La mediazione svolta nelle ipotesi in cui è prevista la negoziazione assistita rende procedibile la domanda giudiziale.

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Avv. Nausicaa Gindro

Tribunale di Roma, Sez. Specializzata in materia di Impresa, Giudice Estensore Dott.ssa Claudia - sentenza n. 11431 del 18.07.2022.

A cura del Mediatore Avv. Nausicaa Gindro da Torino.
Letto 1164 dal 24/10/2022

Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia contrattuale e di mancato pagamento di fatture.

Parte attrice chiedeva il pagamento delle fatture emesse in virtù di un rapporto contrattuale con la parte convenuta e sottolineava la malafede di quest’ultima la quale aveva avviato il procedimento di mediazione per poi abbandonarlo, generandone l’esito negativo.
La parte costituita deduceva l’inadempimento contrattuale di parte attrice e formulava varie eccezioni processuali, tra le quali l’eccezione di improcedibilità dell’azione per mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita.
Sul punto, il Giudice ha rilevato quanto segue:
  1. la negoziazione è tardiva se non viene esperita prima della proposizione della domanda giudiziale;
  2. l’improcedibilità della domanda giudiziale deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d' ufficio dal giudice non oltre la Prima udienza;
  3. la convenuta ha avviato un procedimento di mediazione, ma il giorno prima dell’incontro ha comunicato al mediatore di non avere più interesse alla mediazione, determinando così l'esito negativo del procedimento di mediazione;
  4. la mediazione obbligatoria comporta la presenza di un terzo imparziale quale è il mediatore e, pertanto, offre maggiori garanzie rispetto alla negoziazione assistita che ne è priva;
  5. la mediazione obbligatoria è utilmente effettuata anche nei casi in cui è previsto il diverso procedimento della negoziazione assistita.
 
Per tale ragione il Tribunale ha ritenuto tale eccezione priva di fondamento e l’ha rigettata. *

Testo integrale:

 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII
CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
 
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dr. Claudia Pedrelli - Presidente relatore - dr. Fausto Basile - Giudice dr. Vittorio Carlomagno - Giudice
 
SENTENZA
 
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. 16420/2017 del Ruolo Generale degli Affari Civili, cui è stato riunito il n. r.g. 4972/2019, promosso da:

