La parte che si rifiuta di entrare in mediazione senza alcuna motivazione deve essere condannata al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato.

Rss feed Invia ad un amico
Avv. Laura  Floris

Tribunale di Milano– Giudice Estensore Dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo - sentenza n. 1590 del 23.02.2022.

A cura del Mediatore Avv. Laura Floris da Cagliari.
Letto 10445 dal 02/12/2022

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di responsabilità professionale medica, preceduta alla mediazione obbligatoria conclusasi negativamente poiché l’Ente ospedaliero non ha voluto iniziare la procedura senza fornire alcuna motivazione per tale rifiuto.
In merito il Tribunale ha rilevato quanto segue:
  • l'Ente convenuto ha dimostrato un atteggiamento preconcetto ed ostativo sia in sede di mediazione sia nel corso del giudizio:
  • dal verbale di mediazione è emersa la dichiarazione del legale dell’ospedale di non volere iniziare il procedimento di mediazione, senza fornire alcuna motivazione;
  •  l’inadempimento e la malpractice emergono anche dalla cartella clinica;
  • la mancata partecipazione effettiva alla mediazione senza giustificato motivo non può, però, comportare l’improcedibilità della domanda giudiziale, ma può essere valutata dal giudice quale argomento di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art.116, 2 comma, c.p.c;
  • alla mancata partecipazione può essere equiparata anche l'ipotesi in cui le parti partecipino al primo incontro, ma una o entrambe si rifiutino senza alcuna motivazione di entrare in mediazione, determinando un adempimento solo formale e quindi, in pratica, uno svuotato di contenuto dell'obbligo sancito dall' art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010;
  • fermo il principio che nessuno può essere costretto a conciliare né a mediare, il comportamento palesemente preconcetto ed ostativo, che causa o protrae un processo, deve essere sanzionato;
  • pertanto, il Giudice ha condannato la parte costituita che non ha partecipato senza giustificato motivo alla mediazione, non solo alla rifusione delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato. *

Testo integrale:

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRIMA CIVILE
 
Il tribunale, nella persona del Giudice dott. Marta Bianca de' Costanzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
 
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29720/2018 promossa da: Z.XXX G.XXXv - attore
contro
ASST G.XX O.X ME N.X CONVENUTO/I
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
OGGETTO: Responsabilità professionale medica

