aspetto umano di ogni controversia.
Per questo motivo credo che la mediazione sia lo strumento giuridico più consono a soddisfare gli interessi di tutte le parti in gioco: attraverso un cammino condiviso, ed ovviamente con l'ausilio di un mediatore, anche le parti più litigiose possono arrivare ad una soluzione comune che le soddisfi ...
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia







ok