La mediazione delegata (su invito del giudice) deve ritenersi applicabile a tutte le controversie e non solo a quelle oggetto di mediazione obbligatoria.

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Avv. Alessandro Martini

Tribunale Ordinario di Prato, ordinanza 16 gennaio 2012.

A cura del Mediatore Avv. Alessandro Martini da Bologna.
Letto 3871 dal 02/02/2012

Commento:
Il d.lgs. n. 28/2010 ha introdotto due tipi di mediazione: quella obbligatoria, che costituisce una vera e propria condizione di procedibilità (art. 5, comma 1), e quella su invito del giudice (art. 5, comma 2). Con riferimento a quest’ultima, l’art. 5, II comma, d. lgs. 28/2010, prevede che tale norma deve ritenersi applicabile a tutte le controversie e non solo a quelle oggetto di mediazione obbligatoria di cui al comma 1 dell’art. 5 d.lgs. n. 28/2010, che invece disciplina una condizione di procedibilità ad hoc. Tale conclusione è supportata dal fatto che, nella delegata, spetta al giudice invitare le parti alla mediazione secondo la “natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti”; interpretazione ermeneutica che appare preferibile non solo alla luce del principio di economia processuale, ma anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost. . Nondimeno, l’esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice deve tenere conto sia dei principi appena richiamati, sia del favor mediationis, quale emerge dal d.l. n. 212/2011, il cui art. 12, impone al capo dell’ufficio giudiziario di adottare nell’ambito dell’attività di pianificazione giudiziaria, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice. Talché, non sussiste più una discrezionalità assoluta in merito all’an dell’applicazione dell’art. 5, II comma, d.lgs. n. 28/2010, quanto, piuttosto, una discrezionalità circoscritta alla valutazione dei presupposti relativi alla natura della causa, allo stato dell’istruzione e al comportamento delle parti che si identifica in un giudizio prognostico sulla possibile idoneità della mediazione a definire la controversia.

Testo integrale:

TRIBUNALE  ORDINARIO DI  PRATO

Nella causa civile iscritta al n. r.g. xx/2010 promossa da:
omissis ATTORE
contro
omissis
CONVENUTO


Il Giudice dott. RAFFAELLA BROGI,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 12 gennaio 2012,
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA

rilevato che il d. lgs. n. 28/2010 ha introdotto l’istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie, prevedendo due tipi di mediazione: quella obbligatoria, che costituisce una vera e propria condizione di procedibilità (art. 5, comma 1),  e quella su invito del giudice (art. 5, comma 2);

 

che, in particolare, con riferimento alla mediazione su invito del giudice, l’art. 5, II comma, d. lgs. 28/2010 prevede che: “Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo  quanto  disposto  dai commi 3 e 4, il giudice,  anche  in  sede  di  giudizio  di  appello, valutata la  natura  della  causa,  lo  stato  dell’istruzione  e  il comportamento delle parti, può invitare le stesse a  procedere  alla mediazione.  L’invito  deve   essere   rivolto   alle   parti   prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni  ovvero,  quando  tale udienza non e’ prevista, prima della discussione della causa.  Se  le parti aderiscono all’invito, il giudice fissa la  successiva  udienza dopo la scadenza del termine di  cui  all’articolo  6  e,  quando  la mediazione non è già stata avviata,  assegna  contestualmente  alle parti il termine  di  quindici  giorni  per  la  presentazione  della domanda di mediazione.”;
 
che tale norma deve ritenersi applicabile a tutte le controversie e non solo a quelle oggetto di mediazione obbligatoria di cui al comma 1 dell’art. 5 d.lgs. n. 28/2010 che disciplina una condizione di procedibilità ad hoc;
 
che tale conclusione è supportata dal fatto che, nel caso dell’art. 5, II comma, d. lgs. n. 28/2010, spetta al giudice invitare le parti alla mediazione, secondo la “natura  della  causa,  lo  stato  dell’istruzione  e  il comportamento delle parti.”;
che tale soluzione ermeneutica è preferibile non solo alla luce di un principio di economia processuale, ma è anche maggiormente compatibile con il principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost.;
 
che, nondimeno, l’esercizio di tale potere discrezionale deve tenere conto non solo dei principi appena richiamati, ma, altresì, del favor mediationis quale emerge dal d.l. n. 212/2011, il cui art. 12 prevede che: “1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 5, dopo il comma 6, e’ aggiunto, in fine, il seguente: “6-bis. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell’ambito dell’attività di pianificazione prevista dall’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero della giustizia.”; b) all’articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le seguenti parole: «Con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all’udienza successiva di cui all’articolo 5, comma 1,»;
 
che l’imposizione al capo dell’ufficio giudiziario di adottare, nell’ambito dell’attività di pianificazione, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice implica che non sussista più una discrezionalità assoluta in merito all’an dell’applicazione dell’art. 5, II comma, d.lgs. n. 28/2010, ma che tale discrezionalità sia, ormai, circoscritta alla valutazione dei presupposti relativi alla natura  della  causa,  lo  stato  dell’istruzione  e  il comportamento delle parti e si identifichi in un giudizio prognostico sulla possibile idoneità della mediazione a definire la controversia;
 
che i presupposti appena richiamati ricorrono nella fattispecie concreta, posto che:
1. il petitum principale è costituito dalla richiesta di pagamento di un elevatore, in ordine al quale la parte acquirente contesta la presenza di vizi;
2. che devono ancora essere prese ancora le decisioni sui mezzi istruttori;
3. che il valore della controversia è pari ad € 12.134,72 ed è tale da suggerire almeno un tentativo (se del caso anche davanti ad un mediatore tecnico), soprattutto in considerazione del rapporto tra il valore della controversia e quello delle spese processuali (anche se la mediazione non può essere esclusivamente ancorata al valore della controversia, dal momento che l’analisi costi benefici può dipendere da una pluralità di fattori – non esclusivamente riconducibili al valore della causa – che non si prestano ad una classificazione astratta, ma richiedono una verifica in concreto);
visto l’art. 5, II comma, d. lgs. n. 28/2010

P.Q.M.

invita le parti a procedere alla mediazione.
 
Rinvia all’udienza del 31 gennaio 2012 ore 9.00 per l’eventuale adesione delle parti all’invito a procedere alla mediazione.
 
Rimette all’esito della verifica dell’intento delle parti di aderire all’invito a procedere alla mediazione la decisione sui mezzi istruttori.
 
Si comunichi.
Prato, 16 gennaio 2012
Il Giudice
dott. RAFFAELLA BROGI
 

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Chi è l'autore
Avv. Alessandro Martini Mediatore Avv. Alessandro Martini
Avvocato dal 1992. Si occupa di diritto commerciale, bancario, fallimentare, industriale; diritto e legislazione dello sport, accordi collettivi; conciliazione e arbitrato; diritto delle assicurazioni, responsabilità civile automobilistica, medica, professionale, sportiva.
Dal 2005 ad oggi, ha condotto e portato a termine, come Conciliatore incaricato, circa un centinaio procedure conciliative amministrate, presso le Camere di Commercio di Bologna e di Modena, nonché altri Organismi abilitati.





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