Motivi della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato, G.XXXXXXX Z.XXXXXXXX ha convenuto in giudizio l'A.XX G.XXXX XXXXXXXX Me Ni (di seguito anche A.XX N.XX), chiedendo l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità di parte convenuta nella causazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di giudizio.
A sostegno delle domande formulate parte attrice ha dedotto quanto segue:
- nel dicembre 2011 la Z.XXXXXXXX si è rivolta all'ambulatorio odontoiatrico dell'O.XXXXXX Niguarda per sottoporsi a riabilitazione protesica di entrambe le arcate dentarie;  gli interventi effettuati sono stati fin da subito rifacimenti e sostituzioni dei manufatti protesici, instabili e in parte inutilizzabili; lo stesso direttore dell'ambulatorio odontoiatrico dell'ente convenuto è stato costretto a sostituire più volte elementi o a procedere a nuovi interventi, a costo zero, nel tentativo di emendare i precedenti interventi, arrivando a dichiarare che le somme spese per la riabilitazione protesica fallita avrebbero dovuto essere restituite alla paziente; a causa degli interventi errati dell'ambulatorio del N.XXXXXX, parte attrice non riesce a tutt'oggi a masticare correttamente, è costretta ad una limitata scelta di cibi, prova dolore anche durante le ore notturne, vive con impianti male installati e basculanti; nel marzo 2016, la Z.XXXXXXXX si sottoponeva a visita medico - legale, che accertava la necessità di esecuzione di una nuova riabilitazione protesica dell'arcata dentale superiore, con ricostruzione di elementi dentari;
- parte attrice ha avviato procedura di mediazione obbligatoria, procedura rifiutata dalla A.XX N.XXXXXX.
La difesa di G.XXXXXXX Z.XXXXXXXX ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità dell'O.XXXXXX N.XXXXXX nella causazione di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre alla condanna al risarcimento del danno. 
Ritualmente citato in giudizio, l'A.XX N.XXXXXX si è costituito, con comparsa depositata in data 19.09.2018, chiedendo, l'accertamento della non riconducibilità dei danni lamentati dall'attrice all'operato della A.XX N.XXXXXX, escludendo la responsabilità della stessa, con reiezione di tutte le avverse pretese.
Nel corso della prima udienza la dott.ssa Paola Gandolfi, assegnataria del fascicolo, concedeva alle parti i termini ex art. 183, 6 comma, 1-2-3 c.p.c.; nel corso della successiva udienza del 30.01.2019, il giudice ammetteva CTU medico legale, nominando i CTU e rinviava la causa, per il giuramento e la formulazione dei quesiti, all'udienza del 3.04.2019. Conferito l'incarico formale e formulati i quesiti, la causa veniva rinviata all'udienza del 18.12.2019 e poi, d'ufficio, al 6.03.2020, per poi subire una serie di rinvii legati alla pandemia da Covid-19.
Nel corso dell'udienza cartolare del 18.11.2020, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.03.2022, udienza che, a seguito di deposito d'istanza da parte della difesa della Z.XXXXXXXX, veniva anticipata al 7.07.2021, data in cui le parti precisavano le proprie conclusioni, il G.I. assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
Le parti, in ottemperanza dei termini concessi, depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Con ordinanza del 11.11.2021, il Giudice titolare del procedimento assegnava, per ragioni d'ufficio, la causa all'odierno decidente, che rimessala sul ruolo, con ordinanza del 17.11.2021, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni in data 19.01.2022; in quella data le parti provvedevano nuovamente alla precisazione delle proprie conclusioni e il Giudice, preso atto della espressa rinuncia delle stesse parti ai termini difensivi per il deposito degli scritti conclusivi, tratteneva la causa in decisione.
Prima di valutare la fondatezza delle domande formulate da parte attrice, appare opportuno richiamare, preliminarmente, qualche breve cenno in ordine alla responsabilità professionale dell'esercente la professione sanitaria.
In via generale, è opportuno richiamare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale " in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (del "contatto") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non", restando a carico  dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati imprevedibile" (Cass. sezione terza, n. 975 del 16-01-2009). Più di recente, la Suprema Corte ha rilevato come " in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno" (Cass. n. 15993/2011).
Nel caso in esame, la Z.XXXXXXXX ha agito nei confronti della struttura sanitaria alla quale si è rivolta e con la quale deve ritenersi che abbia concluso un contratto avente ad oggetto le prestazioni per cui è causa (riabilitazione protesica di entrambe le arcate); l'ente convenuto risponde, pertanto, a titolo di responsabilità contrattuale. Il canone interpretativo alla luce del quale verificare il corretto adempimento da parte del convenuto della prestazione professionale è, dunque, quello ex art. 1218 c.c. Tanto premesso, sul punto titolo di responsabilità, è possibile passare ad analizzare il merito degli addebiti.