F.XX ; ATTRICE

contro
 
G.XXXXXXX s.p.a., CONVENUTA
 
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
 
Con atto di citazione notificato in data 13.3.2017 la F.XXX, ha convenuto in giudizio G.XXXXXXX s.p.a. (già S.XXXXX P.XXXXXX s.r.l.) chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore delle somme di € 24.780,00 per il mancato pagamento di fatture emesse in relazione a contratto posto in essere con S.XXXXX P.XXXXXX s.r.l.
L'attrice ha esposto: - di essere titolare del marchio "--- " e di aver concesso l'uso dello stesso a S.XXXXX per tutta la linea dei pomodori, alle pattuizioni che seguono: a) durata contrattuale di quattro anni, con rinnovo automatico qualora non disdetto; b) corresponsione da parte della s.r.l. S.XXXXX di complessivi € 25.000,00 oltre IVA mediante quattro rate annuali; c) concessione del marchio "--" vincolata alla pubblicazione di 24 uscite pubblicitarie sulla rivista "il C.XXX" al costo per ogni pubblicazione di € 1.500,00 oltre IVA; d) verifiche periodiche su prodotti della ditta S.XXXXX prelevati a campione, effettuata da un Comitato nazionale di verifica a cura di esperti della -- con impegno di S.XXXXX a fornire i prodotti da sottoporre a verifica; e) il diritto di S.XXXXX di riportare il marchio "approvato dalla ---" su tutti i prodotti; f) pubblicizzazione sul sito della --- dei prodotti di "G.XXXXXXX"; g) utilizzo dei prodotti della ditta S.XXXXX nell'ambito degli eventi organizzati dalla ---. In data 6.5.2010 S.XXXXX P.XXXXXX s.r.l. le aveva comunicato di aver cambiato denominazione sociale e forma giuridica essendo divenuta G.XXXXXXX s.p.a .
Con successiva lettera in data 11.10.2010 S.XXXXX P.XXXXXX s.r.l. aveva comunicato la disdetta del contratto alla prima scadenza quadriennale del contratto del 2.4.2007 e ringraziando "per o la fattiva collaborazione".
Ha quindi dedotto l'attrice che poiché alla data della disdetta G.XXXXXXX s.p.a. aveva omesso il  pagamento di nove fatture per un totale di € 24.780,00, oltre interessi ex art. 231/02, essa in data XJ 27.9.2016 aveva inoltrato formale diffida di pagamento di della somma a mezzo Pec.
Solo con lettera del 10.10.2016, M.XXXXXX S.XXXXX, quale legale rappresentante di G.XXXXXXX s.p.a. aveva, per la pima volta, eccepito un inadempimento contrattuale da parte della FIC, assumendo che la F.XXXXXXXXX non aveva organizzato la visita con una delegazione di chef presso gli stabilimenti di G.XXXXXXX s.p.a. e non aveva provveduto alla pubblicazione annuale del redazionale. Parte attrice, nel riscontrare quanto sopra ha contestato nel merito le eccezioni di inadempimento, dedotto il proprio pieno adempimento rispetto agli obblighi assunti volti a garantire la piena visibilità di G.XXXXXXX in tutto il circuito della FIC (con riferimento alla pubblicità effettuata dalla FIC, all'utilizzo da parte della F.XXXXXXXXX dei prodotti G.XXXXXXX s. p. a  in tutti gli eventi organizzati a livello regionale e nazionale e alla promozione e pubblicità che ne era derivata) ed ha evidenziato che alcuna contestazione era stata fatta da controparte fino a quando non era stata ad essa inoltrata formale diffida.
Ha, quindi, dedotto la malafede di controparte, anche per la condotta tenuta in sede di tentativo di conciliazione avendo G.XXXXXXX s.p.a. dato avvio al procedimento di mediazione in S.XXXXXXXXXXX con un primo incontro tra le parti e poi abbandonato la procedura che si era conclusa con esito negativo.
La F ha pertanto chiesto, previo accertamento della propria corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, la condanna della convenuta al pagamento di € 24.780,00 oltre interessi maturati ai sensi del d.lgs. 231/2002.
 Ha, inoltre formulato domanda di risarcimento del danno avendo la convenuta agito in malafede allo scopo di sottrarsi ingiustamente all'obbligo di pagamento scaturente dal contratto.
In sede di memoria istruttoria n. 1 ex art. 183, sesto comma c.p.c., ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., con condanna al pagamento delle spese di lite. Costituitasi in giudizio G.XXXXXXX s.p.a., in via preliminare, ha chiesto dichiararsi la litispendenza/continenza del presente giudizio in favore di altro giudizio, in quanto da essa preventivamente incardinato, pendente tra le stesse parti davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, nonché di disporre la cancellazione dal ruolo del presente giudizio.
In subordine ha chiesto dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma adito ai sensi dell'art. 18 e ss. c.p.c. e affermarsi la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore, essendo stato il contratto sottoscritto nel Comune di S. V.XXXXXXX.
Ancora in via preliminare ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito portato dalle fatture insolute emesse in relazione al contratto inter partes.
Nel merito ha dedotto l'inadempimento dell'attrice per non aver posto in essere due prestazioni previste dal contratto: a) l'organizzazione di una visita di circa 30 chef selezionati dalla presso lo stabilimento della convenuta; b) la realizzazione di n. 4 uscite del redazionale, una per ogni anno contrattuale, da pubblicare sulla rivista "Il C.XXX"." Sul punto ha dedotto la convenuta che l'effettuazione della visita dei 30 chef avrebbe "veicolato” il prodotto dell'impresa sponsorizzata promuovendolo attraverso tutti gli iscritti alla “F.XXXXXXXXX, nonché a tutti gli hotel ed i ristoratori loro affiliati", che per tale prestazione aveva avuto interesse immediato a concludere il contratto e che la mancata effettuazione della stessa aveva determinato il "logoramento del rapporto" fino a determinarne la chiusura.
Per quanto sopra la convenuta chiedeva il rigetto delle domande attoree, con condanna al pagamento delle spese di lite.
All'udienza di prima comparizione il difensore di parte convenuta, tra l'altro, ha ribadito l'istanza di declaratoria di continenza dei giudizi nn. r.g. 16420/2017 1415/2017, rispettivamente pendenti avanti ai Tribunali di Roma e di Nocera e di rimessione al giudice di Nocera Inferiore del giudizio n. 16420/2017 in quanto preventivamente adito.
Detta eccezione è stata rigettata dal giudice originario assegnatario del giudizio, il quale ha rilevato che essendo stati notificati gli atti di citazione dei giudizi nn. r.g. 16420/2017 e 1415/2017, rispettivamente, nelle date 13 marzo e 14 marzo 2017, la competenza doveva ritenersi radicata presso il giudice di Roma, in quanto preventivamente adito.
Nelle more del processo il Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato la continenza tra il presente giudizio e quello successivamente iscritto avanti al medesimo Tribunale di Nocera Inferiore al n. 1415/2017.
Ha quindi disposto la cancellazione dal ruolo di quest'ultimo, che era stato incardinato da G.XXXXXXX s.p.a. tra le stese parti ed aveva ad oggetto lo stesso rapporto contrattuale.
Stante la posteriore iscrizione del giudizio 1415/2017, lo stesso è stato riassunto da G.XXXXXXX s.p.a. davanti al Tribunale di Roma presso il quale è stato iscritto con numero di r.g. 4972/2019.
Detto fascicolo, inizialmente assegnato ad altro giudice di questa XVII sezione specializzata in impresa, è stato poi riunito davanti al giudice originariamente assegnatario del giudizio r.g. 16420/2017.
Con l'atto di riassunzione G.XXXXXXX ha nuovamente richiamato i due inadempimenti contrattuali già sopra imputati all'attrice ed ha parimenti riproposto domanda di risarcimento per danno emergente e per lucro cessante, indicato nell'ammontare di € 250.000,00.
Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., sono state dichiarate inammissibili le prove orali articolate dalle parti in quanto relative a circostanze già provate, da provare per documenti, ininfluenti o valutative e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione con termini per comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c. V
Deve preliminarmente ritenersi risolta la questione della continenza con l'affermazione, da parte del giudice di Nocera Inferiore, della competenza del Giudice di Roma, in quanto preventivamente adito C. da F (r.g. 16420/2017) con atto di citazione notificato in data 13 marzo 2017 - mentre l'atto di citazione del giudizio r.g. e 1415/2017 avanti al giudice.
Rileva evidenziare sul punto che "la notificazione effettuata ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa ai sensi dell'art. 48 disp. att. c.p.c., che rende conoscibile l'atto, essendo necessario il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta" (c.f.r. Cass. 19772/2015; Cass. 137/2016; Cass. 4748/2011).
Correttamente è stata, pertanto, cancellata la causa pendente davanti al giudice di Nocera Inferiore, la cui notificazione della citazione si è perfezionata successivamente e non quella pendente davanti al giudice di Roma, come erroneamente richiesto dalla convenuta. 
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di improcedibilità per non essere stata nella specie espletata la negoziazione assistita sollevata dalla convenuta nella memoria istruttoria n. 1 ex art. 183 sesto comma c.p.c.
L'eccezione è totalmente destituita di fondamento, in quanto: 1) è tardiva ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 162/2014 il quale prevede che se la negoziazione non viene esperita prima della proposizione della domanda giudiziale, "l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la Prima udienza";