La CTU disposta in fase istruttoria, redatta dalla dott.ssa L.XXXXX M.XXXXXXXX, specialista in medicina legale e dalla dott. A.XXXXXX C.XXXX, odontoiatra, - le cui conclusioni meritano di essere pienamente condivise, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta - ha consentito di accertare la responsabilità della convenuta A.XX N.XXXXXX.
L'elaborato peritale ha accertato che G.XXXXXXX Z.XXXXXXXX, all'epoca dei fatti di anni sessantanove, si è rivolta all'Ambulatorio Odontostomatologico dell' O.XXXXXX N.XXXXXX, una prima volta nel mese di maggio 2011, per riabilitazione protesica di entrambe le arcate dentarie. Nel dicembre 2011 l'ente convenuto stilava un programma di prestazione consistente in "rimozione corona, protesi scheletrica 8 elementi, attacco extracoronale per arcata su elemento provvisorio in resina, corona oro ceramica solidex, saldatura elementi di protesi. Dal diario clinico, riportato nell'elaborato, emergono continui riposizionamenti, rimandi al dott. M.XXXXXXX per controllo, aggiustamenti e/o modifiche dei manufatti per difetti di esecuzione, rifacimento di protesi scheletrica, di elementi, sostituzione di fascette, il tutto  sempre a costo zero.
I CTU incaricati, visitata la ricorrente ed esaminata la documentazione in atti hanno affermato che sulla Z.XXXXXXXX, già portatrice di protesi superiore ed inferiore di tipo fisso all'epoca dei fatti, sono stati utilizzati manufatti difettosi, oggetto di continui rinvii in laboratorio, perché bisognosi di riparazioni.
In particolare, i CTU hanno affermato che: "Dalle annotazioni del diario della cartella clinica risulta che alcuni elementi dentari non erano preparati in modo sufficiente per essere ritentivi quali monconi protesici. Non risulta peraltro che tali difetti siano stati risolti o riparati né che sia stata effettuata una corretta preparazione del paradonto e dei tessuti molli degli elementi che dovevano ricevere la protesi".
I periti, pur affermando che il piano protesico era adeguato allo stato della struttura dentale della Z.XXXXXXXX, dato che si trattava di una sostituzione di una protesi precedente, con interventi di routine, hanno poi affermato che "Da numerosi appunti al laboratorio si evincono difetti di esecuzione dei manufatti protesici e richiesta di continue riparazioni dal 30.10.2013 fino al 28.05.2014 risultando diversi aggiustamenti ai manufatti protesici fino a quando si riprendono le impronte"; ed ancora: "Per quanto riguarda le cure conservative che dovevano essere eseguite su ogni elemento dentale naturale non risulta dalla cartella clinica che le stesse siano state eseguite o messe in atto " E "...non sono stati realizzati gli accertamenti necessari e le cure conservative del caso ai denti pilastro dei poti protesici”.
A fronte di quanto riportato, i CTU hanno concluso rifacimenti delle impronte delle prove e dei manufatti, così come emerge nella cartella, è ravvisabile un periodo d'inabilità temporanea biologica di 60 (sessanta) giorni in forma parziale al 25%. Per quanto attiene ai postumi permanenti, le carenze ritentive evidenziate negli elementi dentari erano emerse in seguito alla rimozione degli impianti precedenti e quindi già esistenti e comunque non sanate successivamente.
E' da rilevare comunque che non risultano essere state cagionate ulteriori lesioni pertanto dalla condotta non è derivato alcun danno biologico permanente non essendo stata aggravata la condizione pre - esistente.
Inoltre i CTU hanno indicato nella somma di euro 5.275,00 la spesa sostenuta da G.XXXXXXX Z.XXXXXXXX per prestazioni non correttamente rese, oltre alla somma di euro 10.000,00 per interventi necessari ad emendare l'operato inadempiente della struttura convenuta, somma indicata sulla base dei costi medi del tariffario nazionale A.XX.
Le risultanze peritali consentono, quindi, di ritenere accertata la responsabilità dell'A.XX N.XXXXXX, nei termini e nei limiti del danno descritto dai CTU.
L'accertata responsabilità dell'ente convenuto con riferimento ai profili appena delineati, porta ad una pronuncia di condanna al risarcimento dei danni patiti da parte attrice, nei limiti di seguito indicati.
I danni risarcibili  (In merito all'entità delle lesioni subite da G.XXXXXXX Z.XXXXXXXX, dalla relazione di c.t.u., pienamente condivisa da questo Giudice, emerge che:
- la Z.XXXXXXXX, già portatrice di protesi all'arcata superiore ed inferiore, di tipo fisso, si è rivolta all'O.XXXXXX Niguarda per una riabilitazione protesica di entrambe le arcate;
- gli interventi, pur a fronte di un piano protesico adeguato, sono stati effettuati dall'Ente convenuto, omettendo gli accertamenti necessari e le cure conservative ai denti pilastro dei Ponti protesici, con l’applicazione ripetuta di manufatti affetti da difetti di esecuzione, mal posizionati e non adeguati;
- in ragione dei continui rifacimenti delle impronte, delle prove, dei manufatti è stata accertata un'inabilità temporanea biologica di 60 (sessanta) giorni, in forma parziale al 25%;
- non è, invece, stata accertata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica (danno biologico permanente), atteso che, secondo l'elaborato peritale, le carenze ritentive evidenziate negli elementi dentari, erano emerse in seguito alla rimozione dei manufatti precedenti e , quindi, erano già esistenti e comunque non sanate successivamente;
- la c.t.u. ha escluso che siano state cagionate ulteriori lesioni, non riscontrando, pertanto, un danno biologico permanente;  - l'operato inadempiente dell'A.XX N.XXXXXX può essere emendato, secondo la c.t.u., con un intervento di ricostruzione degli elementi 21, 22 e 25 con perno moncone fuso in lega preziosa, protesi provvisoria in resina di 9 elementi all'arcata superiore da 12 a 27, protesi definitiva in metalceramica di 9 elementi da 12 a 27 e revisione protesi scheletrato inferiore con ribassatura;
- il costo di tale intervento, secondo i valori medi del tariffario A.XX è preventivabile in € 10.000, 00. Ora, in merito alla quantificazione dei danni, occorre premettere che, contrariamente rispetto a quanto affermato da parte della giurisprudenza di merito (in considerazione del fatto che la liquidazione secondo le tabelle Milanesi porta a risarcimenti economici ben superiori a quelli ottenuti con l'applicazione degli artt. 138 e 139 della L. 209/2005) ritiene questo Giudice, concordemente all'orientamento seguito dalla Sezione, che debba trovare applicazione l'art. 3, comma 3, della L. n. 189/2012, che prescrive che il danno biologico e non patrimoniale conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria sia risarcito sulla base decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.
Nel caso in esame, l'applicazione della c.d. legge Balduzzi a fatti già verificatesi al momento della sua entrata in vigore non incide negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione, ma si limita a fissare nuovi criteri di liquidazione del danno non patrimoniale. sulla base di tali considerazioni, si deve ritenere in linea generale operativo il richiamo svolto dall'art. 3 agli artt. 138 e 139 Codice delle Assicurazioni per la liquidazione delle micropermanenti sino al 9%, anche per fatti avvenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge Balduzzi. Ciò posto, nulla va riconosciuto alla Z.XXXXXXXX a titolo di danno biologico permanente, escluso dalla CTU.
Deve, invece, riconoscersi a parte attrice, tenuto conto dell'età (69 anni) al momento del verificarsi dell'evento lesivo e dell'assenza di postumi permanenti accertati, la somma di € 940,00 a titolo di inabilità temporanea parziale, di cui € 707,00 a titolo di danno biologico temporaneo ed € 233,00 a titolo di danno morale.
Con particolare riferimento alla c.d. personalizzazione, richiesta dalla difesa di parte attrice, si rileva principalmente che, nella fattispecie in esame, l'espletata C.T.U. ha escluso una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica (danno biologico permanente) sulla Z.XXXXXXXX.
Si osserva, per completezza espositiva, che la Suprema Corte ha precisato che "il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima.
Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo “tenuto conto della gravità delle lesioni" (Cass. 23778/2014).
Anche in presenza di un danno biologico permanente, pertanto, una c.d. personalizzazione sarebbe riconoscibile solo laddove la difesa di parte richiedente dimostri con idonee allegazioni, la presenza nel caso di specie di circostanze specifiche ed eccezionali, tali da rendere il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinarie.
Sul complessivo importo liquidato di € 940,00 al valore attuale della moneta (con riferimento al danno non patrimoniale) non possono essere riconosciuti i c.d. interessi (legali) compensativi con decorrenza dall'illecito (alla luce dell'insegnamento risalente a Cass. Sez. Un. 17/2/1995 n. 1712), giacché si verte in tema di debito di valore.
Si ritiene tuttavia, in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso dall'illecito (anni 2011 - 2022), che vada riconosciuta alla danneggiata un'ulteriore somma a titolo di lucro cessante provocato dal mancato tempestivo risarcimento del danno da parte dei responsabili (e conseguentemente dalla mancata disponibilità dell'equivalente pecuniario spettante alla stessa), potendo ragionevolmente presumersi che il creditore, ove avesse avuto la tempestiva disponibilità della somma spettante, l'avrebbe certamente impiegata in modo fruttifero.
Ai fini della liquidazione equitativa del lucro cessante derivato dal mancato tempestivo risarcimento per equivalente non si ritiene di far ricorso al criterio degli interessi legali (compensativi) da calcolarsi sull'importo riconosciuto e "devalutato" fino all'illecito e poi "rivalutato" annualmente con l'aggiunta degli interessi legali fino alla decisione giudiziale ovvero sul capitale "medio" rivalutato, pure sovente adottati dalla giurisprudenza. Si ritiene preferibile, perché più rispondente alla finalità perseguita, adottare per la liquidazione equitativa del lucro cessante un aumento percentuale (2% per ciascun anno) proporzionato alla durata del ritardo nel risarcimento per equivalente.