E' infondata in quanto è stata proprio la convenuta ad avviare un procedimento di mediazione relativo ai fatti di causa presso un organismo di mediazione in località S V T.XX e comunicate alla F per il tramite del suo legale il giorno prima dell'incontro davanti al mediatore di non avere più interesse alla mediazione (v. docc. 14 e 15 nel fascicolo di parte attrice) e che quindi "ci sarebbe stato verbale negativo da parte del proprio assistito così determinando l'esito negativo del procedimento di mediazione; 3) è parimenti infondata in quanto la mediazione obbligatoria, comportando la presenza di un terzo imparziale quale il mediatore, offre maggiori garanzie rispetto alla negoziazione assistita che ne è priva.
Per tale motivo la mediazione obbligatoria deve ritenersi utilmente effettuata anche nel caso in cui è previsto il diverso procedimento della negoziazione assistita.
Va inoltre esaminata la questione della competenza per territorio sollevata da G.XXXXXXX s.p.a.
Parte convenuta fonda la propria eccezione di incompetenza del Giudice di Roma sulla sola circostanza che il contratto di cui è causa sia stato sottoscritto presso la sede di G.XXXXXXX s.p.a. in S.I. V.XXXXXXX in T (SA) e chiede accertarsi la competenza del Giudice di Nocera Inferiore.
La presente causa è relativa a controversia in materia di diritti di obbligazione.
Sul punto come espresso da orientamento consolidato territoriale derogabile per la quale sussistano più criteri concorrenti, (nella specie quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del Giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio), l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto poste a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in caso di mancanza di tale contestazione e di della prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del Giudice adito (c.f.r. Cass. 17311/2018; Cass. 15996/2011; Cass. 16096/2006).
In particolare, per la determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, 3. comma c.c., il forum destinatae solutionis è applicabile in tutti i casi in cui l'attore abbia chiesto il pagamento di una somma di denaro determinata, senza che venga ad incidere sull'individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito: questione che attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (c.f.r. Cass. 32692/2019; Cass.10837/2011).
La convenuta G.XXXXXXX s.p.a. ha contestato un solo foro, quello del luogo in cui è sorta l'obbligazione, ma ha omesso qualsiasi riferimento e contestazione sugli altri fori alternativi previsti per le cause in materia di obbligazione, ivi compreso il foro di cui al combinato disposto degli art. 20 c.p.c. e 1182, comma 3 c.c. che radica la competenza del Giudice del luogo di residenza o, come nella specie, della sede del creditore che, nella specie è Roma.
Va quindi rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da G.XXXXXXX s.p.a. e ritenersi la competenza territoriale del Tribunale di Roma adito.
Peraltro nella specie, trattandosi di controversia in materia di proprietà industriale in quanto afferente al contratto di licenza inter partes, oltre alla competenza territoriale di Roma, va affermata ai sensi dell'art. 134, lett. a), c.p.i. la competenza funzionale di questa sezione XVII specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma, trattandosi di controversia in materia di proprietà industriale, in quanto afferente al contratto di licenza inter partes stipulato per l'utilizzazione di un marchio registrato.
Anche l'eccezione di prescrizione del credito vantato dall'attrice è destituita di fondamento e va rigettata.
Come chiaramente dedotto nella comparsa di costituzione e negli atti successivi, la convenuta ha chiaramente fondato della eccezione sull'erroneo presupposto che il credito di cui è causa sia soggetto alla prescrizione quinquennale.
Graziella s.p.a. ha infatti richiamato l'applicazione del comma 4 dell'art. 2948 c.c. secondo il quale si prescrivono in cinque anni, che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
E chiaro a quale fattispecie intenda specificamente riferirsi la convenuta per poter affermare l'applicazione della prescrizione breve.
Il credito vantato è relativo a fatture emesse nel corso del contratto di licenza stipulato inter partes per l'utilizzazione di un marchio registrato con il quale ha assunto determinati obblighi consistenti nella prestazioni di servizi a fronte dei quali le parti in sede di stipula del contratto hanno pattuito che G.XXXXXXX avrebbe corrisposto un importo complessivo predeterminato, il cui pagamento costituisce una obbligazione unitaria ancorchè frazionata nell'arco del quadriennio.
Trova quindi applicazione la prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c.
Tale impostazione trova autorevole conferma nelle pronunce della Suprema Corte per la quale la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. n. 4, "concernente, tra le altre ipotesi, il corrispettivo delle locazioni, riguarda prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che, pertanto, divengono esigibili solo alle scadenze convenute, giacchè costituiscono il corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono; della prescrizione si giustifica, quindi, sia in ragione del rapporto che richiede e consente un accertamento in tempi relativamente brevi dell'avvenuta esecuzione delle singole prestazioni, sia perché l'eventuale prescrizione di una singola prestazione, non pregiudica il diritto all' adempimento delle rimanenti, per le quali la prescrizione non si sia compiuta.
Ne consegue pertanto, che laddove il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile frazionatamente nel tempo (come nel caso del contratto di leasing in cui è dilazionata l'esigibilità delle singole rate del finanziamento, ma l'utilizzatore è tenuto a restituire l'intero, essendo unitaria la prestazione che egli si impegna ad eseguire), il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle obbligazioni contrattuali e, segnatamente, a quelle di adempimento o di responsabilità (c.f.r. Cass. 2086/2008jCass. 12707/2002).
In questo caso le fatture di cui chiede il pagamento l'attrice sono relative alla prestazione unitaria già prevista e disciplinata nel contratto de quo, relativa: a) al pagamento nel corso del quadriennio contrattuale, da parte della convenuta, di una somma una tantum di € 25.000,00 oltre IVA, ripartita in rate annuali di € 6.250,00 oltre IVA, infatti tra le fatture oggetto di causa vi è quella n. 67/2010 con la quale l'attrice contesta il mancato pagamento della quota annuale per l'anno 2010 (v. fattura); b) alla obbligatoria pubblicazione di 24 uscite pubblicitarie sulla rivista "il C.XXX" per ciascuna delle quali G.XXXXXXX avrebbe dovuto pagare a controparte e 1.500,00 oltre IVA; infatti le residue fatture rimaste invase sono relative a tale previsione contrattuale (v. doc. 1 , pag. 1 del contratto e  rimaste inevase). Va quindi disattesa l'eccezione di prescrizione.
Nel merito, sono circostanze pacifiche e non contestate: - la sottoscrizione in data 2.4.2007 del contratto di "Concessione del M.XXXXX F alla ditta S.XXXXX P-G, (v. doc. 1 nel fascicolo di parte attrice); - la disdetta del contratto alla prima scadenza naturale del 2.4.2011 ad iniziativa di G.XXXXXXX s.p.a. (v. doc. 4 comunicazione disdetta di G.XXXXXXX con lettera in data 11.10.2006); - la diffida e messa in mora effettuata a mezzo pec in data 27.9.2016 con la quale --- ha intimato l'immediato pagamento delle fatture insolute per l'importo complessivo di € 24.780,00 oltre interessi maturati ai sensi del d.lgs. n. 231/02 preannunciando che in difetto avrebbe agito giudizialmente, (v. doc. 7. nel fascicolo di parte attrice atto di intimazione).
Avendo la convenuta mosso alcuna contestazione sul punto, deve anche ritenersi provato il mancato pagamento da parte della stessa delle fatture sopra richiamate e di seguito indicate nel dettaglio: a) n. 67/2010 del 31.8.2010 emessa per l'importo di € 7.500,00 (€ 6.250,00 oltre IVA) per quota annuale M.XXXXX -- relativa all'anno 2010 (v. doc. 6 del fascicolo di parte attrice); b) n. 183/2009 del 29.12.2009, n. 8/2010 del 26.2.2010, n. 33/2010 del 30.4.2010, n. 46/2010 del 30.6.2010, n. 69/2010 del 31.8.2010, n. 91/2010 del 29.10.2010, n. 109/2010 del 30.12.2010, n. 6/2011 del 28.2.2011, ciascuna emessa per l'importo di € 2.160,00 compresa iva e relative ad inserzioni pubblicitarie effettuate sulla rivista "Il C.XXX " a norma di contratto, (v. doc. 6. nel fascicolo di arte attrice).
La domanda attorea è fondata e va accolta.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero, come nella specie, per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. 30.10.2001, n. 13.533).
Nella specie, sussiste la prova del contratto di licenza del marchio inter partes e risulta dagli atti l'inadempimento della convenuta per non aver pagato le fatture posto che essa non ne ha contestato il mancato pagamento.
La convenuta ha invece eccepito l'inadempimento di controparte in relazione a due prestazioni previste dal contratto oggetto di causa. Ha in particolare contestato che la --- non avrebbe delegazione di 30 chef presso gli stabilimenti della G.XXXXXXX s.p.a.
Sul punto il contratto prevede che "la F.XXXX si impegna a promuovere gratuitamente una visita di circa 30 C.XX in divisa presso l'azienda P.XXXXXX S.XXXXX nel pieno dell'attività di produzione per visitare l'azienda e degustare i prodotti", (v. doc. 1 , pag. 2 del contratto).
E' inoltre precisato che "la visita sarà da concordare in seguito per programmare al meglio la visita e l'ospitalità e ricavarne da questa visita un redazionale fotografico a disposizione per la Ditta S.XXXXX P.XXXXXX e la f.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
La previsione fa esplicito riferimento alla necessità che la visita dovesse essere concordata tra le parti.
Parte convenuta alcun elemento probatorio ed alcuna allegazione ha offerto su punto, utile a dimostrare una sua qualsiasi attivazione volta a richiede alla FIC di dare avvio all'evento e di avvio e di proposta circa il coordinamento su date e modalità di realizzazione dell'evento.
Al contrario emerge dagli atti che alcuna attività su quanto sopra è stata svolta da G.XXXXXXX s.p.a. nel quadriennio di vigenza del contratto e che la Prima contestazione sulla mancata organizzazione di detto evento è stata fatta dalla convenuta solo dopo la ricezione della lettera di formale diffida e intimazione di pagamento del 27.9.2016.
Infatti G.XXXXXXX s.p.a. con la lettera del 10.10.2016 di riscontro alla diffida, ha lamentato per la prima volta la mancata realizzazione dell'evento da tenersi con i 30 chef presso la propria sede, (v. doc. 8 parte attrice, lettera di G.XXXXXXX s.p.a . del 10.10.206). b) con la medesima tempistica di cui sopra, G.XXXXXXX s.p.a. ha inoltre contestato la mancata pubblicazione gratuita del redazionale da effettuarsi una volta all'anno durante il rapporto contrattuale sulla rivista il C.XXX.
Deve evidenziarsi che nel contratto di cui è causa sono inizialmente previste le principali obbligazioni poste a carico di G.XXXXXXX s.p.a., di cui le più rilevanti consistono nel pagamento di: -una somma una tantum di € 25.000,00 oltre IVA, ripartita in quattro rate annuali di € 6.250,00; -una somma specifica di € 1.500,00 oltre IVA, per ciascuna delle 24 uscite pubblicitarie da pubblicate sulla rivista Il C.XXX, che la convenuta G.XXXXXXX, oltre a pagare, doveva "fornire nel formato e pronte per la stampa".
N.XXX seconda parte del contratto sono previste le due prestazioni gratuite di F di cui G.XXXXXXX lamenta l'inadempimento.
Tra queste la pubblicazione gratuita sulla rivista Il Cuoco di un redazionale per ogni anno "con impianti digitali forniti dall'Azienda" ossia da G.XXXXXXX s.p.a . 
Deve quindi ritenersi che come già disposto nel testo a maggior ragione per gli articoli redazionali gratuiti, gli stessi debbano parimenti essere forniti da G.XXXXXXX su impianti digitali della stessa e quindi proni per la pubblicazione.
Anche con riferimento a quest'ulteriore asserito inadempimento, parte convenuta sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, alcun elemento ha fornito sulla circostanza di aver messo a disposizione della F quanto di necessario previsto dal contratto, pronto per la pubblicazione. I due inadempimenti lamentati da G.XXXXXXX appaiono pretestuosi.
Sotto un primo profilo per la tempistica con la quale sono stati contestati dalla convenuta che appare significativa.
G s.p.a. ha, infatti, contestato detti inadempimenti dopo la conclusione del quadriennio contrattuale 2007/2011 e solo allorchè F nel settembre 2016 le ha intimato formalmente il pagamento e la messa in mora per il mancato pagamento delle fatture insolute, quindi a distanza di circa cinque dal termine del rapporto contrattuale.
La mancata contestazione per un periodo di così lunga durata appare poco coerente con la gravità che parte convenuta ha reiteratamente attribuito nei propri atti ai due inadempimenti in oggetto. Sotto ulteriore profilo per come previsti nel contratto, si tratta di prestazioni che presuppongono per il loro adempimento una iniziativa ed una attività della parte che ne beneficia (G.XXXXXXX s.p.a.), la quale nulla mai chiesto e fatto fino al momento in cui le è stato chiesto in via formale il pagamento delle fatture.
Le considerazioni svolte depongono per l'insussistenza degli inadempimenti lamentati da parte convenuta, non essendo emerso nel corso del rapporto contrattuale il compimento, da parte della stessa, di alcuna necessaria attività di collaborazione e coordinamento nel primo caso o che siano stati forniti i redazionali da pubblicare con impianti digitali forniti da G.XXXXXXX s.p.a.
Va pertanto dichiarato l'adempimento da parte di F rispetto alle obbligazioni contrattuali assunte e accertato, invece la condotta inadempiente di Graziella per non aver pagato il corrispettivo pattuito. Per l'effetto, in accoglimento della domanda attorea G.XXXXXXX s.p.a. va condannata al pagamento, in favore della F.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, della somma di € 24.780,00, importo sul quale spettano, come richiesti, gli interessi maturati ai sensi del d.lgs. 231/2002 dal 27.9.2016, data della messa in mora fino all'effettivo soddisfo.
Resta assorbita la domanda attorea subordinata.
Consegue a quanto sopra che va rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta da parte convenuta per l'importo di € 250.000,00 e fondata sull'assunto dei due asserti inadempimenti ---, disattesi con la presente pronuncia.
Peraltro, la domanda di risarcimento del danno di parte allegazione oltre che di elementi probatori, sia sulle voci di danno subite che configurerebbero, nella specie, il danno emergente e il lucro cessante, sia in punto di quantum del danno.
Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante.
Ciò individua il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita.
In difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione.
Non si può infatti provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972/2008).
Nel caso di specie la prospettazione di parte convenuta è priva individuazione del danno risarcibile. Parte attrice ha, inoltre, chiesto la condanna di G.XXXXXXX s.p.a. alla refusione di tutti i danni subiti e subendi nella misura di giustizia, per aver agito in mala fede, allo scopo di sottrarsi ingiustamente a un obbligo scaturente da un regolare contratto ovvero al pagamento dei compensi in favore della F.
Sempre parte attrice in sede di memoria n. 1 ex art. 183 sesto comma c.p.c. ha poi chiesto la condanna di G.XXXXXXX al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Va disattesa la prima domanda attorea di risarcimento del danno, per quanto sopra esposto, non avendo la stessa fornito elementi probatori in punto di an e di quantum del danno subito.
Tuttavia avendo parte attrice formulato domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata norma del comma 1 dell'art. 96 c.p.c., il profilo della condotta in mala fede può essere esaminata e può riverberare nella valutazione della stessa.
Detta domanda, che è stata formulata dall'attrice con la memoria n. 1 ex art. 183 sesto comma c.p.c. è certamente tempestiva, poiché come espresso da orientamento della Suprema Corte, essa "può essere proposta per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza che ciò determini alcun mutamento dell' oggetto e della causa petendi delle domande proposte dalle parti, in quanto sovente la parte istante è in grado di valutarne la fondatezza, nonché di determinare l'entità del danno subito, solo al termine dell'istruttoria" (c.f.r. Cass. 149112018; 15964/2009).
L'ipotesi di responsabilità aggravata di cui al comma 1 se, come nella specie, è richiesto dalla parte che assume di averla subita e, qualora ne sia riconosciuta la sussistenza, comporta la condanna al risarcimento dei danni a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave, in aggiunta alla condanna alle spese di lite.
Inoltre, in forza del successivo comma 3 art. 96 c.p.c. il giudice che si pronunci sulle spese ex art. 91 c.p.c. può anche d'ufficio, condannare la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata.
L'espressa previsione, da parte dell'art. 96 c.p.c., del potere del Giudice di liquidare il danno da responsabilità processuale aggravata si basa sulla considerazione che tale danno non può di norma essere provato nel suo esatto ammontare e, quindi, deve poter essere liquidato equitativamente dal medesimo, (c.f.r. Cass. 22588/2020).
La Corte di Cassazione ha approfondito i profili di responsabilità che rilevano nelle due ipotesi di responsabilità aggravata, previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 3 dell'art. 96 c.p.c. Con pronuncia a S.U. la Suprema Corte ha chiarito che 'l'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale", (c.f.r. Cass. S.U. 25041/2021).
Con ulteriore pronuncia n. 3830/21 la Corte di Cassazione ha evidenziato inoltre la cumulabilità delle ipotesi previste dai commi 1 e 3 dell'art. 96 c.p.c., chiarendo che "la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente".
Deve quindi ritenersi che in tema di responsabilità aggravata, la proposizione di un giudizio fondato su motivi palesemente inammissibili, rende l'impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l' accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come "abuso del processo", poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata", ai sensi dell'art.96, comma 3, c.p.c., la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente (c.f.r. Cass. 22208/2021).
Nella specie, G.XXXXXXX s.p.a . si è avvalsa della collaborazione della --- fruendo della circostanza che i propri prodotti fossero pubblicizzati dalla stessa attraverso l'apposizione del marchio F (con la dicitura "approvato dalla F") per i quatto anni di vigenza contrattuale; nello stesso periodo non ha mosso contestazioni sull'adempimento di controparte o rilevato una qualche negligenza della stessa; solo decorsi il quadriennio del rapporto contrattuale e ulteriori cinque anni dalla fine dello stesso, nel 2016, dopo aver ricevuto formare diffida di pagamento delle fatture da parte della F, ha mosso contestazioni alle prestazioni dell'attrice e ha instaurato un giudizio di risarcimento del danno richiedendo genericamente la condanna al pagamento della somma di € 250.000,00; ha proposto detto giudizio davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, dichiarandone l'avvenuta preventiva notificazione rispetto al presente giudizio, rivelatasi non corrispondente al vero. Tenuto conto di quanto precede deve ravvisarsi da parte di G.XXXXXXX s.p.a. una coscienza della infondatezza della domanda o che abbia agito in giudizio senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria iniziativa processuale e che in ogni caso abbia tenuto una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito e resistito pretestuosamente.
Deve, pertanto, ritenersi sussistente una responsabilità ex art. 96 c.p.c. di G.XXXXXXX s.p.a. con riferimento al comma 1 ma anche con riferimento al comma 3 e con essa cumulabile e configurante una sanzione di natura pubblicistica.
Da tutto quanto esposto emerge, infatti, una condotta attorea oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo" avendo la convenuta agito e proseguito l'azione pretestuosamente portando avanti le scansioni processali dei due giudizi poi riuniti, fino alla presente rinuncia, quantomeno con colpa grave, essendo evidente sin dall'inizio l'inconsistenza delle asserite inadempienze contrattuali da essa poste a fondamento dei due giudizi -avuto riguardo al testo negoziale e alla documentazione depositata da parte attrice in giudizio (c.f.r. Cass. 3830/2021; Cass. 3464/2017; Cass. 27623/2017; Cass. 28658/2017; Cass. 20018/2020; Cass. 29812/2019).
Sul punto come espresso da orientamento consolidato della Suprema Corte, "in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96 c.p.c. nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una somma equitativamente determinata, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, R.XX rt .g n. 14 722 /2022 de l r18/0 7/2022 equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare della somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o un loro multiplo ) o anche del valore della controversia", (c.f.r. Cass. 26435/2020; Cass. 17902/2019; Cass. 22405/2018; Cass. 21570/2012).
Ciò posto, tenuto conto della peculiarità della controversia e dei criteri di cui sopra, anche in punto di ragionevolezza, si reputa congruo, liquidare in via equitativa ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c. le spese di lite che parte convenuta è tenuta a pagare all’attrice nell'ammontare di 12.678, 88, oltre accessori di legge, avuto riguardo ai compensi professionali per avvocati disciplinati dal D.M. 55/2014 e s.m.i. e alle domande rispetto alle quali è risultata soccombente la convenuta, nonché condannare quest'ultima al pagamento del risarcimento dei danni equitativamente determinata in favore di controparte in € 7.000,00.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- ritenuta la competenza per territorio e funzionale e del Giudice di Roma, sezione XVII civile specializzata in materia di impresa, rigetta la relativa eccezione proposta dalla convenuta G.XXXXXXX s.p.a .;
 -rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea e quella di intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. sollevate da parte convenuta;
- in accoglimento della domanda proposta dalla F.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, condanna G.XXXXXXX s.p.a. in persona del suo legale rappresentante al pagamento, in favore della F.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, della somma di € 24.780,00, oltre al pagamento degli interessi maturati ai sensi del d.lgs. 231/2002 dal 27.9.2016, data della messa in mora fino all'effettivo soddisfo;
- rigetta, integralmente le domande di parte di convenuta, ivi compresa quella risarcitoria di € 250.000,00;
- in accoglimento della domanda risarcitoria di parte attrice, accertata la responsabilità ex art. 96 comma 1 e 3 c.p.c., condanna la convenuta G.XXXXXXX s.p.a., al pagamento delle spese di lite in favore della F.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che liquida, in € 12.678,88 per compensi professionali, oltre accessori di legge, oltre al pagamento nei confronti della stessa di ulteriori € 8.000,00;
- rigetta nel resto la domanda di risarcimento del danno dell’attrice.

Roma, lì 4.7.2022

Il Presidente relatore Claudia Pedrelli 
 

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Chi è l'autore
Avv. Nausicaa Gindro Mediatore Avv. Nausicaa Gindro
Buongiorno, sono Nausicaa Gindro, dopo 15 anni di avvocatura in Torino ho notato che comporre i conflitti mi piaceva e mi riusciva e così ho allargato i miei orizzonti alla mediazione. Svolgo la professione con passione e amo aiutare le parti ad individuare la soluzione non prevista, a vedere oltre le difficoltà fino a risolverle, a trasformare il conflitto in collaborazione o, quanto meno, in reciproca soddisfazione. Sono una persona determinata e mi piace impegnarmi fino a raggiungere i risult...
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