Tale criterio equitativo sembra meglio ridurre il rischio di far ricadere sul creditore/danneggiato il tempo occorrente per addivenire ad una liquidazione giudiziale del danno e ad incoraggiare il debitore/danneggiante - la cui obbligazione di risarcire per equivalente il danno diventa attuale dal momento in cui esso si verifica - a procedere ad una tempestiva riparazione della sfera giuridica altrui lesa, senza essere tentato di avvantaggiarsi ingiustamente della non liquidità del debito risarcitorio. Nel caso di specie, considerato il tempo trascorso da quando il danno si è verificato (2011), l'importo in questione viene dunque equitativamente liquidato attraverso una maggiorazione del 22% (2% annuo) dell'intero danno, così ottenendo un credito complessivo della ricorrente pari ad € 1.146,80 sulla somma di € 1.146,80, corrispondente all'intero danno risarcibile liquidato alla ricorrente, sono, altresì, dovuti gli interessi al tasso legale sino al saldo e con decorrenza dalla data della presente pronuncia, coincidente con la trasformazione del debito di valore in debito di valuta.
Quanto al danno patrimoniale, si rileva quanto segue.
Rispondendo al quesito espressamente formulato dal G.I., i CTU hanno indicato una somma pari ad € 5.275,00 per prestazioni non correttamente rese presso la struttura convenuta, somma ritenuta congrua e pertinente che, come tale deve essere restituita. Sono, inoltre, rimborsabili le spese indicate nella fattura n. 8613/2016 (doc. 6 di parte attrice), relative alla mediazione, pari ad € 48,80, oltre alla somma pari ad € 237,00, pagata dall' attrice all' erario, per il contributo unificato. Non sono invece state ritenute pertinenti le ulteriori spese mediche documentate sub. doc. 6 di parte attrice. (Risulta, infine, che le spese di CTU, liquidate con decreto del 21.11.2019, siano state poste dal G.I. provvisoriamente a carico di parte convenuta).
Da ultimo, sulla specifica richiesta della difesa di parte attrice di valutazione del comportamento del convenuto O.XXXXXX N.XXXXXX in sede di mediazione, questo giudice ritiene che sussistano i presupposti per l'applicazione delle previsioni dell'art. 116 c.p.c.. 
Preventivamente si ritiene opportuno sottolineare il complessivo comportamento dell'Ente convenuto, che non si è limitato ad avere un atteggiamento preconcetto ed ostativo solo in sede di mediazione; infatti, si rileva che dal verbale di mediazione del 17.02.2017 emerge con evidenza che l'avvocato dell'A.XX G.XXXX XXXXXXXX Me N.XXXXXX ha dichiarato di non volere iniziare il procedimento di mediazione, non fornendo alcuna motivazione per il rifiuto opposto e che tale atteggiamento dell'Ente è intervenuto a fronte di un inadempimento innegabile fin dai suoi esordi, tanto che emerge dalla stessa cartella clinica degli interventi effettuati dal 2011 al 2014 sulla Z.XXXXXXXX che nel 2013/2014 la paziente è stata presa in carico direttamente dal direttore dell'ambulatorio, che ha sin da allora riconosciuto che il lavoro non era assolutamente adeguato, disponendo il rifacimento degli interventi a costo zero.
Ora, a fronte di una situazione di "malpractice" così palese e conclamata, l'apodittico rifiuto anche solo di entrare in mediazione da parte del nosocomio convenuto merita di essere valutato in sede di decisione. Sul punto si osserva che il tribunale di Milano è orientato nel senso che l'indisponibilità preconcetta espressa in mediazione, debba essere sanzionata, individuando la sanzione nell'art.116, 2 comma I, c.p.c..
Questo tribunale, infatti, con la sentenza 3 maggio 2019, n. 4275, ha ritenuto che "se la mancata partecipazione effettiva alla mediazione comportasse l'improcedibilità, il legislatore non avrebbe previsto la disciplina di cui all'art.8, comma 4 bis (aggiunto dal D.L. n. 69/2013) secondo cui "dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di Mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art.116 2 comma c.p.c.. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi di cui all'art. 5, non ha partecipato senza giustificato motivo, al versamento ....di una somma di importo corrispondente al contributo unificato..."
Si ritiene che alla mancata partecipazione possa essere equiparata anche l'ipotesi in cui le parti partecipino al primo incontro, ma una o entrambe si rifiutino senza alcuna motivazione di entrare in mediazione, determinando un adempimento solo formale e per così dire, svuotato di contenuto, dell'obbligo sancito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010.
Alla luce di tale orientamento e, fermo il principio che nessuno può essere costretto a conciliare né a mediare, resta ferma convinzione di questo giudice che il comportamento palesemente preconcetto ed ostativo, che causi o protragga un processo, altrimenti evitabile, dev'essere sanzionato. Pertanto si ritiene di dover condannare l'O.XXXXXX N.XXXXXX, ai sensi dell'art. 116, 2 comma c.p.c., al versamento in favore dell'Erario della somma pari ad € 237,00, valutando altresì il comportamento generalmente tenuto, non solo in sede di mediazione, anche in sede di liquidazione delle spese di soccombenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto nel presente provvedimento, all'attività difensiva effettivamente prestata, all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate ed al generale comportamento di parte convenuta.
P.Q.M.
 
il tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa: - accerta la responsabilità dell'A.XX G.XXXX O.XXXXXX M. N.XXXXXX e , per l'effetto, lo condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di parte attrice della somma di euro 1.146, 80, oltre interessi al tasso legale dalla data della pronuncia al saldo;
- condanna l'Ente convenuto al pagamento, in favore di G.XXXXXXX Z.XXXXXXXX, a titolo di risarcimento del co danno patrimoniale, della somma di € 5.275, 00, oltre agli interessi legali dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo;
- condanna l'A.XX N.XXXXXX al pagamento della somma pari ad € 10.000,00, a titolo di spese future necessarie ad emendare il danno;
- condanna parte convenuta, ex art. 116, comma 2 c.p.c., alla rifusione all' erario della somma di € 237,00;
- condanna parte convenuta, alla rifusione delle spese processuali del presente procedimento in favore di G.XXXXXXX Z.XXXXXXXX, liquidate in € 4.835,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, oltre ad € 237,00 per contributo unificato ed € 48,80 per spese di mediazione;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico della parte convenuta soccombente.

Così deciso in Milano, 18 febbraio 2022
Il Giudice dott. Marta Bianca de' Costanzo
 

aa
Chi è l'autore
Avv. Laura  Floris Mediatore Avv. Laura Floris
Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 2009, presto la mia assistenza professionale sia nel settore civile che penale, in ambito giudiziale e stragiudiziale.
Una naturale capacità di ascolto empatico, che coltivo e approfondisco per l’utilizzo professionale al servizio dei miei assistiti, mi avvicina alle tecniche alternative di risoluzione delle controversie.
Nel 2015 divento mediatore civile e successivamente arricchisco le mie competenze di negoziatore formandomi con il metodo...
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia